Cassazione Penale, Sentenza n. 7089/2022 del 28/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato il ricorso avverso il sequestro preventivo della stanza di un appartamento, disposto dal G.i.p., per il reato di esercizio abusivo della professione (contestato come attività di fisioterapista). Il ricorrente contestava la sussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora, deducendo che l'attività svolta era mera prestazione di massaggi a scopo di benessere e non fisioterapia, e che il Tribunale aveva illegittimamente fondato la decisione su un presunto giudicato cautelare e su valutazioni generiche (es. crisi economica) senza motivazione concreta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per motivazione apparente del Tribunale: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale del riesame di Biella per nuovo giudizio. La Corte ha rilevato che il Tribunale aveva fatto un rinvio apodittico a un precedente provvedimento relativo a diverso vincolo (sequestro probatorio ormai cessato), non aveva fornito elementi concreti e persuasivi che ricondussero la condotta del ricorrente al reato di esercizio abusivo della professione, non aveva adeguatamente valutato le deduzioni difensive circa la distinzione tra massaggi non terapeutici e attività di fisioterapista, e non aveva motivato la strumentalità della stanza rispetto al rischio di agevolazione dei reati (periculum in mora). La pronuncia ordina al Tribunale di motivare esaustivamente sui punti indicati.
Norme richiamate
art. 324 cod. proc. pen.
Indica la competenza del Tribunale del riesame quale giudice della cautela rispetto all'ordinanza impugnata; richiamata per collocare la decisione impugnata nel corretto ambito processuale
art. 348 cod. pen.
Norma indicata come riferimento per il reato contestato (esercizio abusivo di una professione); la Corte ha chiesto che il Tribunale verifichi la sussumibilità fattuale della condotta del ricorrente nel tipo penale indicato mediante concreti e persuasivi elementi indiziari
art. 640 cod. pen.
Richiamato nel corso del procedimento: il precedente provvedimento del riesame aveva annullato il sequestro in rapporto a questo reato per mancanza di querela, circostanza che la Cassazione ha ritenuto non potesse fondare un giudicato cautelare relativo al fumus per il diverso sequestro
art. 273 cod. proc. pen.
Richiamato indirettamente per distinguere il livello probatorio richiesto: per il sequestro preventivo non è necessario raggiungere il livello dei 'gravi indizi di colpevolezza' ex art. 273, ma occorrono comunque concreti e persuasivi elementi indiziari che consentano la ricostruzione della condotta nel reato ipotizzato
D.M. Ministero della Sanità 14 settembre 1994 (D.M. n. 741/1994)
D.M. Ministero della Sanità del 14 settembre 1994
Richiamato dalla difesa per distinguere le professionalità (fisioterapista vs massaggiatore); la Corte ha ritenuto che il Tribunale debba prendere posizione sulle deduzioni difensive fondate su tale disciplina regolamentare
d.P.R. n. 131/2021
Normativa regolamentare evocata nella discussione sulla disciplina delle professioni sanitarie; la Corte ne richiede la valutazione concreta per stabilire se l'attività rientri nella sfera delle professioni soggette ad abilitazione
Massime di principio
- Per disporre o confermare un sequestro preventivo il giudice deve fornire una motivazione chiara e non apparente: occorrono concreti e persuasivi elementi di fatto, almeno indiziari, che permettano di ricondurre la condotta dell'indagato al reato contestato
- Il giudicato cautelare su un precedente sequestro probatorio cessato non può essere usato automaticamente come prova della sussistenza del fumus per un diverso e successivo sequestro preventivo senza adeguata motivazione che colleghi i due provvedimenti
- Le censure difensive che distinguono attività di benessere non terapeutiche (es. massaggi a scopo estetico/relax) dalle attività professionali soggette ad abilitazione (es. fisioterapia) devono essere affrontate puntualmente dal giudice, con riferimento alla normativa e alla documentazione tecnica pertinente
- Il periculum in mora per l'adozione del sequestro deve fondarsi su un nesso specifico e strutturale tra il bene vincolato e l'attività illecita contestata; argomentazioni generiche (es. crisi economica) non sono sufficienti a motivare la strumentalità del bene
- In caso di motivazione insufficiente o contraddittoria del provvedimento cautelare, la Cassazione può annullare e rinviare per nuovo giudizio perché il tribunale di merito integri la valutazione e dia risposte puntuali alle deduzioni difensive
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