Cassazione Penale, Ordinanza n. 24192/2025 del 01/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato. Con un unico motivo ha denunciato l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità penale. La Corte di cassazione ha ritenuto tuttavia il motivo generico e indeterminato, perché non indicava specificamente quali elementi della motivazione fossero censurati e non consentiva al giudice dell'impugnazione di esercitare un effettivo sindacato, a fronte di una motivazione ritenuta logicamente corretta.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
privo dei requisiti prescritti
Il motivo di impugnazione deve essere specifico e contenere l'indicazione puntuale degli elementi posti a base della censura; la genericità e indeterminatezza del motivo ne determinano l'inammissibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo che contesti la motivazione della sentenza deve essere specifico, determinato e ancorato a precisi passaggi della decisione impugnata; non è sufficiente una critica meramente assertiva o formulata in termini generici.
- La deduzione di insufficienza o contraddittorietà della motivazione non è ammissibile quando non individua concretamente quali argomentazioni del giudice di merito siano erronee o illogiche.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, secondo la disciplina processuale applicabile.
Come è indicizzato
Testo integrale
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