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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18593/2026 del 22/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente, condannato in appello per appropriazione indebita, ha impugnato la sentenza deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di appropriazione indebita ex art. 646 c.p., sostenendo che il fatto dovesse essere riqualificato, in alternativa, come truffa ex art. 640 c.p. oppure come furto ex art. 624 c.p.; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La vicenda concreta, per come emerge dal testo, riguarda un'autovettura noleggiata, per la quale il contratto non prevedeva la cessione a terzi, che non era stata restituita o per la quale il noleggiatore non aveva denunciato la perdita di disponibilità, senza aver corrisposto integralmente quanto dovuto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo reiterativo di censure già formulate in appello e prive di specificità, poiché non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva evidenziato la sussistenza degli elementi costitutivi dell'appropriazione indebita, tra cui l'assenza di previsione contrattuale di cessione del veicolo a terzi e il mancato pagamento del dovuto. Ha giudicato manifestamente infondato il secondo motivo, osservando che la valutazione sulla particolare tenuità del fatto è rimessa al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione; nel caso concreto, la Corte territoriale aveva correttamente escluso l'art. 131-bis c.p. valorizzando l'assenza di indici di resipiscenza, la mancata offerta risarcitoria e il mancato integrale saldo del noleggio. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 646 c.p.

    Norma incriminatrice ritenuta correttamente applicata alla condotta contestata, in quanto la motivazione di merito aveva ravvisato i presupposti dell'appropriazione indebita.

  • art. 640 c.p.

    Richiamato dal ricorrente come possibile diversa qualificazione giuridica del fatto, ma non accolta dalla Corte.

  • art. 624 c.p.

    Richiamato dal ricorrente come possibile diversa qualificazione giuridica del fatto, ma non accolta dalla Corte.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto è istituto rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito, censurabile in cassazione solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione.

  • art. 133 c.p.

    Indicato come parametro per la valutazione della particolare tenuità del fatto ai fini dell'art. 131-bis c.p.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, conseguente alla declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo effettivo e specifico con la motivazione della sentenza impugnata; censure meramente reiterative di quelle già dedotte in appello e non confrontate con le argomentazioni decisorie sono inammissibili.
  • La qualificazione del fatto in appropriazione indebita può essere confermata quando la motivazione di merito evidenzi che il titolo di disponibilità del bene non consentiva la cessione a terzi e che l'agente non ha restituito il bene o non ha adempiuto agli obblighi economici correlati.
  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è oggetto di valutazione discrezionale del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti della mancanza assoluta o della manifesta illogicità della motivazione.
  • Ai fini dell'esclusione della particolare tenuità del fatto, il giudice può valorizzare elementi quali l'assenza di resipiscenza, la mancata offerta di risarcimento e il mancato integrale pagamento del dovuto.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma prevista in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieAppropriazione indebitaCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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