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Ordinanza

Ordinanza n. 1619/2026 - Napoli, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) del provvedimento di diniego reso, ai sensi dell’art. 20, comma 6 del d.P.R. 380/2001, dal Comune di Ottaviano - VII Settore Urbanistica e Pianificazione Territoriale, in data 24 marzo 2026, prot.n.10663/2026, in ordine alla istanza di rilascio del Permesso di Costruire - Protocollo SUAP: REP_PROV_NA/NA-SUPRO/0166345 - Codice Pratica: 04173690639-09122024-1606 - Id: 4499, presentata dalla soc. Diagnostica Biomedica Caldarelli il 10 dicembre 2024; b) di ogni atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compreso il parere sfavorevole reso dal Responsabile del Settore VII prot. 8268 del 5 marzo 2026, indicato nel provvedimento di diniego definitivo.

Giustizia amministrativa202602889

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del permesso di costruire adottato dal Comune di Ottaviano ai sensi dell’art. 20, comma 6, d.P.R. 380/2001, unitamente al presupposto parere sfavorevole

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il diniego comunale relativo all’istanza di rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di un centro sanitario, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare dell’efficacia. Il testo non espone specificamente i motivi di illegittimità dedotti contro il diniego o il parere presupposto. In sede cautelare, la società ha prospettato un pregiudizio collegato alla perdita di future occasioni di crescita economica, a nuove opportunità di mercato e alla possibile mancata possibilità di accedere a forme pubbliche di finanziamento.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che l’esame delle questioni sollevate con il ricorso dovesse essere svolto nella sede di merito. Ha inoltre rilevato, allo stato, la carenza del periculum in mora: la pretesa riguarda la soddisfazione di un interesse pretensivo alla realizzazione di un centro sanitario e il pregiudizio prospettato è stato considerato meramente ipotetico e comunque ristorabile, poiché riferito a future occasioni di crescita economica, opportunità di mercato e possibili finanziamenti pubblici. Le spese sono state riservate alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 20, comma 6, d.P.R. 380/2001

    La disposizione è indicata quale base normativa del provvedimento comunale di diniego del permesso di costruire; l’ordinanza non ne svolge un’interpretazione specifica.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata nell’ambito della tutela cautelare prevista dal codice del processo amministrativo; il rigetto è fondato sulla carenza del periculum in mora.

Massime di principio

  • Quando la domanda cautelare è proposta a tutela di un interesse pretensivo volto all’ottenimento di un titolo amministrativo per la realizzazione di un’iniziativa economica, la mera prospettazione della perdita di future opportunità di mercato, di crescita economica o di accesso a finanziamenti pubblici non dimostra, di per sé, un periculum in mora concreto e attuale.
  • Il pregiudizio cautelarmente rilevante deve essere concreto e non meramente ipotetico; inoltre, se il danno prospettato è ristorabile per equivalente, può risultare insussistente il presupposto dell’urgenza cautelare.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziDecisione e riti speciali
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

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