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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7795/2023 del 22/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza d'appello per: (i) omissione di motivazione e errata valutazione degli elementi essenziali del delitto di estorsione (si eccepiva che la frase "il debito non ce l'hai con me ma con Pasquale Russo" era stata riferita su richiesta del figlio e dimostrerebbe la mancata consapevolezza di partecipare a una condotta estorsiva; inoltre si sosteneva che il mancato pagamento fosse una scelta della vittima, non frutto di intimidazione); (ii) contestazione dell'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/1991 (ora art. 416 bis.1 c.p.) per assenza di intenzione di agevolare associazione mafiosa e di intimidazione effettiva; (iii) vizio nel bilanciamento delle circostanze perché la Corte d'appello avrebbe considerato la recidiva (esclusa dal primo giudice) e non avrebbe motivato la non prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i motivi relativi alla valutazione delle prove e all'aggravante mafiosa, confermando che la valutazione della credibilità della persona offesa e la ricostruzione fattuale fanno parte del sindacato di merito e non sono rivedibili in sede di legittimità. Ha però accolto parzialmente il ricorso sul punto del confronto tra circostanze: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al bilanciamento ex art. 69 c.p., perché la Corte d'appello non ha tenuto conto dell'esclusione della recidiva disposta dal primo giudice, e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio sul confronto delle circostanze. Ha altresì dichiarato inammissibile il resto del ricorso e ha reso irrevocabile l'affermazione di responsabilità.

Norme richiamate

  • art. 629 cod. pen.

    Norma che definisce il delitto di estorsione; la Corte ha ritenuto integrati gli elementi costitutivi (danno patrimoniale e minaccia, diretta o indiretta) anche quando il danno è la perdita di una pretesa creditoria e la minaccia è implicita evocando un esponente mafioso.

  • art. 7 L. n. 203/1991 (oggi art. 416 bis.1 cod. pen.)

    Aggravante per l'uso del metodo mafioso; la sentenza conferma che l'evocazione della contiguità ad associazione mafiosa integra l'aggravante quando sia idonea a creare assoggettamento nella vittima.

  • art. 69 cod. pen.

    Principio di comparazione tra aggravanti e attenuanti per la determinazione della pena; la Cassazione ha annullato la decisione impugnata limitatamente al bilanciamento perché la Corte d'appello non ha considerato l'esclusione della recidiva operata dal primo giudice.

  • art. 624 cod. proc. pen.

    Richiamato per dichiarare l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità (la condanna rimane definitiva nei suoi elementi essenziali salvo quanto rinviato).

Massime di principio

  • La sussistenza dell'estorsione può derivare anche da una minaccia indiretta o implicita: non è necessario un linguaggio esplicitamente violento se l'evocazione di terzi con rilevanza criminale è idonea a intimorire la vittima e a farle rinunciare a un credito.
  • L'uso del nome o della connotazione di appartenenti ad un'associazione mafiosa può integrare l'aggravante del metodo mafioso quando sia funzionale a creare assoggettamento nella vittima, anche se non vi sia una minaccia esplicita di violenza.
  • La Corte di cassazione è limitata nel sindacato sui fatti: non sostituisce la valutazione di merito sulla credibilità dei testimoni e sulla ricostruzione fattuale, salvo vizi logici, contraddittorietà o insufficienza della motivazione.
  • Nel determinare la pena il giudice deve rispettare le statuizioni precedenti riguardanti la recidiva: se il primo giudice esclude la recidiva, la sua esclusione deve essere considerata nel bilanciamento ex art. 69 c.p.; il mancato rispetto integra motivo di annullamento e rinvio.
  • Se si contesta la qualificazione giuridica di fatti (es. presenza di aggravante mafiosa), è fondamentale dimostrare che la valutazione del collegio di merito sia manifestamente illogica o priva di motivazione, altrimenti il gravame in Cassazione sarà inammissibile.

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