Sentenza del 13/04/2016 n. 7234 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate contestava alla Digits s.r.l. l’emissione e l’utilizzazione, nell’anno 1999, di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti. In particolare, la società avrebbe acquistato prodotti per ufficio dalla ditta Data Store, rivelatasi una cartiera, e li avrebbe successivamente ceduti in esenzione IVA a Global Trading, società tedesca priva di una reale sede operativa. L’Agenzia sosteneva che la CTR avesse erroneamente posto a carico dell’ufficio l’intero onere di provare la frode e la consapevolezza della contribuente, anziché applicare correttamente le regole sulla ripartizione dell’onere probatorio in materia di detrazione IVA e cessioni intracomunitarie.
La decisione
La Corte Suprema di Cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso dell’Agenzia delle Entrate e ha dichiarato assorbito il terzo, relativo al vizio di motivazione. Ha cassato la sentenza favorevole alla contribuente, rilevando che la CTR non aveva applicato correttamente i principi secondo cui, una volta forniti dall’amministrazione elementi oggettivi idonei a far ritenere l’operazione inserita in una frode IVA, il contribuente deve dimostrare di non aver saputo né potuto sapere, usando l’ordinaria diligenza, della natura fraudolenta dell’operazione. Tra gli elementi indicati dall’Agenzia vi erano la mancata uscita della merce dall’Italia, l’operatività italiana del cliente tedesco, l’incongruità del ricarico e l’assenza di struttura della società fornitrice. La causa è stata rinviata alla CTR Puglia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19
Disciplina il diritto alla detrazione dell’IVA. Il diritto presuppone la sussistenza dei requisiti sostanziali e formali e può essere negato quando l’amministrazione dimostri che l’operazione è collegata a una frode e che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere di tale frode.
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 21 e 54
Rilevano rispettivamente per la disciplina delle fatture e per i poteri di rettifica e accertamento dell’amministrazione finanziaria, inclusa la contestazione di operazioni inesistenti.
D.L. n. 331 del 1993, artt. 41, comma 1, lett. a), e 50
Regolano le cessioni intracomunitarie non imponibili e i relativi adempimenti probatori. Il cedente deve dimostrare l’effettiva realizzazione dell’operazione intracomunitaria e il trasferimento dei beni fuori dal territorio nazionale.
Sesta direttiva IVA 77/388/CEE, artt. 17 e seguenti
Il diritto alla detrazione costituisce un principio fondamentale del sistema IVA, ma non può essere invocato da chi sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza, che l’operazione si inseriva in una frode fiscale.
Corte di Giustizia UE, causa C-277/14, PPUH Stehcemp, 22 ottobre 2015
Il diritto alla detrazione può essere negato solo se si dimostra, sulla base di elementi oggettivi, che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che la cessione si iscriveva in un’evasione IVA.
La fattura formalmente regolare e l’inesistenza del fornitore non bastano, da sole, a negare la detrazione; occorre provare la conoscenza o la conoscibilità della frode.
Corte di Giustizia UE, causa C-78/12, Evita K EOOD, 18 luglio 2013
Chi invoca la detrazione deve provare la propria soggettività passiva, l’utilizzo dei beni o servizi per operazioni imponibili e il possesso di una fattura conforme. Una volta provati tali presupposti, spetta all’amministrazione dimostrare l’insussistenza dei requisiti o l’esercizio fraudolento del diritto.
Legge n. 212 del 2000, art. 14
È stato richiamato dall’Agenzia nell’ambito delle contestazioni relative agli obblighi e ai poteri dell’amministrazione finanziaria, ma la decisione si concentra principalmente sui principi sostanziali e probatori in materia di frodi IVA.
Massime di principio
- Nelle operazioni soggettivamente inesistenti, l’amministrazione deve fornire elementi oggettivi e specifici dai quali emerga che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l’ordinaria diligenza, di partecipare a una frode IVA.
- Il contribuente che chiede la detrazione deve provare i presupposti sostanziali e formali del diritto; la sola regolarità formale della fattura non è sufficiente quando emergono anomalie concrete.
- La consegna effettiva dei beni, il pagamento del prezzo e la successiva rivendita non escludono automaticamente la frode, perché possono essere compatibili con operazioni soggettivamente inesistenti.
- Per le cessioni intracomunitarie non imponibili, il cedente deve conservare e fornire elementi idonei a dimostrare l’effettivo trasferimento dei beni fuori dall’Italia e la reale identità e operatività dell’acquirente.
- Indici come l’assenza di struttura del fornitore, l’incongruità dei prezzi, la mancata movimentazione transfrontaliera dei beni e l’operatività del cliente estero in Italia possono fondare la contestazione, imponendo al giudice una valutazione complessiva della diligenza del contribuente.
- Il giudice tributario deve esaminare concretamente tutti gli elementi probatori offerti dall’amministrazione e non può limitarsi a rilevare l’assenza di prova di una partecipazione consapevole a un disegno criminoso.
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