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Sentenza

Sentenza del 28/09/2017 n. 2617 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA: contestazione delle modalità attraverso le quali la C.T.P. ha ritenuto provata la notificazione della comunicazione di iscrizione ipotecaria mediante la sola produzione di fotocopia dell'avviso di ricevimento della raccomandata postale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato le modalità con cui la Commissione tributaria provinciale ha ritenuto dimostrata la notificazione, ritenendo insufficiente la sola produzione della fotocopia dell'avviso di ricevimento della raccomandata. La questione riguardava, in particolare, se il mittente dovesse provare anche il contenuto dell'atto inserito nel plico postale.

La decisione

La contestazione non è stata accolta. In base al principio richiamato dalla sentenza, la spedizione della raccomandata e il relativo avviso di ricevimento consentono di presumere sia l'arrivo dell'atto al destinatario sia la sua conoscenza legale, compreso il contenuto indicato dal mittente. Non grava quindi sul mittente l'onere di fornire un'ulteriore prova del contenuto dell'atto notificato. Spetta invece al destinatario fornire la prova contraria, dimostrando, ad esempio, che il plico era privo di contenuto oppure conteneva un atto diverso, o che egli era stato senza sua colpa nell'impossibilità di averne notizia.

Norme richiamate

  • Art. 1335 del codice civile

    La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.

    La norma fonda la presunzione di conoscenza degli atti recettizi quando questi giungono all'indirizzo del destinatario. La presunzione può essere superata soltanto con una prova contraria concreta dell'impossibilità incolpevole di conoscere l'atto.

  • Cassazione civile n. 21852/2016

    Spetta al destinatario l'onere di dimostrare che il plico non contiene alcuna lettera al suo interno, ovvero che esso contiene una lettera di contenuto diverso da quello indicato dal mittente.

    La ricevuta di spedizione e l'avviso di ricevimento della raccomandata, unite alla regolarità del servizio postale, costituiscono elementi sufficienti a presumere la consegna e la conoscenza dell'atto, senza necessità di una prova autonoma del contenuto del plico da parte del mittente.

Massime di principio

  • La notificazione postale regolarmente documentata può dimostrare non solo la consegna del plico, ma anche la conoscenza legale dell'atto e del suo contenuto.
  • Il mittente non deve normalmente provare separatamente quale documento fosse inserito nella raccomandata, salvo specifiche contestazioni assistite da elementi concreti.
  • Il destinatario che contesta la notificazione deve fornire una prova contraria qualificata, come la dimostrazione che il plico era vuoto, conteneva un documento diverso oppure non era conoscibile per una causa non imputabile.
  • La semplice contestazione generica del contenuto della raccomandata o la produzione della sola fotocopia dell'avviso di ricevimento non sono, di regola, sufficienti a superare la presunzione di conoscenza.
  • In controversie analoghe è quindi essenziale distinguere tra la mera negazione della ricezione o del contenuto e una prova concreta dell'irregolarità della spedizione o della consegna.

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