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Sentenza

Sentenza n. 945/2026 - Catania, Sezione 3

per l'esecuzione del giudicato relativo alla sentenza n. 156/2024 emessa in data 28.02.2024, nella causa iscritta al n. 885/2023 R.G., dal Tribunale di Caltagirone - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202600072

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Caltagirone - Sezione Lavoro che aveva riconosciuto la Retribuzione Professionale Docenti per il servizio prestato con contratti a tempo determinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato con cui il Tribunale di Caltagirone aveva accertato il suo diritto alla Retribuzione Professionale Docenti prevista dall'art. 7 del CCNL 15 marzo 2001, relativamente agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, e aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 3.004,20, oltre accessori. Il titolo era stato notificato in forma esecutiva al Ministero il 7 agosto 2024 ed era divenuto irrevocabile, ma l'Amministrazione non aveva provveduto al pagamento. La ricorrente ha chiesto la nomina di un commissario ad acta e ogni altro provvedimento necessario all'esecuzione. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito e non ha provato l'avvenuto adempimento né altri fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., rilevando che il titolo era stato notificato presso la sede reale dell'Amministrazione e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito ha accolto il ricorso, constatando la persistente inesecuzione del giudicato e l'assenza di giustificazioni dell'inadempimento. In applicazione dei principi sull'onere della prova, la ricorrente doveva provare la fonte del diritto e allegare l'inadempimento, mentre spettava al Ministero dimostrare l'avvenuto pagamento o altri fatti estintivi, modificativi o impeditivi; tale prova non è stata fornita. Il TAR ha ordinato al Ministero di corrispondere euro 3.004,20, oltre gli accessori indicati nel titolo, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale inutile decorso del termine ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della DGOSV, con facoltà di delega, attribuendogli ulteriori sessanta giorni per eseguire il giudicato su istanza della parte interessata. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La disposizione costituisce il fondamento processuale dell'azione di ottemperanza per l'esecuzione del giudicato e consente di ritenere ammissibile il ricorso proposto per ottenere l'attuazione del titolo.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione debitrice deve decorrere prima della proposizione dell'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione; nel caso concreto il termine risultava ampiamente decorso.

  • art. 2697, comma 2, c.c.

    Una volta allegata dal creditore l'inesecuzione del titolo, spetta al debitore provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa, incluso l'avvenuto adempimento.

  • art. 7 CCNL 15 marzo 2001

    La disposizione, come applicata dal giudicato del giudice ordinario, fonda il diritto alla Retribuzione Professionale Docenti anche in relazione ai periodi di servizio prestati con contratti a tempo determinato.

  • art. 16, comma 6, l. n. 412/1991, richiamato dall'art. 22 l. n. 724/1994

    Disciplina gli accessori dovuti sulla somma riconosciuta dal titolo giudiziale, ai quali il Ministero deve conformarsi nell'esecuzione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto il pagamento di un credito riconosciuto da un titolo esecutivo, il creditore deve provare la fonte del diritto e il termine di scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento; spetta invece all'amministrazione debitrice provare l'avvenuto adempimento o altri fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
  • Decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni e accertata la mancata esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione di conformarsi al titolo entro un termine e può nominare preventivamente un commissario ad acta per l'eventuale successivo intervento sostitutivo.
  • La mancata costituzione dell'amministrazione non determina di per sé l'accoglimento della domanda, ma, ove il creditore abbia dimostrato il titolo e allegato l'inadempimento e l'amministrazione non abbia fornito la prova dell'adempimento o di fatti impeditivi, conferma l'assenza di giustificazione dell'inesecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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