Sentenza n. 266/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.-OMISSIS- della Sezione Lavoro del Tribunale di -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva condannato il Ministero all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale ordinario, passata in giudicato e notificata al Ministero, con la quale era stata riconosciuta in suo favore la somma complessiva di euro 2.000,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015. Poiché il Ministero non aveva dato esecuzione al titolo giudiziale, la ricorrente ha chiesto la dichiarazione di inottemperanza, l'ordine di pagamento, la nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito senza soddisfare la pretesa né contrastarla adeguatamente. Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per le amministrazioni pubbliche prima dell'avvio del recupero coattivo di somme di denaro, era decorso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha ordinato all'Amministrazione di pagare entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza le somme riconosciute dal titolo, detratto quanto eventualmente già versato, oltre agli accessori di legge dovuti e agli interessi maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non costituisce ex novo il diritto di credito, ma ne consente il soddisfacimento sulla base del titolo giudiziale; pertanto, il calcolo della ricorrente non vincola definitivamente l'Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi, la cui misura e decorrenza devono essere verificate secondo il titolo e la disciplina applicabile. Sono stati inclusi, ove dovuti e fondati sul titolo, gli ulteriori accessori, gli oneri di registrazione e le spese di esame, copia e notificazione. Per il caso di mancato adempimento nel termine, è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato indicato in motivazione, con incarico da attivare su istanza del creditore e da eseguire nei successivi 120 giorni. Il commissario dovrà determinare definitivamente l'importo dovuto e adottare gli atti contabili necessari, senza diritto a compenso poiché l'attività rientra nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 1.000,00 per compensi, oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Costituisce la base normativa della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto del diritto riconosciuto dal giudicato.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e i poteri del giudice nell'ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997
Prevede per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per adempiere alle obbligazioni pecuniarie prima dell'avvio del recupero coattivo.
artt. 1282 e 1283 c.c.
I conteggi degli interessi non vincolano definitivamente l'Amministrazione; misura e decorrenza degli interessi devono essere determinate secondo il titolo giudiziale e la legge.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Fondano la regolazione delle spese del giudizio amministrativo e il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile applicabili.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza relativo a un titolo giudiziale recante una condanna pecuniaria non ha natura costitutiva del diritto di credito, ma serve a renderne concreto il soddisfacimento; la misura del credito deriva dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali.
- Quando una pubblica amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato che impone il pagamento di somme di denaro, il giudice dell'ottemperanza può dichiarare l'inottemperanza, assegnare un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le amministrazioni pubbliche deve essere decorso prima che possa essere avviata l'azione di recupero coattivo; una volta decorso, l'inerzia dell'amministrazione può essere fatta valere mediante giudizio di ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza, i conteggi del creditore relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano definitivamente l'amministrazione: l'importo dovuto deve essere verificato in concreto secondo il titolo giudiziale, la legge, la misura e la decorrenza degli interessi e gli eventuali versamenti già effettuati.
- Il commissario ad acta nominato per eseguire una condanna pecuniaria può essere individuato in un dirigente pubblico preposto alla gestione della spesa; quando l'attività commissariale rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto uno specifico compenso.
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