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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08418/2026 del 04/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, confermando così la decisione di merito nei confronti dell'imputato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva solo parzialmente riformato la condanna di primo grado per bancarotta fraudolenta fallimentare, lamentando due profili: primo, violazione di legge in relazione alla sussistenza della bancarotta patrimoniale distrattiva, sostenendo in sostanza che la condotta non fosse penalmente rilevante perché andava valutata alla luce della situazione economico-finanziaria della società e della sua operatività; secondo, vizio di motivazione e violazione di legge per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo aspecifico e manifestamente infondato, ribadendo che la bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare è un reato di pericolo concreto e che non occorre un nesso causale tra la condotta distrattiva e il fallimento, essendo sufficiente il depauperamento della garanzia patrimoniale dei creditori. Ha poi ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, perché la Corte territoriale aveva motivato adeguatamente il diniego delle attenuanti generiche richiamando elementi personali e fattuali ritenuti decisivi.

Norme richiamate

  • art. 223, comma 1, r.d. n. 267/1942

    Disposizione richiamata come base della contestazione in materia fallimentare; la sentenza la collega ai fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale.

  • art. 216, comma 1, nn. 1 e 2, r.d. n. 267/1942

    La bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare è qualificata come reato di pericolo concreto; non è richiesto il nesso causale tra condotta distrattiva e fallimento, ma la condotta deve essere idonea a depauperare la garanzia dei creditori.

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è ritenuto legittimo quando il giudice di merito richiami gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare integra un reato di pericolo concreto: è sufficiente che l'atto dispositvo sia idoneo a porre in pericolo la garanzia patrimoniale dei creditori, senza che occorra dimostrare un nesso causale tra la singola operazione e il fallimento.
  • Ai fini della bancarotta distrattiva non è necessario provare che l'agente conoscesse lo stato di insolvenza o che agisse con lo specifico scopo di ledere i creditori; è sufficiente il dolo generico, cioè la consapevole destinazione del patrimonio sociale a finalità estranee all'impresa e la rappresentazione della pericolosità dell'operazione.
  • La valutazione della natura distrattiva di un'operazione deve avvenire ex ante, considerando le caratteristiche complessive dell'atto, il contesto patrimoniale e finanziario dell'impresa e la sua coerenza o estraneità rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale.
  • La situazione economico-finanziaria negativa dell'impresa non costituisce una precondizione necessaria della bancarotta distrattiva, ma può solo fungere da parametro di valutazione della pericolosità e fraudolenza della condotta.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è sufficientemente motivato quando il giudice indichi gli elementi ritenuti decisivi, senza dover confutare singolarmente ogni argomento difensivo o ogni dato favorevole emergente dagli atti.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, la conseguenza è la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimoniale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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