Cassazione Civile, Ordinanza n. 25567/2022 del 31/08/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento IRPEF relativi agli anni d'imposta 1997 e 1998, fondati su indagini bancarie ex art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973 su un conto corrente intestato al contribuente. In primo grado il giudizio è stato dichiarato estinto per il 1997 e respinto per il 1998, ritenendo legittima la ripresa a tassazione perché il contribuente non aveva provato i beneficiari dei prelevamenti. In appello il contribuente ha sostenuto di aver documentato i destinatari dei prelevamenti, così superando la presunzione legale. In cassazione ha dedotto un solo motivo: violazione dell'art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973, come interpretato alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014, lamentando che l'Ufficio avesse determinato il maggior reddito imponibile sommando sia i versamenti non giustificati sia i prelevamenti non giustificati, nonostante l'incostituzionalità della presunzione relativa ai prelevamenti per i lavoratori autonomi.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973 limitatamente alle parole "o compensi" nella parte in cui la presunzione sui prelevamenti viene applicata ai lavoratori autonomi. Ha quindi affermato che tale pronuncia opera retroattivamente come ius superveniens, imponendo in cassazione la disapplicazione della norma dichiarata illegittima, salvo il limite del giudicato, non presente nel caso. Di conseguenza la sentenza di appello è stata cassata con rinvio alla CTR Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame della questione e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La presunzione sui prelevamenti bancari non può operare, per i lavoratori autonomi, come presunzione di compensi; la relativa parte della norma è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato invocato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto in cassazione.
Corte cost. n. 228 del 24 settembre 2014
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presunzione sui prelevamenti per i lavoratori autonomi, per contrasto con ragionevolezza e capacità contributiva, con efficacia retroattiva nei giudizi non coperti da giudicato.
art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973
La presunzione resta operante per i versamenti non giustificati; non può invece essere utilizzata, per i lavoratori autonomi, quanto ai prelevamenti non giustificati come compensi.
Massime di principio
- La declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma tributaria produce, nei giudizi ancora pendenti e non coperti da giudicato, un effetto di ius superveniens che impone al giudice di disapplicare la disposizione colpita e di applicare la disciplina risultante dalla decisione della Corte costituzionale.
- In materia di indagini bancarie, la presunzione legale relativa sui prelevamenti non giustificati non può essere estesa ai lavoratori autonomi come presunzione di compensi, poiché una simile equiparazione è irragionevole e incompatibile con il principio di capacità contributiva.
- La ripresa a tassazione fondata su movimenti bancari deve distinguere tra versamenti e prelevamenti, non potendo il maggior reddito essere costruito, per i lavoratori autonomi, anche sulla base dei soli prelevamenti non giustificati come se fossero automaticamente redditi imponibili.
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