Sentenza n. 1623/2026 - Roma, Sezione 4B
per l’annullamento del decreto di rigetto, emesso in data -OMISSIS- dalla Prefettura di Roma, Sportello unico per l’immigrazione e notificato a mezzo pec in data -OMISSIS-, relativo alla domanda di sanatoria, presentata con identificativo -OMISSIS-, in data -OMISSIS- in favore della parte ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della dichiarazione di emersione di lavoro irregolare presentata in favore del ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Prefettura di Roma, Sportello unico per l’immigrazione, aveva respinto la domanda di sanatoria o emersione di lavoro irregolare presentata in suo favore. L’amministrazione, pur ritualmente evocata, non si è costituita. Nel corso del giudizio il Collegio ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., possibili profili di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e di inammissibilità per violazione dell’art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a., a causa della mancata specifica articolazione dei motivi. In particolare, il ricorso si sviluppava in un’unica esposizione complessiva di fatti e doglianze, senza una distinta e chiara enucleazione dei motivi di impugnazione. A seguito di un’ordinanza presidenziale con cui era stato chiesto al ricorrente di rappresentare l’eventuale permanenza dell’interesse alla decisione, il ricorrente non ha fornito alcun riscontro.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, desunta dal silenzio del ricorrente alla richiesta giudiziale di manifestare l’interesse alla prosecuzione dell’impugnazione. Il Collegio ha inoltre precisato che il ricorso sarebbe stato comunque inammissibile per mancata specificità dei motivi, poiché l’art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a. impone l’indicazione distinta dei motivi specifici e il comma 2 ne sancisce l’inammissibilità in caso di violazione. La strutturazione del ricorso in un’unica esposizione indistinta di fatti e doglianze ostacola l’individuazione chiara e univoca delle censure e non soddisfa le prescrizioni processuali. Non essendosi costituita l’amministrazione resistente, il TAR non ha esaminato il merito della legittimità del diniego e non ha pronunciato sulle spese.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di sottoporre alle parti le questioni rilevate d’ufficio sulle quali intenda fondare la decisione; nel caso concreto il Collegio ha previamente segnalato i possibili profili di improcedibilità e inammissibilità.
art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a.
il ricorso deve contenere distintamente […] i motivi specifici su cui si fonda
Impone la distinta e specifica indicazione dei motivi di impugnazione.
art. 40, comma 2, c.p.a.
i motivi proposti in violazione del comma 1, lettera d), sono inammissibili
Prevede l’inammissibilità dei motivi non formulati nel rispetto dell’obbligo di specificità.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato nell’intestazione della sentenza in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità delle persone menzionate nella sentenza.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La mancata risposta del ricorrente alla richiesta del giudice di manifestare l’interesse alla prosecuzione del giudizio può essere valutata come indice di sopravvenuta carenza di interesse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
- La specificità dei motivi di ricorso richiede una distinta e riconoscibile articolazione delle censure, idonea a consentire al giudice e alle altre parti di individuare con chiarezza i vizi dedotti e l’oggetto dell’esame.
- La violazione dell’obbligo di indicare distintamente i motivi specifici previsto dall’art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a. comporta l’inammissibilità dei motivi ai sensi del comma 2 della medesima disposizione.
- La sopravvenuta carenza di interesse, ove accertata, preclude l’esame del merito dell’impugnazione; l’eventuale ulteriore inammissibilità dei motivi può essere rilevata e dichiarata in via subordinata o assorbita dalla pronuncia di improcedibilità.
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