Sentenza del 22/07/2021 n. 20971 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR che aveva rigettato l'appello avverso gli avvisi di accertamento per gli anni 2004-2005: l'Ufficio aveva disconosciuto la deducibilità di costi relativi a fatture ritenute in parte inesistenti emesse dalla ditta M. (subappaltatrice). La CTR aveva ritenuto attendibili le dichiarazioni rese dal titolare della ditta M. al momento dell'accesso della Guardia di Finanza, dalle quali risultava che le fatture erano state maggiorate su richiesta del socio Ca.Ro.; la società ha contestato l'uso di tali dichiarazioni come prova certa, ha richiamato la regolarità della documentazione contabile e dei pagamenti e ha prodotto controdichiarazioni del M. anni dopo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della società. Ha confermato che le dichiarazioni del titolare della ditta M., rese al momento dell'ispezione e dettagliate circa gli importi effettivamente dovuti e le maggiorazioni, costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti che legittimano l'accertamento induttivo e l'inversione dell'onere della prova; la società non ha fornito prova contraria idonea (la mera ritrattazione tardiva e la documentazione formale/mezzi di pagamento non sono sufficienti quando è accertata l'inesistenza, anche parziale, dell'operazione). Sono inoltre dichiarati inammissibili o infondati altri motivi (novità in appello sulla doppia imposizione IVA, questioni relative ai soci non proposte dagli stessi). Condanna della ricorrente alle spese.
Norme richiamate
art. 2729 c.c.
Disciplina della prova per presunzioni: la Corte ricorda che dichiarazioni di terzi possono assumere valore presuntivo (e in casi particolari confessorio) idoneo a fondare l'accertamento, determinando l'inversione dell'onere della prova.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 7
comma 4 (divieto di prova testimoniale nel processo tributario)
Il divieto di prova testimoniale non impedisce l'utilizzazione, con valore indiziario o presuntivo, di dichiarazioni extraprocessuali rese da terzi e acquisite dall'Amministrazione durante le verifiche.
D.P.R. n. 633/1972, art. 54, comma 3
Consente rettifiche IVA fondate su elementi che risultino in modo certo e diretto; la Corte chiarisce che l'accertamento può fondarsi anche su verbali e dichiarazioni acquisite presso altri contribuenti quando emergono presunzioni gravi, precise e concordanti.
D.P.R. n. 600/1973, art. 39, comma 1, lett. c)
Norma dell'accertamento induttivo: l'Ufficio può operare rettifiche anche sulla base di documentazione reperita presso terzi; la Corte conferma la legittimità dell'uso di atti relativi ad altri soggetti purché resi noti al contribuente e prodotti in giudizio.
D.P.R. n. 917/1986, art. 5
Riferimento alla normativa sui redditi e alla disciplina della imputazione di utili ai soci: la Corte osserva che questioni relative all'attribuzione del reddito ai soci delle società a ristretta base devono essere dedotte dai soggetti interessati.
Giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e della Corte costituzionale
Richiamati principi comunitari e costituzionali: il diritto comunitario Iva esige che l'amministrazione fornisca elementi probatori sufficienti sulla inesistenza delle operazioni prima di negare la detrazione; la Consulta ha ritenuto utilizzabili, con valore indiziario, dichiarazioni raccolte dall'Amministrazione.
Massime di principio
- Le dichiarazioni rese da terzi alla Guardia di Finanza o ad altri organi di controllo, se sono analitiche, precise e confessorie, possono costituire indizi gravi, precisi e concordanti tali da legittimare un accertamento induttivo e determinare l'inversione dell'onere della prova.
- La mera esibizione di fatture, la regolarità formale della contabilità o la prova dei pagamenti non sono in generale idonee a neutralizzare un accertamento fondato su elementi che dimostrano l'inesistenza, anche parziale, delle operazioni fatturate, perché questi documenti sono facilmente falsificabili.
- La ritrattazione tardiva di un terzo (controdichiarazione resa anni dopo l'accertamento) ha scarso valore probatorio se contrasta con dichiarazioni rese in sede di verifica e dettagliate all'epoca; il giudice valuta la credibilità e la coerenza temporale delle dichiarazioni.
- L'accertamento può fondarsi su atti, verbali e dichiarazioni raccolti anche nell'ambito di ispezioni a carico di altri soggetti, purché tali elementi costituiscano presunzioni gravi, precise e concordanti e siano messi a disposizione del contribuente in giudizio.
- La contestazione relativa all'attribuzione del maggior reddito ai soci di società a ristretta base deve essere proposta dai soci stessi: la società senza il relativo interesse personale non può validamente impugnare profili che incidono esclusivamente sulla posizione soggettiva dei soci.
- Motivi nuovi introdotti solo in sede d'appello (es. presunta doppia imposizione IVA) possono essere dichiarati inammissibili se non erano stati dedotti in primo grado.
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