Cassazione Civile, Ordinanza n. 22334/2024 del 07/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una serie di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra una dipendente e un ente provinciale, nel periodo 2000-2009, ai sensi dell'art. 90 del d.lgs. n. 267/2000 per lo svolgimento di attività di supporto agli organi di governo. La lavoratrice ha chiesto che fosse dichiarata l'illegittimità della successione dei contratti, sostenendo che dovesse applicarsi la disciplina ordinaria del lavoro a termine (d.lgs. n. 368/2001 e art. 36 d.lgs. n. 165/2001), con conseguente illegittimità per eccessiva durata dei rapporti, mancata osservanza del termine minimo tra contratti e difetto di specificazione della causale. Ha inoltre domandato il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, anche da perdita di chance. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado, ritenendo che i contratti fossero speciali, legati all'intuitus personae e alla durata dell'incarico politico, quindi sottratti alla disciplina generale del termine. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti due motivi: 1) omesso esame di fatti decisivi relativi alla reiterazione dei contratti, alla loro successione temporale e alle concrete modalità del rapporto; 2) violazione degli artt. 90 TUEL, 4 e 5 d.lgs. n. 368/2001 e 36 d.lgs. n. 165/2001, per non avere applicato la disciplina ordinaria dei contratti a termine e per avere ritenuto legittima la durata rapportata al mandato politico.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché non vi era stato omesso esame del fatto storico dei contratti, che la Corte territoriale aveva considerato e ricondotto alla disciplina speciale dell'art. 90 TUEL; inoltre la censura difettava di specificità nella parte relativa alla comprensione della domanda. Ha poi ritenuto infondato il secondo motivo: i rapporti instaurati ex art. 90 TUEL costituiscono una fattispecie speciale, con uffici di staff alle dirette dipendenze degli organi politici, caratterizzata da funzione ausiliaria, assenza di compiti gestionali e intuitus personae. La Corte ha valorizzato la disciplina speciale e la sopravvenuta legge di interpretazione autentica del 2020, affermando che la durata del contratto non può superare il mandato elettivo dell'organo politico e che non si applicano il limite dei 36 mesi dell'art. 36 d.lgs. n. 165/2001 né la disciplina ordinaria del d.lgs. n. 368/2001. Ha escluso anche profili di contrasto con il diritto UE e con i principi costituzionali evocati. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato; le spese sono state compensate per la novità delle questioni e per l'intervento della norma interpretativa autentica.
Norme richiamate
art. 90 d.lgs. n. 267/2000
comma 1, comma 2, comma 3-bis
disciplina speciale degli uffici posti alle dirette dipendenze degli organi politici; consente contratti a tempo determinato per funzioni di indirizzo e controllo, sottratti alla disciplina ordinaria del lavoro a termine e con durata non superiore al mandato elettivo dell'organo politico
art. 36 d.lgs. n. 165/2001
non si applica ai contratti di staff ex art. 90 TUEL, in quanto disciplina speciale derogatoria; il limite dei 36 mesi non opera
d.lgs. n. 368/2001
la disciplina ordinaria dei contratti a termine non è applicabile ai rapporti speciali ex art. 90 TUEL
art. 1, comma 1, legge 28 febbraio 2020, n. 8
conversione del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162
ha introdotto una norma di interpretazione autentica dell'art. 90 TUEL, chiarendo che il contratto non può durare oltre il mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia, anche in deroga all'art. 36 d.lgs. n. 165/2001 e alle limitazioni contrattuali collettive
art. 18-ter
introdotto nel D.L. 30 dicembre 2019, n. 162
norma qualificata espressamente come interpretativa, valorizzata per confermare il significato originario della disciplina dell'art. 90 TUEL
art. 111 Cost.
richiamato dalla ricorrente come parametro di giusto processo; la Corte esclude violazioni per l'intervento della legge interpretativa
art. 117, primo comma, Cost.
richiamato in relazione all'art. 6 CEDU; la Corte esclude contrasto con il diritto convenzionale e unionale
art. 6 CEDU
evocato per contestare la legge retroattiva; la Corte ritiene legittima la scelta interpretativa del legislatore
art. 3 Cost.
richiamato sotto il profilo della ragionevolezza; la Corte esclude irragionevolezza della norma interpretativa
art. 70 d.lgs. n. 165/2001
richiamato per evidenziare il rapporto tra disciplina del pubblico impiego contrattualizzato e norme speciali del TUEL
Massime di principio
- Gli incarichi conferiti per uffici di staff posti alle dirette dipendenze degli organi politici locali costituiscono una disciplina speciale rispetto al lavoro a termine ordinario, fondata su funzione ausiliaria, temporaneità dell'incarico e intuitus personae.
- Per i contratti stipulati ai sensi dell'art. 90 TUEL non si applica il limite generale dei 36 mesi previsto per il contratto a termine pubblico; la durata massima va correlata al mandato elettivo dell'organo politico di riferimento.
- La reiterazione di contratti speciali di staff non integra, di per sé, abuso della contrattazione a termine quando la legge individua la ragione oggettiva dell'incarico nella necessità di supporto agli organi di indirizzo e controllo.
- La norma di interpretazione autentica è legittima se si limita a chiarire il significato della disciplina preesistente e risulta coerente con la struttura speciale del rapporto, senza violare in modo irragionevole affidamento, uguaglianza o giusto processo.
- In cassazione, il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile se non individua un fatto storico decisivo realmente omesso, specie quando la sentenza impugnata abbia già esaminato la circostanza contestata.
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