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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27637/2022 del 15/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) nullita del decreto di giudizio immediato per indeterminatezza dell imputazione, in quanto non sarebbe individuata la persona offesa, le modalita dell impossessamento e i beni sottratti, e analoga indeterminatezza per la contestazione di ricettazione; 2) vizio di motivazione sulla responsabilita penale per presunta insufficienza probatoria delle conversazioni intercettate su cui si fonda la condanna; 3) vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, con contestazione dell esclusione dell ipotesi di lieve entita della ricettazione e della congruita della pena inflitta.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Sul primo motivo la Cassazione ritiene infondata l eccezione di indeterminatezza poiche la Corte territoriale e il dibattimento hanno puntualmente descritto modalita, natura dei beni, tempi e luoghi, avvalendosi delle conversazioni intercettate e della localizzazione GPS dell autovettura; nessun pregiudizio al diritto di difesa. Il secondo motivo e ritenuto inammissibile per difetto di specificita e perche la valutazione delle intercettazioni e di merito non e sindacabile in Cassazione. Il terzo motivo e manifestamente infondato: la motivazione sulla quantificazione della pena e sugli aumenti per continuazione e sulla esclusione delle attenuanti e conforme ai criteri di giudizio e alla discrezionalita del giudice di merito. Conseguenze: ricorso dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell importo di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Riferimento alla partecipazione ai reati; utilizzato per qualificare la pluralita di condotte contestate insieme ad altri reati

  • art. 624 cod. pen.

    Norma sul furto aggravato; il reato ritenuto piu grave nella continuazione e individuato come base della pena piu alta

  • art. 625 cod. pen. nn. 2 e 7

    Richiamato come disciplina delle aggravanti applicate al furto contestato; ha inciso sul quadro aggravatorio considerato dal giudice

  • art. 648 cod. pen.

    Norma sulla ricettazione; la condanna e stata fondata anche su conversazioni intercettate che attribuivano al ricorrente il ruolo di intermediario

  • art. 63 comma 4 cod. pen.

    Disciplina della recidiva; la Corte ha ritenuto applicata la recidiva ma non operante ai fini dell aumento della pena ex art. 63 comma 4

  • art. 173 comma 1 d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271

    Limita l enunciazione dei motivi di ricorso ai limiti strettamente necessari alla decisione; richiamato in relazione alla forma del ricorso

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia adeguatamente applicato i criteri e motivato la scelta della pena

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento alla Cassa delle Ammende per ricorso inammissibile; applicata per disporre il versamento di euro 3.000,00

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata in relazione al criterio per l applicazione della sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende e alla colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilita

Massime di principio

  • L indeterminatezza dell imputazione e rilevante solo se concreta e pregiudica il diritto di difesa; se il fascicolo e gli atti processuali consentono di individuare i fatti, la nullita non sussiste
  • Le conversazioni intercettate, se dal contesto e dagli altri elementi emergono in modo coerente, possono costituire base sufficiente per la condanna; la valutazione probatoria delle intercettazioni e di merito e non sindacabile in cassazione salvo vizio di diritto
  • I motivi di cassazione devono essere specifici e ben circostanziati; l attacco generico o la mera reiterazione delle censure di merito comporta l inammissibilita
  • La quantificazione della pena e discrezionale nel giudice di merito; la motivazione e adeguata se riferisce i criteri di cui all art. 133 c.p. o richiama gravita del reato e capacita a delinquere, e solo pene molto superiori alla media richiedono motivazione particolareggiata
  • L applicazione della recidiva e soggetta a limiti normativi (art. 63) e puo essere dichiarata senza che sempre ne segua un aumento di pena automatizzato
  • Chi propone ricorso manifestamente infondato o inammissibile rischia la condanna alle spese e il pagamento di somme alla Cassa delle Ammende ai sensi dell art. 616 c.p.p.

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