Sentenza n. 3039/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento - della Deliberazione della Giunta Regionale della Basilicata n. 444 del 28/7/2023, avente ad oggetto “DGR 207/2023 - Approvazione e Aggiornamento degli elenchi delle Aziende fornitrici di dispositivi medici, soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015-2018, ai sensi dell''articolo 9 ter, comma 9 bis del DL n.78/2015 e del DL 30 marzo 2023, n. 34, convertito in L. 56/2023”; degli Allegati 1, 2 e 3 alla predetta DGR, recanti l''aggiornamento degli elenchi, allegati alla DGR n. 207 del 30/03/2023, delle Aziende fornitrici di dispositivi medici, soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2017 e 2018; se ed in quanto di ragione della Deliberazione della Giunta Regionale della Basilicata 30 marzo 2023, n. 207, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Della Regione Basilicata n. 18 del 1° aprile 2023, recante “Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015-2018 ai sensi dell''articolo 9 ter, comma 9 bis del DL n. 78/2015”; - degli Allegati nn. 1, 2, 3, 4 e 5 alla predetta deliberazione; dell''obbligo di versamento delle cifre annuali determinate da detta Determinazione e poste a carico dell''odierna ricorrente, da effettuarsi sul conto corrente indicato, e/o del diritto di compensazione delle medesime cifre con la somma degli importi delle fatture della medesima società e relative a forniture di D.M. svolte a favore di Amministrazioni sanitarie regionali (versamenti e/o compensazione se ed in quanto intervenute); del mancato tempestivo accesso avanzato da detta ricorrente e relativo alla copia delle fatture utilizzate dalla regione Basilicata per la determinazione della quota di payback posta a carico della medesima società (se ed in quanto ancora persistente alla data della discussione dei presenti motivi aggiunti); di ogni altra determinazione, provvedimento, decreto, e/o atto posto in essere dalla Regione in quanto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente a tutti i provvedimenti impugnati, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa e per la conseguente condanna della regione Basilicata e/o di qualsiasi altra amministrazione regionale alla restituzione della somma compensata e/o trattenuta alla società THERAS BIOCARE S.r.l. in ragione del suddetto payback nonché di ogni eventuale danno ingiustamente subìto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazioni della Giunta regionale della Basilicata e relativi allegati recanti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano della spesa per gli anni 2015-2018, nonché gli obblighi di versamento o compensazione delle somme dovute a titolo di payback
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa fornitrice di dispositivi medici aveva impugnato, con ricorso e motivi aggiunti, gli atti statali e regionali relativi alla determinazione del payback sui dispositivi medici, contestando in particolare la deliberazione della Giunta regionale della Basilicata n. 444 del 28 luglio 2023, la precedente deliberazione n. 207 del 30 marzo 2023, i relativi elenchi delle aziende soggette al ripiano per gli anni 2015-2018, l'obbligo di versamento o compensazione delle somme annualmente determinate e il mancato tempestivo accesso alle fatture utilizzate per il calcolo della quota posta a carico dell'impresa. Era stata inoltre proposta domanda di restituzione delle somme eventualmente trattenute o compensate e di risarcimento dei danni subiti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., rilevando che la parte ricorrente aveva espressamente manifestato, con apposita memoria, il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione della causa. Il giudice non ha quindi esaminato nel merito i motivi di impugnazione relativi al payback, agli elenchi delle aziende, agli obblighi di versamento o compensazione e all'accesso alle fatture. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione della causa
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dalla parte ricorrente e rilevata dal giudice, determina l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza necessità di esaminare i motivi di merito.
- Quando il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, il giudice può compensare integralmente le spese di lite ove ritenga sussistenti i relativi presupposti.
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