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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37704/2023 del 14/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dall'imputato in relazione alla sentenza della Corte d'Appello di Bari che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di lesioni personali aggravate e gli aveva inflitto la pena di un anno, nove mesi e dieci giorni di reclusione, con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente ha articolato tre motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento ex officio dell'attenuante della provocazione, deducendo che i fatti deporrebbero per la sua sussistenza e che la difesa aveva comunque sollecitato il minimo della pena e i benefici di legge; (2) violazione di legge per la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, sostenendo che la precedente condanna a quattro mesi non avrebbe superato il limite previsto dall'art. 163 c.p. se fosse stata riconosciuta la provocazione; (3) violazione di legge per la mancata concessione della sospensione condizionale evidenziando che la precedente condanna per l'art. 337 c.p. non sarebbe irrevocabile in quanto era stata restituita nei termini per proporre appello e il relativo giudizio era pendente. Inoltre, nelle fasi di questo giudizio il Procuratore Generale ha richiesto l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione; la parte civile ha chiesto l'inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la questione inedita perché la difesa non aveva formulato una richiesta specifica di riconoscimento della provocazione in appello (era stata fatta solo una sollecitazione generica al minimo della pena e ai benefici), per cui la mancata pronuncia della Corte territoriale non poteva essere censurata in cassazione; inoltre, a livello di merito la sentenza di appello aveva motivato che la reazione dell'imputato era manifestamente sproporzionata rispetto all'azione della persona offesa, incompatibile con la provocazione. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché, anche assumendo le domande difensive, non era possibile escludere il superamento del limite di pena per la sospensione condizionale. Il terzo motivo è stato dichiarato inedito perché la questione relativa alla pendency dell'appello sulla precedente condanna non era stata sollevata in sede di appello; la Corte ha inoltre osservato che la prescrizione del reato, pur intervenuta successivamente (21/01/2023), non poteva essere rilevata a causa dell'inammissibilità del ricorso. Conseguentemente la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione in favore della parte civile delle spese di rappresentanza e difesa liquidate in euro 3.500,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 582 cod. pen. (lesioni personali)

    Norma che incrimina le lesioni personali; utilizzata per definire il reato contestato all'imputato

  • art. 583, comma 1, n. 1 cod. pen. (lesioni con aggravante)

    Richiama l'aggravante applicata al fatto-reato nel capo di imputazione

  • art. 62, n. 2 cod. pen. (provocazione)

    La Corte sottolinea che la provocazione richiede comunque un nesso causale e una risposta non evidentemente sproporzionata; l'evidente sproporzione esclude la circostanza attenuante

  • art. 163 cod. pen. (sospensione condizionale della pena)

    Applicazione subordinata al rispetto del limite massimo di pena previsto: la Corte verifica il cumulo con precedenti condanne e conferma che nel caso di specie il limite risultava superato

  • artt. 157 e 161 cod. pen. (prescrizione)

    La Corte osserva che la prescrizione eventualmente maturata successivamente alla decisione di secondo grado non può essere rilevata quando il ricorso è inammissibile; nel caso la prescrizione sarebbe intervenuta il 21/01/2023

  • art. 597, comma 5 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla possibilità per il giudice di appello di provvedere d'ufficio al riconoscimento di circostanze attenuanti, ma la mancata applicazione non è censurabile in cassazione se la questione non è stata specificamente devoluta

  • art. 606, comma 3 cod. proc. pen.

    Limiti del sindacato in cassazione: non possono essere dedotte questioni non devolute correttamente alla cognizione del giudice di appello

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Fondamento della condanna alle spese e dell'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende per l'evidente inammissibilità del ricorso

  • art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (sospensioni per emergenza Covid-19)

    Rilevata ai fini del calcolo dei termini di prescrizione (sospensione del processo per normativa emergenziale)

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, art. 23, comma 8

    Norma richiamata a proposito delle conclusioni in Cassazione rese dal Procuratore Generale

Massime di principio

  • In Cassazione non si possono dedurre questioni che in precedenza non sono state specificamente devolute al giudice di merito: argomentazioni generiche in appello (es. domanda del solo minimo ed eventuali benefici) non bastano a cristallizzare per Cassazione una richiesta specifica di riconoscimento di una circostanza attenuante.
  • Il giudice di merito può applicare d'ufficio circostanze attenuanti, ma la mancata esercitazione di tale potere non è sempre censurabile in sede di legittimità se la questione non è stata debitamente proposta e motivata dalle parti.
  • La provocazione come circostanza attenuante richiede un nesso causale e una risposta non manifestamente sproporzionata: una reazione evidente e sproporzionata esclude la sussistenza della provocazione.
  • Per la concessione della sospensione condizionale della pena occorre verificare il limite massimo previsto dall'art. 163 c.p. tenendo conto delle precedenti condanne irrevocabili; l'esistenza di un procedimento di impugnazione pendente sulla precedente condanna deve essere specificamente allegata e dedotta nei gradi precedenti per poter essere considerata in Cassazione.
  • La prescrizione sopravvenuta dopo la pronuncia di secondo grado non può essere rilevata dalla Cassazione se il ricorso è dichiarato inammissibile; dunque, la tempestività e l'ammissibilità del gravame sono condizioni essenziali per ottenere che circostanze sopravvenute siano prese in considerazione.
  • Un ricorso manifestamente inammissibile o infondato può comportare sanzioni economiche (spese, somme alla Cassa delle ammende) per il ricorrente: è quindi importante valutare la specificità e la fondatezza dei motivi prima di proporre impugnazione in Cassazione.

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