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Parere

Parere n. 1683/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario, con istanza cautelare, proposto dalla signora Domenica Barile contro il Comune Ruvo di Puglia per l’annullamento: - dell'ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 1/2025 del 10 luglio 2025 delle opere realizzate in agro di Ruvo di Puglia al fg. 57, p.lla 385, sub 1, notificata in data 11 luglio 2025; - ove necessario, della relazione di servizio prot. n. 14880 del 26 giugno 2025; - di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e consequenziale ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202600267

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione dell’ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 1/2025, relativa a opere realizzate in agro di Ruvo di Puglia, con domanda cautelare di sospensione.

Esito

IMPROCEDIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La ricorrente ha impugnato, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e istanza cautelare, l’ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità e irragionevolezza manifesta, nonché violazione dell’art. 8 CEDU, degli artt. 2 e 3 della Costituzione e del principio di proporzionalità. Nel corso del procedimento il Comune resistente ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale. La questione esaminata dalla Sezione riguarda quindi gli effetti dell’opposizione rituale e tempestiva sul ricorso straordinario e sulla domanda cautelare.

Il parere

Il Consiglio di Stato non ha esaminato i motivi relativi alla legittimità dell’ordinanza di demolizione. Ha rilevato che il Comune di Ruvo di Puglia aveva depositato un’opposizione rituale e tempestiva al ricorso straordinario, finalizzata alla trasposizione della controversia in sede giurisdizionale. Poiché il ricorso straordinario è rimedio alternativo a quello giurisdizionale e presuppone la concorde volontà delle parti, l’opposizione impedisce la prosecuzione del procedimento straordinario. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile per trasposizione, con assorbimento della domanda cautelare di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati.

Osservazioni

Opposizione ex art. 10 d.P.R. n. 1199/1971

L’opposizione proposta dall’amministrazione resistente è stata ritenuta rituale e tempestiva e comporta la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale.

Domanda cautelare

La domanda di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati è assorbita dalla dichiarazione di improcedibilità per trasposizione.

Norme richiamate

  • art. 10 d.P.R. n. 1199/1971

    L’opposizione di una parte consente di adire il giudice precostituito per legge e determina la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale.

  • art. 31 d.P.R. n. 380/2001

    È richiamato dalla ricorrente in relazione alla legittimità dell’ordinanza di demolizione, ma la relativa questione non è stata esaminata per effetto della trasposizione.

  • art. 8 CEDU

    È richiamato dalla ricorrente quale parametro asseritamente violato dall’ordinanza di demolizione, senza esame nel merito da parte della Sezione.

  • artt. 2 e 3 Costituzione

    Sono richiamati dalla ricorrente in relazione ai principi di tutela della persona e di uguaglianza, ma le censure non sono state esaminate per l’improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • L’opposizione rituale e tempestiva proposta da una parte ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 determina la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale e rende improcedibile il procedimento straordinario.
  • Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, in quanto rimedio alternativo a quello giurisdizionale, presuppone la concorde volontà delle parti; l’opposizione di una parte impedisce quindi la prosecuzione della decisione in sede straordinaria.
  • Quando il ricorso straordinario diviene improcedibile per trasposizione, la domanda cautelare proposta nel medesimo ricorso resta assorbita.

Impugnazione dell’ordinanza di demolizione

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una proprietaria privata contro il Comune di Ruvo di Puglia per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 1/2025 del 10 luglio 2025, relativa a opere realizzate in agro comunale. Il ricorso comprendeva anche una domanda cautelare di sospensione dell’efficacia dell’ordinanza.

Motivi dedotti

La ricorrente aveva contestato l’ordinanza deducendo:

  • violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001;
  • erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione;
  • illogicità e irragionevolezza manifesta;
  • violazione dell’art. 8 CEDU e degli artt. 2 e 3 della Costituzione;
  • violazione del principio di proporzionalità.

Opposizione dell’amministrazione

Nel corso dell’istruttoria il Comune di Ruvo di Puglia ha notificato e depositato, in data 9 novembre 2025, un atto di opposizione al ricorso straordinario ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo che la controversia fosse trasposta in sede giurisdizionale. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha quindi ritenuto che il ricorso potesse essere dichiarato improcedibile.

Valutazioni del Consiglio di Stato

La Sezione ha verificato l’effettivo deposito dell’opposizione e ne ha riconosciuto la ritualità e tempestività. Ha richiamato il principio secondo cui l’opposizione costituisce lo strumento attraverso il quale ciascuna parte può adire il giudice precostituito per legge.

Il ricorso straordinario, essendo rimedio alternativo a quello giurisdizionale, presuppone la concorde volontà di tutte le parti circa il suo utilizzo. L’opposizione di una parte impedisce pertanto la prosecuzione del procedimento in sede straordinaria e comporta la trasposizione della controversia davanti al giudice amministrativo.

Esito

Il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso improcedibile per trasposizione, senza esaminare nel merito le censure rivolte contro l’ordinanza di demolizione. La domanda cautelare è stata dichiarata assorbita.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiEccesso di potereDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneTutela cautelare

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