Cassazione Civile, Ordinanza n. 25909/2023 del 05/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (notaio)
La controversia
La controversia nasce da una compravendita immobiliare rogata da un notaio, nella quale l'immobile venduto era stato erroneamente indicato con un subalterno diverso da quello effettivo: nell'atto risultava il subalterno 1, mentre il bene alienato era il subalterno 2. Il notaio provvide poi a rettificare l'errore, ma la trascrizione della rettifica avvenne solo in un momento successivo. Nel frattempo, il creditore dell'acquirente pignorò l'immobile identificato come subalterno 1, cioè un bene rimasto in proprietà dell'alienante, sulla base dell'erronea indicazione catastale. L'alienante, invece di proporre opposizione di terzo, ottenne la conversione del pignoramento e sostenne un esborso economico, agendo poi contro il notaio per ottenere il risarcimento del danno. Il Tribunale accolse la domanda, la Corte d'appello riformò escludendo il nesso causale tra l'errore notarile e il pignoramento, quindi in sede di rinvio la Corte d'appello accolse nuovamente la domanda ritenendo che la tardiva trascrizione della rettifica avesse causato l'erronea individuazione del bene da parte del terzo. Il notaio ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, violazione degli artt. 2697, 2659, 2660 e 2644 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che dalla nota di trascrizione, specialmente dal quadro D, il creditore avrebbe comunque potuto identificare l'immobile corretto; secondo, violazione degli artt. 1362, 2644, 2659 e 2655 c.c., deducendo che la Corte di rinvio avrebbe dovuto valutare l'intero contenuto della nota di trascrizione e non solo i dati catastali, dai quali risultava la volontà delle parti di trasferire l'appartamento al primo piano. I controricorrenti hanno eccepito anche l'irregolarità della procura speciale, eccezione poi respinta.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondati entrambi i motivi, osservando che il giudice di rinvio aveva deviato dal perimetro del rinvio stesso: la questione devoluta era soltanto se, sulla base della prima nota di trascrizione dell'atto errato, il terzo creditore potesse identificare correttamente il bene acquistato dal proprio debitore. La Corte di rinvio, invece, aveva attribuito rilievo causale alla tardiva trascrizione della rettifica dell'errore materiale, fattore non compreso nell'oggetto del giudizio di rinvio e quindi irrilevante. La decisione impugnata è stata dunque cassata con rinvio alla Corte d'appello di Ancona, in diversa composizione, affinché riesamini la causa attenendosi al principio di diritto già fissato e a quello enunciato nell'ordinanza, e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
Richiamato come norma sulla ripartizione dell'onere della prova, in relazione alla censura sull'accertamento del nesso causale e sulla identificazione del bene sulla base della nota di trascrizione.
art. 2659 c.c.
Richiamato con riferimento al contenuto della nota di trascrizione e alla possibilità per i terzi di identificare il bene trasferito attraverso tale atto.
art. 2660 c.c.
Richiamato insieme alle norme sulla trascrizione per contestare la valutazione dei dati catastali contenuti nella nota.
art. 2644 c.c.
Richiamato quale norma sul regime di opponibilità e sui rapporti tra trascrizioni, nella verifica dell'efficacia informativa della nota verso i terzi.
art. 1362 c.c.
Richiamato per sostenere che la nota di trascrizione dovesse essere interpretata considerando l'intero contenuto e la volontà delle parti.
art. 2655 c.c.
Richiamato in relazione alla trascrizione delle rettifiche e alle annotazioni concernenti l'atto originario.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, il giudice deve attenersi al perimetro della cassazione e non può fondare la decisione su un fatto causale diverso da quello devoluto dal giudice di legittimità.
- Quando la controversia riguarda l'opponibilità ai terzi di un trasferimento immobiliare, l'accertamento della conoscibilità del bene va compiuto con riferimento alla nota di trascrizione e non all'atto di compravendita non conoscibile dal terzo.
- Se l'errore catastale o identificativo contenuto nell'atto trascritto è suscettibile di essere superato dal complessivo contenuto della nota di trascrizione, il giudice deve verificare in concreto se il terzo potesse individuare il bene corretto prima di attribuire rilievo causale all'errore.
- La causalità del danno non può essere ancorata a una circostanza estranea all'oggetto del rinvio, quando la verifica richiesta riguarda esclusivamente la capacità informativa della prima trascrizione.
- Nel valutare il contenuto della trascrizione, occorre considerare l'insieme dei dati rilevanti e non isolare singole indicazioni in modo da alterare la funzione pubblicitaria dell'atto.
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