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Sentenza

Sentenza n. 3570/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza ter, 21 marzo 2025, n. 5846, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202505063

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il diniego del GSE di ammissione di un progetto standardizzato al meccanismo dei certificati bianchi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità amministrativa)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante contestava il diniego del GSE relativo a un progetto di sostituzione con tecnologia LED dei sistemi di illuminazione stradale di un comune. Con il primo motivo sosteneva che la mera presenza di misuratori di energia elettrica non impedisse l’accesso al metodo standardizzato, poiché l’art. 9, comma 1, lettera b), del d.m. 11 gennaio 2017 richiederebbe la non convenienza dell’installazione di misuratori dedicati ai singoli interventi e non l’assenza di qualsiasi misuratore. Deduceva inoltre che, nel periodo di asserito vuoto normativo tra il d.m. 11 gennaio 2017 e il d.m. 10 maggio 2018, avrebbe dovuto essere consentita la presentazione o conversione del progetto in progetto a consuntivo. Con il secondo motivo contestava la declaratoria di inammissibilità della censura subordinata relativa all’illegittimità del d.m. 10 maggio 2018. Con il terzo motivo riproponeva le censure concernenti ulteriori ragioni del diniego: sostenuta incertezza sul soggetto che aveva sostenuto i costi dei lavori a canone ed extracanone, data di avvio dell’intervento, documenti di trasporto, presenza di tre corpi illuminanti non conformi, incoerenza delle ore di funzionamento e dei dati di potenza ante intervento, nonché mancata considerazione delle osservazioni e della proposta di espungere taluni elementi dal calcolo. Il GSE aveva previamente richiesto integrazioni documentali e comunicato il preavviso di rigetto.

La decisione

L’appello è stato respinto e la sentenza del TAR è stata confermata. Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il metodo standardizzato costituisce una deroga alla misurazione puntuale dei risparmi e può essere utilizzato solo quando ricorrano congiuntamente la ripetitività degli interventi e la non convenienza economica dell’installazione di misuratori dedicati ai singoli interventi. Poiché tutti gli impianti risultavano già dotati di misuratori di energia elettrica, mancava il presupposto della non convenienza dell’investimento: non essendo necessaria alcuna installazione, il progetto avrebbe dovuto essere valutato, se del caso, con il metodo a consuntivo. La presenza dei misuratori rilevava indipendentemente dalla loro origine, novità o finalità iniziale. Il giudice ha ritenuto sufficiente tale autonoma ragione ostativa e non necessaria un’ulteriore confutazione delle osservazioni della proponente. Ha inoltre escluso che il supposto vuoto normativo potesse rendere ammissibile un progetto privo dei requisiti previsti dalla disciplina vigente. Il secondo motivo è stato respinto perché un progetto a consuntivo non era mai stato presentato, con conseguente carenza di interesse alla relativa censura; inoltre, le considerazioni sulla possibile conversione contenute nel provvedimento erano state qualificate dalla stessa appellante come digressione e non come autonoma causa di rigetto. Il GSE aveva correttamente escluso la conversione in progetto a consuntivo anche per il mancato rispetto dei limiti temporali, essendo la domanda successiva all’avvio della realizzazione. Il terzo motivo non è stato esaminato per carenza di interesse, poiché la legittimità della prima autonoma ragione motivazionale era sufficiente a sorreggere il diniego. Le spese del grado sono state compensate per la novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. b), d.m. 11 gennaio 2017

    metodo standardizzato ... per cui sia dimostrata la ripetitività dell’intervento in contesti simili e la non convenienza economica del costo relativo all’installazione di misuratori dedicati ai singoli interventi

    Il metodo standardizzato è ammesso solo quando ricorrano la ripetitività degli interventi e la non convenienza economica dell’installazione di misuratori dedicati; se i sistemi di misurazione sono già presenti, manca tale presupposto.

  • art. 9, comma 1, lett. a), d.m. 11 gennaio 2017

    metodo a consuntivo ... che consente di quantificare il risparmio addizionale conseguibile mediante il progetto

    Il metodo a consuntivo è quello ordinario e preferibile quando consente la misurazione puntuale delle grandezze caratteristiche prima e dopo l’intervento.

  • art. 7, comma 5, d.m. 11 gennaio 2017

    i certificati bianchi sono emessi per un ammontare complessivo corrispondente ai risparmi energetici verificati e certificati dal GSE

    La disposizione conferma l’esigenza di una quantificazione effettiva, verificata e certificata dei risparmi energetici.

  • Allegato 1 al d.m. 11 gennaio 2017

    Disciplina i programmi di misura e i presupposti tecnici dei metodi a consuntivo e standardizzato.

  • art. 2, comma 1, lett. n), d.m. 11 gennaio 2017

    Definisce il progetto di efficienza energetica come intervento o insieme di interventi realizzati dal medesimo soggetto titolare presso uno o più siti.

  • art. 2, comma 1, lett. o), d.m. 11 gennaio 2017

    È richiamata con riguardo al requisito temporale della data di avvio della realizzazione del progetto rispetto alla presentazione dell’istanza.

  • art. 2, comma 1, d.m. 10 maggio 2018

    È richiamata in relazione ai limiti temporali di ammissibilità dei progetti.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    I principi di collaborazione e buona fede non consentono di qualificare come progetto a consuntivo una domanda presentata oltre i relativi limiti temporali e priva dei presupposti sostanziali.

Massime di principio

  • Nel sistema dei certificati bianchi, il metodo standardizzato è utilizzabile soltanto quando il progetto presenta interventi ripetitivi in contesti assimilabili e sia dimostrata la non convenienza economica dell’installazione di misuratori dedicati ai singoli interventi.
  • Quando gli impianti oggetto di efficientamento sono già dotati di sistemi di misurazione idonei, non ricorre il presupposto della non convenienza economica dell’installazione di misuratori dedicati e non è ammesso il ricorso al metodo standardizzato ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera b), del d.m. 11 gennaio 2017.
  • Il metodo a consuntivo, fondato sulla misurazione puntuale delle grandezze ante e post intervento, ha priorità rispetto al metodo standardizzato, poiché assicura una quantificazione più esatta e veritiera dei risparmi cui deve corrispondere l’emissione dei certificati bianchi.
  • La presenza solo parziale o il funzionamento solo parziale dei misuratori sposta sul proponente l’onere di dimostrare la non economicità dell’integrazione o sostituzione della rete di misurazione rispetto all’incentivo conseguibile.
  • L’esistenza di un asserito vuoto normativo non rende ammissibile un progetto che non soddisfi comunque le condizioni di accesso previste dalla disciplina vigente; la collaborazione e la buona fede procedimentale non consentono la conversione in un diverso tipo di progetto quando manchino i relativi requisiti tecnici o temporali.
  • Quando un provvedimento amministrativo è sorretto da più ragioni autonome e una di esse è immune dai vizi dedotti, il giudice può dichiarare improcedibili o non esaminare per carenza di interesse le censure rivolte contro le ulteriori motivazioni.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi energeticiMotivazione del provvedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaBuona fede e correttezza della PADifetto di istruttoriaSopravvenuta carenza di interesse

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