Ordinanza n. 1044/2026 - Napoli, Sezione 8
per l''''annullamento a) del silenzio diniego formatosi sull''''istanza di sanatoria presentata dal ricorrente in data 05.11.2020 al Comune di Casapesenna; b) del provvedimento di diniego della sanatoria di cui si ignorano estremi e contenuti e se ed in quanto disposto dal Comune di Casapesenna; c) di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-diniego e asserito diniego dell'istanza di sanatoria edilizia presentata il 5 novembre 2020
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il silenzio-diniego formatosi sull'istanza di sanatoria edilizia, nonché l'eventuale provvedimento espresso di diniego, chiedendo l'annullamento degli atti connessi. Nel corso del giudizio era stata disposta una verificazione con precedente ordinanza collegiale. Il verificatore ha depositato tardivamente una nota esplicativa, riferendo la situazione e chiedendo la revoca della trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica e alla Procura regionale della Corte dei conti. Il Collegio ha ritenuto che l'ordine istruttorio, correttamente trasmesso all'interessato, fosse rimasto ingiustificatamente ineseguito, impedendo il completamento dell'istruttoria. Ha inoltre ritenuto irrilevante, ai fini processuali, la comunicazione del verificatore del 31 ottobre 2025 relativa al comportamento non collaborativo del Comune resistente, rilevando che la situazione era riconducibile, a monte, al mancato tempestivo deposito della relazione di verificazione.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito la domanda di annullamento del silenzio-diniego o dell'eventuale diniego di sanatoria. Ha confermato quanto già disposto con l'ordinanza collegiale n. 137 del 9 gennaio 2026 e ha disposto che la nota del verificatore depositata il 9 gennaio 2026 fosse trasmessa agli stessi organi già individuati, affinché svolgessero le valutazioni di competenza. La decisione è quindi di natura istruttoria e interlocutoria, volta a dare seguito agli incombenti e alle conseguenze già stabilite nel precedente provvedimento.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Come è indicizzato
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