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Sentenza

Sentenza n. 13240/2026 - Roma, Sezione 3

per l'ottemperanza al giudicato discendente dalla Sentenza del Tribunale di Roma n. 7252/2024, pubblicata in data 19/06/2024, pronunciata nell’ambito del giudizio introdotto con ricorso R.G. n. 8700/2024, inerente l’accertamento del diritto a usufruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”;

Giustizia amministrativa202603538

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per l'anno scolastico 2020/2021

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, della sentenza del Tribunale di Roma n. 7252/2024, passata in giudicato, con cui era stato riconosciuto il diritto all'erogazione del bonus annuo di 500 euro mediante attribuzione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, relativamente all'anno scolastico 2020/2021. Ha chiesto che fosse ordinata l'esecuzione del giudicato entro un termine e che, in caso di ulteriore inerzia, fosse nominato un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con formula di stile, senza allegare l'avvenuto adempimento né fornire giustificazioni dell'inerzia. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla normativa applicabile era decorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile, rilevando la rituale notificazione al Ministero, la definitività del titolo giudiziale e la propria competenza territoriale ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a. Nel merito ha accertato l'inottemperanza, poiché l'Amministrazione non aveva dato esecuzione alla sentenza passata in giudicato né aveva dimostrato l'adempimento o giustificato il ritardo. Il giudice ha ribadito che l'Amministrazione è sempre tenuta a conformarsi al giudicato e non dispone di discrezionalità quanto all'an e al quando dell'esecuzione, residuando al più una limitata discrezionalità sulle modalità esecutive. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esatta esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza, assicurando alla ricorrente l'attribuzione del beneficio e il pagamento delle somme dovute. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, prevedendo un termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione e previa richiesta della ricorrente. Ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV del Ministero, in considerazione della serialità e della persistente inerzia amministrativa. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Il ricorso per l'esecuzione del giudicato è proposto ai sensi dell'art. 112 e ss. c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza consente di ottenere l'esecuzione delle statuizioni contenute in un provvedimento giurisdizionale definitivo.

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    Sussiste, inoltre, la competenza territoriale di questo Tribunale ai sensi di quanto previsto dall’art. 113, comma 2, c.p.a.

    La norma fonda la competenza territoriale del giudice dell'ottemperanza nel caso esaminato.

  • art. 114 c.p.a.

    È richiamato quale disposizione applicabile al giudizio di ottemperanza e alla pronuncia sulle modalità di esecuzione del giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    termine dilatorio di 120 giorni previsto ... per l'avvio dell'esecuzione

    Il decorso del termine dilatorio costituisce presupposto per l'avvio dell'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione debitrice.

  • art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326

    La disposizione ha modificato il termine dilatorio richiamato dal giudice.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Carta Elettronica di cui all’art. 1 comma 121 della legge 107/2015

    Costituisce il fondamento normativo del beneficio economico riconosciuto nel giudicato da eseguire.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è finalizzato a far conseguire al ricorrente vittorioso l'utilità concreta riconosciuta da una pronuncia giurisdizionale definitiva e non attuata dall'Amministrazione.
  • L'Amministrazione è obbligata a dare puntuale esecuzione al giudicato e non può sottrarsi a tale obbligo per ragioni di ordine pubblico, opportunità amministrativa, difficoltà pratica o carenza di risorse finanziarie.
  • Nell'esecuzione del giudicato l'Amministrazione non dispone di discrezionalità quanto all'an e al quando dell'adempimento; può residuare soltanto una limitata discrezionalità sulle modalità concrete, cioè sul quomodo, dell'esecuzione.
  • Decorso il termine dilatorio previsto dalla legge e accertata l'inerzia dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione entro un termine determinato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
  • La costituzione dell'Amministrazione con formula di stile, senza prova dell'adempimento né giustificazione dell'inerzia, non impedisce l'accertamento dell'inottemperanza quando il ricorrente abbia dimostrato l'esistenza di un titolo definitivo e la mancata esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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