Cassazione Civile, Ordinanza n. 32131/2022 del 31/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
La controversia
La controversia nasce da una gara pubblica per l'affidamento del trasporto pubblico locale, indetta dalla Provincia di Pavia e poi gestita dall'Agenzia del Trasporto Locale subentrata ex lege. Il consorzio ricorrente, già aggiudicatario provvisorio, era stato escluso per asserita violazione dell'obbligo di specificare nell'offerta le parti del servizio eseguite da ciascuna consorziata, con ricalcolo del punteggio e aggiudicazione ad altra impresa. Dopo il consolidarsi del giudicato amministrativo sulla legittimità dell'esclusione, il consorzio aveva promosso querela di falso davanti al giudice civile, ottenendo sentenza passata in giudicato che accertava la falsità di alcuni provvedimenti di esclusione e aggiudicazione, in particolare la retrodatazione delle determine. Sulla base di tale sentenza aveva poi chiesto all'Agenzia di riesaminare in autotutela gli atti di gara e ripristinare la legalità. L'Amministrazione aveva sostanzialmente negato di essere tenuta a provvedere, ritenendo ormai conclusa la gara e consolidato il giudicato amministrativo. Il TAR aveva ordinato di provvedere, ma il Consiglio di Stato aveva riformato la decisione, affermando che il giudicato civile di falso non incideva sul giudicato amministrativo già formatosi e che quindi non esisteva un obbligo di provvedere sull'istanza di autotutela. Con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. il consorzio ha dedotto due motivi: 1) eccesso e difetto relativo di giurisdizione, sostenendo che il Consiglio di Stato avesse invaso la sfera riservata al giudice ordinario nel valutare gli effetti della sentenza di falso; 2) arretramento della tutela giurisdizionale e diniego di giustizia, perché il giudice amministrativo avrebbe erroneamente negato rilevanza al sopravvenuto giudicato civile e quindi all'obbligo dell'amministrazione di riesaminare la gara in autotutela.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Consiglio di Stato non avesse affatto deciso sulla falsità degli atti di gara, riservata al giudice ordinario, ma si fosse limitato a valutarne gli effetti rispetto a un giudicato amministrativo già consolidato sulla legittimità dell'esclusione del consorzio e dell'aggiudicazione ad altro operatore. Secondo la Corte, questa valutazione attiene ai limiti interni della giurisdizione e alla corretta applicazione del giudicato, non a un vizio di giurisdizione. Parimenti, non vi è stato alcun diniego di giustizia o arretramento, poiché la decisione impugnata ha semplicemente escluso l'infondatezza della pretesa all'autotutela in ragione dell'intangibilità degli esiti di gara; ogni eventuale errore sarebbe un errore di diritto, non un eccesso di potere giurisdizionale. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
base del ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato per motivi inerenti alla giurisdizione
art. 362, comma 1, c.p.c.
consente il ricorso in Cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione
art. 110 c.p.a.
richiamato dal ricorrente come fondamento del ricorso avverso la sentenza del Consiglio di Stato
art. 77 c.p.a.
attribuisce al giudice ordinario la cognizione sulla querela di falso
art. 37, comma 4, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163
norma violata dal consorzio escluso per omessa specificazione delle parti del servizio da svolgere da parte delle consorziate
art. 81, comma 2, c.p.
richiamato nell'imputazione penale per turbativa
art. 110 c.p.
richiamato nell'imputazione penale per concorso nel reato
art. 353 c.p.
richiamato nell'imputazione penale per turbata libertà degli incanti
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
Massime di principio
- Il sindacato della Corte di cassazione sui motivi inerenti alla giurisdizione non comprende gli errori di giudizio del giudice speciale nella valutazione degli effetti del giudicato, interno o esterno, ma solo le ipotesi di sconfinamento nei poteri altrui o di arretramento rispetto a materie giurisdizionalmente conoscibili.
- Quando il giudice amministrativo non decide sulla falsità dell'atto, riservata al giudice ordinario, ma si limita a valutarne la rilevanza rispetto a un giudicato amministrativo già formato, non si configura eccesso di potere giurisdizionale.
- L'eventuale sopravvenienza di una sentenza civile di falso non impone automaticamente il riesame amministrativo di una gara se gli esiti della procedura risultano già consolidati da un giudicato amministrativo fondato su ragioni autonome e non incise dalla falsità accertata.
- L'obbligo dell'amministrazione di provvedere su un'istanza di autotutela presuppone una posizione qualificata e attuale del richiedente; tale posizione manca quando la pretesa mira, in sostanza, a rimettere in discussione un assetto ormai stabilizzato da giudicato.
- La censura che investe la corretta interpretazione ed efficacia del giudicato attiene alla legalità della decisione e non alla giurisdizione, sicché non è deducibile come motivo di ricorso ex art. 111 Cost. per motivi inerenti alla giurisdizione.
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