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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19878/2022 del 20/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da atti di sottomissione sottoscritti nel 1964 nell’ambito di convenzioni urbanistiche relative alle lottizzazioni Pian di Spille e Voltunna-Marina Velca. In tali atti i lottizzanti avevano assunto l’obbligo di realizzare gli impianti e le opere della rete idrica e di trasferirne gratuitamente la proprietà al Comune, a semplice richiesta di quest’ultimo. Nel tempo, però, la gestione degli impianti era passata a varie società private ed erano intervenute manutenzioni e adeguamenti tecnici; la società ricorrente, ultimo gestore, si opponeva al trasferimento coattivo disposto dal giudice amministrativo. Nel ricorso per cassazione ex artt. 111, comma 8, Cost. e 362 c.p.c. la società deduceva due motivi: 1) eccesso di potere giurisdizionale del Consiglio di Stato, che avrebbe invaso la sfera amministrativa interpretando gli atti di sottomissione in modo da comprendere non solo l’originario impianto dell’acqua potabile, ma anche l’anello irriguo e la rete fognaria, opere asseritamente estranee agli obblighi originari; 2) rifiuto di giurisdizione per non avere riconosciuto un indennizzo per le opere ulteriori realizzate nel corso della gestione, che la ricorrente riteneva non coperte dagli atti del 1964 e comunque non trasferibili gratuitamente senza compenso.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non integrasse un eccesso di potere giurisdizionale, perché il Consiglio di Stato non aveva sostituito una propria valutazione di merito a quella dell’amministrazione, ma aveva solo interpretato gli atti di sottomissione secondo le regole ermeneutiche; si trattava quindi, al più, di un errore interpretativo interno alla giurisdizione. Ha inoltre escluso il rifiuto di giurisdizione sul secondo motivo, osservando che il Consiglio di Stato aveva esaminato espressamente la domanda di indennizzo e l’aveva rigettata affermando che, a fronte di un trasferimento dovuto a titolo gratuito, nessun corrispettivo era dovuto. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ove dovuto, al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    richiamato come base del trasferimento coattivo in forma specifica delle opere di urbanizzazione promesso negli atti di sottomissione

  • art. 1366 c.c.

    l’adempimento dell’obbligazione di trasferire deve essere interpretato secondo buona fede

  • art. 104 c.p.a.

    impedisce di proporre per la prima volta in appello un’eccezione di prescrizione non sollevata in primo grado, se non rilevabile d’ufficio

  • art. 111, comma 8, Cost.

    consente il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, ma non per contestare errori interpretativi interni al giudizio amministrativo

  • art. 362 c.p.c.

    indicato come parametro del ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato per motivi inerenti alla giurisdizione

  • art. 24 Cost.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura, ma senza rilevanza decisiva nel caso concreto

  • art. 113 Cost.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura, ma senza rilevanza decisiva nel caso concreto

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    fondamento della statuizione sul raddoppio del contributo unificato, ove dovuto

Massime di principio

  • Il sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato è limitato ai soli motivi inerenti alla giurisdizione: non è consentito trasformare in censura di giurisdizione un semplice errore di interpretazione degli atti o delle norme.
  • L’eccesso di potere giurisdizionale ricorre solo quando il giudice amministrativo oltrepassa i limiti esterni della giurisdizione, sostituendosi all’amministrazione con una valutazione di merito o con una decisione autoesecutiva che esaurisca il potere amministrativo residuo.
  • L’interpretazione degli atti di sottomissione o delle convenzioni urbanistiche deve essere compiuta secondo le regole ermeneutiche comuni e in coerenza con il principio di buona fede, potendo l’obbligo di trasferimento riguardare l’opera nel suo assetto funzionale attuale se ciò corrisponde alla funzione originariamente pattuita.
  • La denuncia di omessa pronuncia integra un motivo inerente alla giurisdizione solo se il giudice amministrativo abbia ritenuto la domanda estranea alle proprie attribuzioni; se invece la domanda è stata esaminata e respinta, il vizio dedotto resta interno alla giurisdizione e non è deducibile ex art. 362 c.p.c.
  • Se un trasferimento è dovuto a titolo gratuito in base a un vincolo convenzionale valido ed efficace, non può pretendersi un corrispettivo solo perché nel tempo le opere siano state integrate o adeguate, quando tali interventi restino funzionalmente inseriti nell’oggetto dell’obbligo originario.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminareCompravendita immobiliare
RamiProcesso civileImmobiliareContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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