Cassazione Penale, Sentenza n. 20397/2022 del 25/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che ha confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari disposta dal GIP. I difensori hanno dedotto, in sintesi: vizio di motivazione e travisamento della prova sulla sussistenza della gravità indiziaria in relazione al delitto di associazione a delinquere (art. 416 c.p.) e al delitto di corruzione propria (art. 319 c.p.), contestando la valutazione degli elementi relativi alla Coopservice e al Gruppo Consortile (cronologia societaria, licenziamenti/riassunzioni, trasferimento ramo d'azienda, partecipazione allATI Helios), la lettura delle intercettazioni prodotte, l'assenza di prova della consapevolezza dell'aggravante di agevolazione mafiosa (art. 416bis.1 c.p.), nonché carenza motivazionale sui presupposti delle esigenze cautelari (artt. 273, 274 e 275 c.p.p.). Sono stati inoltre prodotti motivi nuovi con ulteriore documentazione (informativa CC di Locri).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso complessivamente infondato e ha confermato la correttezza della motivazione del Tribunale del Riesame. Il giudice di legittimità ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente esposto le ragioni in ordine alla gravità indiziaria rispetto all'associazione a delinquere finalizzata a reati contro la pubblica amministrazione e alla corruzione propria, valorizzando conversazioni intercettate, la costituzione dell'ATI Helios e la prassi di versamenti periodici (cassa comune) per remunerare funzionari pubblici. Ha inoltre condiviso la valutazione circa la sussistenza dell'aggravante di agevolazione mafiosa in rapporto ai pagamenti periodici e ai collegamenti con consorterie locali, nonché la fondatezza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura degli arresti domiciliari. In definitiva il provvedimento impugnato è stato confermato.
Norme richiamate
art. 416 cod. pen.
Il reato di associazione a delinquere è stato valutato alla luce degli elementi indiziari in fase cautelare; la Corte ricorda che non è richiesta un'organizzazione complessa e che l'esistenza del progetto criminoso e della stabilitá del vincolo può emergere anche da struttura rudimentale e da continuità di condotte e rapporti.
art. 416bis.1 cod. pen. (aggravante di agevolazione mafiosa)
L'aggravante della agevolazione mafiosa ha natura soggettiva: si richiede la consapevolezza, anche del concorrente, della finalità agevolativa verso l'associazione mafiosa. La Corte ha ritenuto i versamenti periodici e i rapporti con le cosche elementi idonei a fondare, in sede cautelare, tale consapevolezza e finalità.
art. 319 cod. pen.
Il delitto di corruzione propria richiede un rapporto sinallagmatico tra la dazione/ promessa e l'atto contrario ai doveri d'ufficio; in sede cautelare la Corte ha ritenuto che le intercettazioni e la documentazione investigativa costituiscano indizi gravi della esistenza del patto corruttivo.
art. 318 cod. pen.
Richiamato nella motivazione per distinguere la nozione di stabile asservimento e l'eventuale progressione criminosa verso la corruzione propria; la Corte richiama la giurisprudenza che distingue punibilitá secondo la forma di asservimento e la produzione di atti contrari ai doveri d'ufficio.
art. 273 cod. proc. pen.
Disciplina i gravi indizi di colpevolezza per la misura cautelare; la Corte ribadisce che, nella fase cautelare, la valutazione degli indizi richiede meno rigore rispetto al giudizio di merito (non si richiede la piena prova ex art. 192 c.p.p.) e controlla la congruità e logicità della motivazione del giudice del riesame.
art. 274 cod. proc. pen.
Individua le esigenze cautelari (pericolo di fuga, di reiterazione, di inquinamento probatorio). La Corte ha ritenuto congrua la valutazione del Tribunale circa il pericolo di reiterazione e di preservazione dell'ordine pubblico alla luce degli elementi investigativi temporali e della persistenza della prassi corruttiva.
art. 275 cod. proc. pen.
Riguarda presunzioni relative nelle misure cautelari. La Corte ha richiamato la presunzione prevista e l'onere difensivo nel fornire plausibili versioni alternative; ha ritenuto che tali oneri non siano stati adempiuti dal ricorrente.
art. 2112 cod. civ.
Norma richiamata dalla difesa per giustificare il trasferimento del personale al ramo d'azienda; la Corte ha ritenuto irrilevante, ai fini cautelari, la spiegazione imprenditoriale rispetto alla valutazione complessiva degli indizi.
art. 7 DL 152 del 1991
Richiamato dalla difesa in relazione alla aggravante di agevolazione mafiosa; la Corte non ha ritenuto che la richiamata norma, quale prospettata dalla difesa, scalfisse la valutazione della consapevolezza dell'agevolazione mafiosa.
legge 6.11.2012 n. 190, art. 1 comma 52 ("White list")
"art. 1 comma 52 della legge 6.11.2012 n. 190"
La menzione della iscrizione nella "white list" e di liberatorie antimafia sono state valorizzate dalla difesa, ma la Corte ha ritenuto che tali elementi non cancellino gli altri indizi probatori che attestano la prassi illecita e i collegamenti mafiosi in chiave cautelare.
Massime di principio
- In sede cautelare la nozione di gravi indizi di colpevolezza richiede una probabilità qualificata e non la prova piena: il controllo di legittimità verifica la congruità, logica e sufficienza della motivazione del giudice di merito, non la risintesi dei fatti.
- Per il reato associativo non è necessaria una struttura complessa: può sufficiente un progetto criminoso duraturo o comunque rivolto a una serie indeterminata di delitti, anche se realizzato mediante organizzazioni imprenditoriali apparentemente lecite.
- La partecipazione alla sola fase esecutiva di un patto corruttivo non integra automaticamente il reato di corruzione propria; tuttavia, elementi indiziari che mostrino consapevolezza e adesione al progetto corruttivo sin dall'origine possono giustificare la contestazione.
- L'aggravante di agevolazione mafiosa richiede la consapevolezza, da parte del concorrente, della finalità di favorire l'associazione mafiosa: pagamenti periodici, rapporti consolidati con esponenti delle cosche o la presenza di rappresentanti mafiosi all'interno dell'organizzazione sono elementi valutabili in tal senso.
- La prova in fase cautelare può fondarsi su intercettazioni, conversazioni e prassi sistematiche (es. cassa comune, false fatturazioni) se collegate logicamente al progetto criminoso; occorre però che la motivazione renda comprensibile il nesso indiziario.
- In Cassazione non è possibile chiedere una diversa valutazione dei fatti già esaminati: le censure devono limitarsi a dimostrare violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione.
- Per contrastare efficacemente una misura cautelare è utile fornire al giudice del riesame versioni alternative plausibili, documentazione cronologica chiara e argomentazioni volte a dimostrare l'assenza di elementi soggettivi (es. consapevolezza dell'agevolazione mafiosa) e di concrete esigenze cautelari.
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