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Ordinanza

Ordinanza n. 3855/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento 1) dell’esito della prova scritta del secondo appello del “semestre aperto” Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia (LM-41 R) per l’a.a. 2025/2026 tenutosi in data 10.12.2025 e resi noti in data 23.12.2025, relativamente alla materia Chimica, codice del candidato 05DC50366 codice modulo 913153315913333 presso l’Università della Calabria; 2) della Graduatoria nazionale nominativa (articolata in nove sezioni) relativa all'accesso ai corsi di area medica (con specifico riferimento a Medicina e Chirurgia - LM-41, a.a. 2025/2026), pubblicata nell'area riservata Universitaly a decorrere dalle ore 16:00 dell’8 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi e nella parte in cui non compare il ricorrente; 3) del Provvedimento/atto di mancato inserimento e/o di esclusione del ricorrente dalla graduatoria nazionale e, comunque, l’atto (anche a formazione informatica) che ha determinato la mancata ammissione del ricorrente al secondo semestre del corso prescelto, come risultante dalla consultazione dell’area riservata Universitaly e dagli esiti individuali, ove e in quanto lesivo; 4) di ogni eventuale determinazione generale o operativa relativa alla gestione di errori/quesiti e/o all’attribuzione di punteggi aggiuntivi o compensativi nelle prove (con particolare riguardo alla prova di Chimica del secondo appello), nonché delle comunicazioni operative agli Atenei/commissioni, ove e in quanto lesive; 5) del D.M. MUR n. 454 del 16 luglio 2025, recante criteri di formazione della graduatoria nazionale di merito, per quanto occorra e nei limiti della sua rilevanza nel rapporto di presupposizione/connessione con gli atti impugnati sub A) e B); 6) dei verbali inerenti la formulazione e la validazione della prova di Chimica; 7) dei verbali di correzione delle prove digitali sostenute da parte ricorrente; 8) del bando di concorso, over ritenuto opportuno; 9) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa202603655

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esito insufficiente della prova di Chimica del secondo appello del semestre aperto, graduatoria nazionale nominativa e mancato inserimento nella graduatoria per l'accesso al secondo semestre del corso di Medicina e Chirurgia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni universitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'esito della prova di Chimica sostenuta il 10 dicembre 2025, nella quale ha conseguito 17,6/30, nonché la graduatoria nazionale pubblicata l'8 gennaio 2026, il mancato inserimento nella graduatoria e gli atti presupposti e connessi. Ha contestato tre quesiti della prova, deducendo ambiguità lessicale, incoerenza metodologica e imprecisione scientifico-formale, chiedendo l'attribuzione di punteggio positivo sui quesiti e l'ammissione con riserva nella graduatoria nazionale. In via cautelare ha chiesto la sospensione degli atti impugnati e ha formulato richiesta di CTU. Il TAR ha inoltre rilevato preliminarmente un possibile profilo di improcedibilità o inammissibilità, poiché non era stata impugnata la graduatoria definitiva del 28 gennaio 2026, che aveva sostituito e superato quella provvisoria dell'8 gennaio 2026.

La decisione

Il TAR ha rigettato l'istanza cautelare. In sede di sommaria delibazione ha ritenuto non sussistente un adeguato fumus boni iuris: la selezione e formulazione dei quesiti a risposta multipla rientrano nella discrezionalità tecnica dell'amministrazione e sono sindacabili soltanto in presenza di errori manifesti, oggettivi, di assoluta incomprensibilità o di manifesta irragionevolezza. La plausibilità di risposte alternative o la possibilità di attribuire al quesito un significato diverso non dimostrano, di per sé, l'illegittimità della prova. Nel caso concreto, i pareri tecnici delle sottocommissioni scientifiche del MUR hanno analiticamente sostenuto la correttezza scientifica delle risposte individuate, la non ambiguità dei quesiti e la loro coerenza con il syllabus; la relazione tecnica di parte non ha fornito, allo stato, un principio di prova sufficiente dell'errore oggettivo. La richiesta di CTU è stata ritenuta incompatibile con la sommaria cognizione cautelare, trattandosi di approfondimento proprio della fase di merito. Il TAR ha altresì disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati inclusi nella graduatoria nazionale mediante pubblici proclami sul sito istituzionale del MUR, entro venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova entro i successivi dieci giorni; l'omissione degli adempimenti comporta l'improcedibilità del gravame. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in complessivi euro 500,00 oltre accessori, se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare; il TAR ha valutato il fumus boni iuris nella fase di cognizione sommaria e ha rigettato la domanda cautelare.

  • art. 7 D.M. MUR n. 418 del 30 maggio 2025

    Prevede la soglia di sufficienza di 18/30 necessaria per l'accesso alla graduatoria nazionale di merito; il ricorrente ha conseguito 17,6/30.

  • art. 1, comma 1, lett. g), D.M. MUR prot. n. 1115 del 22 dicembre 2025

    È richiamato quale base normativa per la richiesta di ammissione con riserva nella settima sezione della graduatoria nazionale.

  • artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.

    Sono richiamati in relazione all'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, necessaria quando il numero dei controinteressati rende sommamente difficile la notificazione ordinaria, purché siano individuati e nominativamente indicati.

Massime di principio

  • Nelle procedure selettive con quesiti a risposta multipla, la scelta e la formulazione dei quesiti rientrano nella discrezionalità tecnica dell'amministrazione e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di un errore manifesto e oggettivo, di assoluta incomprensibilità, di ambiguità intrinseca o di manifesta irragionevolezza della risposta prescelta.
  • La mera plausibilità di una risposta alternativa o la possibilità di attribuire al quesito un significato diverso da quello adottato dalla commissione non è sufficiente a dimostrare l'illegittimità della prova, poiché le risposte errate possono svolgere la funzione di distrattori dotati di margini di plausibilità.
  • Il candidato che contesti la correttezza di quesiti o risposte deve fornire almeno un principio di prova idoneo a evidenziare l'oggettiva erroneità, l'arbitrarietà, l'illogicità o l'irragionevolezza della soluzione amministrativa; la mera prospettazione di una soluzione tecnica preferibile non assolve tale onere.
  • La graduatoria provvisoria sostituita da una graduatoria definitiva non costituisce, di regola, l'atto conclusivo immediatamente lesivo del procedimento: la mancata impugnazione della graduatoria definitiva può determinare l'inammissibilità o l'improcedibilità del ricorso diretto contro il solo atto provvisorio.
  • Quando il numero dei controinteressati rende sommamente difficile la notificazione ordinaria, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami, ma l'adempimento deve conservare natura notificatoria: occorre indicare i destinatari mediante elenco nominativo e pubblicare il ricorso, l'ordinanza e gli ulteriori atti richiesti secondo le modalità stabilite dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoLegittimazione e interesse a ricorrere

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