Cassazione Civile, Ordinanza n. 08686/2026 del 07/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di un alloggio popolare, adottata dall'ente assegnante per la mancata stabile occupazione dell'immobile. L'assegnataria ha sostenuto che l'inadempimento le fosse non imputabile, perché l'alloggio sarebbe stato consegnato in condizioni di inabitabilità, in particolare privo di servizi igienici, e ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento di decadenza e del proprio diritto al godimento dell'abitazione. Il tribunale aveva accolto la domanda, ma la corte d'appello ha riformato la decisione ritenendo provata la tardiva presa di possesso dell'alloggio e dunque integrata la causa di decadenza prevista dalla normativa regionale. In Cassazione la ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) nullità della sentenza e violazione degli artt. 112, 115, 116 e 345 c.p.c. e 2697 c.c., lamentando che la corte territoriale avesse ignorato la non abitabilità dell'immobile e valorizzato un verbale privo di data; 2) violazione degli artt. 2704, 2727 e 116 c.p.c., sostenendo che il secondo verbale non poteva essere considerato posteriore al primo e che la presunzione utilizzata fosse priva dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; 3) nullità della sentenza per violazione delle norme sul fascicolo di parte e d'ufficio, deducendo che il giudice d'appello avrebbe dovuto acquisire il fascicolo di primo grado anche senza nuovo deposito; 4) omesso esame di un fatto decisivo, ossia la mancata predisposizione dei servizi essenziali fino all'occupazione abusiva dell'alloggio. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché diretto a contestare il prudente apprezzamento delle prove; ha rigettato il secondo e il terzo, chiarendo che la corte d'appello aveva effettivamente valutato il materiale documentale e che il documento richiamato non era stato ignorato ma svalutato quanto alla sua decisività; ha rigettato anche il quarto, osservando che il fatto storico era stato esaminato e deciso dal giudice di merito. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna della ricorrente alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
La decisione
La Corte ha confermato la sentenza di appello che aveva dichiarato legittima la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio, ritenendo infondati o inammissibili tutti i motivi di ricorso. Ha ritenuto che la corte territoriale avesse correttamente tratto, dai verbali di consegna e dalle dichiarazioni della stessa assegnataria in altre sedi, la conclusione che l'immobile fosse divenuto abitabile e che l'assegnataria non vi avesse preso stabile possesso per un periodo incompatibile con i requisiti di assegnazione. Ha inoltre affermato che le doglianze della ricorrente miravano in sostanza a una nuova valutazione del merito istruttorio, preclusa in sede di legittimità. In conseguenza del rigetto, la ricorrente è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di cassazione e si è dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Richiamato come parametro della dedotta nullità per ultrapetizione o omessa pronuncia, ma non ritenuto violato.
art. 115 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su fatti non introdotti dalle parti o acquisiti d'ufficio oltre i poteri officiosi; non basta contestare la valutazione delle prove.
art. 116 c.p.c.
La censura è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o dichiara di valutare liberamente una prova legale; non quando si contesti il solo cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
art. 345 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo in relazione all'asserita utilizzazione di documenti o argomenti nuovi in appello, ma la doglianza è stata disattesa.
art. 2697 c.c.
Richiamato a sostegno della censura sull'onere della prova, ma la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse correttamente valorizzato il materiale probatorio.
art. 2704 c.c.
La data della scrittura privata non autenticata non è certa e computabile rispetto ai terzi; nella vicenda, tuttavia, la norma è stata ritenuta non decisiva perché le parti del rapporto erano le stesse parti in causa.
art. 2727 c.c.
Richiamato in tema di prova presuntiva; la Corte ha ribadito che il ragionamento presuntivo è sindacabile solo nei limiti dell'erronea applicazione della regola legale.
art. 2729 c.c.
Le presunzioni sono utilizzabili se basate su indizi gravi, precisi e concordanti; la Corte ha ritenuto che tali requisiti ricorressero, desunti da documenti e dichiarazioni convergenti.
art. 72 disp. att. c.p.c.
Richiamato congiuntamente alle altre disposizioni sul deposito del fascicolo, ma la doglianza è stata ritenuta infondata.
art. 77 disp. att. c.p.c.
Richiamato congiuntamente alle altre disposizioni sul deposito del fascicolo, ma la doglianza è stata ritenuta infondata.
art. 123-bis disp. att. c.p.c.
Richiamato congiuntamente alle altre disposizioni sul deposito del fascicolo, ma la Corte ha escluso che vi fosse un obbligo di acquisizione officiosa tale da incidere sull'esito della causa.
art. 347 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la perdurante disponibilità del fascicolo di primo grado in appello, ma la censura è stata respinta.
art. 360, n. 4, c.p.c.
Usato come parametro di deduzione della nullità della sentenza o del procedimento nei primi tre motivi.
art. 360, n. 5, c.p.c.
Richiamato per dedurre l'omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ha escluso l'omissione perché il fatto era stato espressamente valutato.
art. 380-bis c.p.c.
Indica la trattazione in adunanza camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, primo comma, lett. b), l. reg. Lazio n. 12/1999
Norma regionale posta a fondamento della decadenza dall'assegnazione per mancato stabile possesso/occupazione dell'alloggio.
art. 11, quinto comma, regolamento Regione Lazio n. 2/2000
Richiamato dalla Corte come disposizione regolamentare sul tempestivo trasferimento/occupazione dell'alloggio assegnato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio: è ammissibile solo la denuncia dell'utilizzo di prove non introdotte dalle parti o dell'erronea attribuzione di un valore legale a una prova.
- La violazione delle norme sulle presunzioni ricorre soltanto se il giudice qualifica in modo incoerente gli indizi oppure se utilizza indizi non gravi, precisi e concordanti come prova del fatto ignoto; resta insindacabile il ragionamento inferenziale che, sorretto da documenti e dichiarazioni convergenti, rientri nel prudente apprezzamento di merito.
- L'omesso esame di un fatto decisivo non sussiste quando il fatto storico dedotto sia stato effettivamente considerato e valutato dal giudice di merito, anche se la parte non condivida la conclusione tratta dalla Corte territoriale.
- La mancata data certa di una scrittura privata non è decisiva se la controversia oppone le stesse parti del rapporto documentato e il giudice fonda la decisione su un complesso convergente di elementi probatori ulteriori.
- Nel giudizio di appello il documento già prodotto in primo grado può essere valorizzato solo nei limiti in cui sia richiamato e contestualizzato dalle parti; tuttavia, la mancata disponibilità materiale del fascicolo non impone necessariamente la cassazione della sentenza se la decisione non dipende in modo decisivo da quel documento o se il giudice di merito lo ha comunque considerato e svalutato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 08580/2026 del 07/04/2026
- ordinanza_civile · 7 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 08581/2026 del 07/04/2026
- ordinanza_civile · 7 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 08585/2026 del 07/04/2026
- ordinanza_civile · 7 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 08586/2026 del 07/04/2026
- ordinanza_civile · 7 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 08587/2026 del 07/04/2026
- ordinanza_civile · 7 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 08588/2026 del 07/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →