Cassazione Penale, Sentenza n. 43586/2022 del 16/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che aveva riformato la pronuncia del Giudice di Pace e li aveva ritenuti responsabili penalmente (artt. 581 e 612 c.p.) condannandoli a multe e al risarcimento di Euro 2.000. I motivi di cassazione erano quattro: (1) nullita' della sentenza per effetto della dichiarazione di illegittimita' costituzionale di art. 83 co. 9 d.l. 18/2020, con conseguente decorso della prescrizione anteriore alla sentenza di appello; (2) omessa pronuncia richiesta dalla difesa in ordine alla non adesione all'astensione e conseguente illegittima sospensione dei termini prescrizionali; (3) violazione del divieto di reformatio in peius (art. 597 c.p.p.), atteso che l'appello era stato proposto solo dalla parte civile ai soli effetti civili (art. 576 c.p.p.) e il giudice d'appello ha invece inflitto sanzioni penali; (4) vizio nella liquidazione del danno morale, per insufficiente motivazione e per determinazione equitativa non adeguatamente motivata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il terzo motivo: la sentenza di appello ha ecceduto il proprio mandato spettando alla parte civile proporre appello solo per le statuizioni civili; in assenza di impugnazione del P.M. non potevano essere inflitte sanzioni penali. Perciò la Corte ha annullato senza rinvio la parte della sentenza relativa agli effetti penali (le multe e la pronuncia di responsabilita' penale), disponendo che il dispositivo vada letto limitatamente alla condanna al risarcimento del danno liquidato in Euro 2.000 e alle spese della parte civile, mentre resta ferma l'assoluzione penale pronunciata in primo grado. I restanti motivi (prescrizione, omissione sulla non adesione all'astensione, e quantificazione del danno) sono stati invece respinti: la Corte ha rilevato che, anche ove fosse intervenuta la prescrizione, il giudice d'appello puo' comunque accertare la responsabilita' ai soli effetti civili e liquidare il danno; la liquidazione equitativa di Euro 2.000 e' stata ritenuta adeguatamente motivata e non censurabile.
Norme richiamate
art. 576 c.p.p.
Regola l'appello della parte civile limitato agli effetti civili; la Corte ha ritenuto che, trovandosi il gravame nel solo interesse civile, il giudice d'appello non poteva aggravare la posizione penale degli imputati in assenza di appello del P.M.
art. 597 c.p.p.
Divieto di reformatio in peius: la Corte lo ha applicato per annullare la parte penale della sentenza di appello che aveva inflitto pene non richieste dall'impugnazione della parte civile.
art. 83 co. 9 D.L. n. 18/2020
Norma che sospendeva il decorso della prescrizione (poi dichiarata incostituzionale). I ricorrenti hanno dedotto che la declaratoria di incostituzionalita' produce effetti retroattivi, ma la Corte di cassazione ha ritenuto la questione non decisiva rispetto alla possibilita' del giudice d'appello di accertare la responsabilita' ai soli effetti civili.
sentenza Corte Costituzionale n. 140/2021
Ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della disposizione citata (art. 83 co.9 d.l. 18/2020); la Corte di Cassazione ha preso atto della pronuncia ma ha ritenuto che, comunque, l'accertamento della responsabilita' civile in appello non venisse ostacolato.
art. 129 c.p.p.
Norma richiamata nella censura relativa alla richiesta della difesa di una pronuncia specifica; la Corte ha valutato la questione e l'ha ritenuta irrilevante rispetto alla decisione finale sul merito civile.
art. 578 c.p.p.
Richiamato in rapporto ad art. 129 c.p.p.; non ha inciso sull'esito del ricorso, che ha confermato la possibilita' di valutare la responsabilita' civile anche in presenza di questioni prescrizionali.
art. 97 co. 4 c.p.p.
Norma sulla sostituzione del difensore; richiamata nella contestazione sulla verbalizzazione dell'adesione all'astensione, ma la Corte non ha ritenuto decisiva la censura.
art. 159 co. 1 n. 3 c.p.
Richiamato nella contestazione circa la sospensione dei termini prescrizionali per adesione all'astensione; la Corte ha comunque ritenuto possibile la valutazione della responsabilita' civile in appello anche in presenza di sospensione/prescrizione.
art. 1226 c.c.
Consente la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale; la Corte ha ritenuto legittimo il ricorso a criteri equitativi e a presunzioni "id quod plerumque accidit" per quantificare il danno morale.
Massime di principio
- Quando l'appello e' proposto dalla sola parte civile ai sensi dell'art. 576 c.p.p., il giudice d'appello non puo' aggravare la posizione penale dell'imputato (divieto di reformatio in peius ex art. 597 c.p.p.); eventuali condanne penali imposte in tale contesto sono annullabili in Cassazione.
- Se la sentenza di appello accerta la responsabilita' dell'imputato solo ai fini civili, il giudice puo' condannare al risarcimento del danno anche se il reato e' prescritto: la prescrizione estingue il reato, ma non ostacola l'accertamento della responsabilita' civile richiesto dalla parte civile.
- La declaratoria di illegittimita' costituzionale di norme che incidono sui termini di prescrizione produce effetto retroattivo, ma l'incidenza pratica sulla decisione puo' essere limitata se il gravame della parte civile riguarda gli effetti esclusivamente civili.
- La quantificazione del danno morale puo' fondarsi su presunzioni e sul notorio quando il nesso causale e la sofferenza morale risultano evidenti dalla dinamica delle condotte (minacce, percosse); la liquidazione equitativa richiede motivazione ma non calcoli analitici.
- Se il difensore richiede espressamente determinati accertamenti procedurali (es. non adesione all'astensione), e il verbale riporta il contrario, la questione e' rilevante ma non sempre risolutiva: occorre documentare l'effettivo pregiudizio e collegarlo al vizio processuale per ottenere l'annullamento.
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