Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 10135/2026 - Roma, Sezione 4

per l’annullamento - del verbale della Commissione medica per l’accertamento dei requisiti psicofisici del 27 gennaio 2023, con il quale il ricorrente è stato escluso dal concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 192 posti di vice ispettore tecnico del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato, indetto con D.D. 28 giugno 2022; - ove occorra e per quanto di ragione, dell’art. 11, comma 8, del bando nella parte in cui dispone che “I giudizi della commissione per l’accertamento dei requisiti psico-fisici sono definitive in caso di inidoneità del candidato comportano la esclusione dal concorso”;

Giustizia amministrativa202306175

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale della Commissione medica che ha giudicato il candidato non idoneo per un disturbo di personalità, con conseguente esclusione dal concorso

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità psicofisica espresso dalla Commissione medica nell’ambito del concorso per 192 posti di vice ispettore tecnico della Polizia di Stato, deducendo l’inattendibilità della valutazione. Ha richiamato, in particolare, un diverso accertamento medico compiuto da un medico esterno. Il ricorrente contestava inoltre, ove occorresse, la previsione del bando secondo cui i giudizi della Commissione medica sono definitivi in caso di inidoneità. L’Amministrazione ha chiesto il rigetto del ricorso. Il giudice ha rilevato che il ricorrente non ha fornito alcun principio di prova circa vizi logici, metodologici o fattuali del giudizio della Commissione, né ha allegato elementi idonei a dimostrare manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, travisamento dei fatti o abnormità dell’accertamento.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha affermato che l’accertamento dei requisiti psicofisici nell’ambito del reclutamento della Polizia di Stato costituisce espressione di discrezionalità tecnica riservata all’Amministrazione ed è sindacabile soltanto in presenza di vizi manifesti, quali illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, travisamento dei fatti o abnormità. Ha escluso che il giudizio negativo possa essere ordinariamente ripetuto mediante accertamenti svolti, anche da organismi sanitari pubblici, al di fuori del contesto concorsuale, poiché i requisiti devono essere verificati in condizioni uniformi per tutti i candidati e perché la condizione psicofisica può mutare nel tempo o in ragione del diverso contesto diagnostico. Le valutazioni del medico indicato dal ricorrente sono state ritenute irrilevanti, non provenendo dall’organismo istituzionalmente competente, salvo la dimostrazione di manifeste e rilevanti anomalie del giudizio concorsuale. È stata altresì esclusa la verificazione: essa non può trasformarsi in una nuova valutazione dell’idoneità o nella ripetizione della prova fisioattitudinale, ma potrebbe riguardare soltanto la correttezza della metodologia seguita dalla Commissione, purché il ricorrente fornisca allegazioni fattuali sorrette da un ragionevole principio di prova. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 2.000, oltre spese generali, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 8, del bando di concorso

    I giudizi della commissione per l’accertamento dei requisiti psico-fisici sono definitive in caso di inidoneità del candidato comportano la esclusione dal concorso

    La previsione del bando è richiamata quale disposizione che attribuisce definitività ai giudizi di inidoneità della Commissione medica; la decisione valorizza la natura concorsuale e non ordinariamente ripetibile dell’accertamento.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Ha consentito lo svolgimento dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato in modalità telematica.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha giustificato l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute nella diffusione della sentenza.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento nella diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    È richiamato, insieme alla disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati sanitari, per disporre l’oscuramento dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • L’accertamento dei requisiti psicofisici nell’ambito di un concorso per il reclutamento nelle forze di polizia costituisce esercizio di discrezionalità tecnica dell’Amministrazione ed è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, travisamento dei fatti o abnormità.
  • Gli accertamenti psicofisici e attitudinali svolti dalla Commissione istituzionalmente competente nel contesto concorsuale non sono, di regola, ripetibili mediante verifiche successive effettuate da organismi sanitari diversi, anche se pubblici, poiché i requisiti devono essere verificati in condizioni sostanzialmente identiche per tutti i concorrenti e la condizione psicofisica può mutare nel tempo o in relazione al diverso contesto diagnostico.
  • Una valutazione medico-legale o un parere pro veritate proveniente da un medico di fiducia o da un organismo sanitario diverso da quello istituzionalmente competente non è sufficiente a superare il giudizio concorsuale negativo, salvo che siano dimostrate rilevanti e manifeste anomalie del giudizio della Commissione.
  • La verificazione giudiziale non può essere utilizzata per rinnovare l’accertamento dell’idoneità psicofisica o consentire al candidato di ripetere la prova in un diverso contesto; può riguardare soltanto la correttezza della metodologia seguita dalla Commissione, purché la parte fornisca allegazioni fattuali accompagnate da un ragionevole principio di prova circa il vizio denunciato.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoEccesso di potereTutela del terzo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.