Sentenza del 08/06/2017 n. 3317 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione e misure cautelari - Formalità ipotecaria - Iscrizione - Intimazione ad adempiere - Notifica - Necessità - Esclusione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che l'iscrizione ipotecaria fosse illegittima perché non era stata previamente notificata l'intimazione ad adempiere prevista dall'art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973. Tale intimazione è richiesta quando l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento. La questione consisteva quindi nello stabilire se tale formalità fosse necessaria anche prima dell'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato affermato che l'ipoteca prevista dall'art. 77 del d.P.R. n. 602/1973 può essere iscritta senza la preventiva notifica dell'intimazione ad adempiere ex art. 50, comma 2, poiché quest'ultima è prescritta per l'avvio dell'espropriazione forzata oltre l'anno dalla notifica della cartella, mentre l'iscrizione ipotecaria costituisce una misura cautelare distinta e non un atto di espropriazione. La decisione è conforme a Cass. n. 7239/2013.
Norme richiamate
Art. 50 del d.P.R. n. 602/1973
L'intimazione ad adempiere è necessaria quando l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento; non è invece una formalità necessariamente prodromica all'iscrizione ipotecaria.
Art. 77 del d.P.R. n. 602/1973
Consente l'iscrizione dell'ipoteca quale misura cautelare a garanzia del credito tributario, senza che debba essere previamente notificata l'intimazione ad adempiere prevista dall'art. 50, comma 2.
Massime di principio
- L'iscrizione ipotecaria e l'espropriazione forzata sono strumenti distinti: le formalità richieste per iniziare l'espropriazione non si applicano automaticamente all'iscrizione dell'ipoteca.
- L'intimazione ad adempiere ex art. 50, comma 2, è necessaria per procedere all'espropriazione quando sia trascorso più di un anno dalla notifica della cartella, ma non costituisce, di per sé, un requisito indispensabile per l'iscrizione ipotecaria ex art. 77.
- Per valutare la legittimità di un'ipoteca occorre verificare soprattutto l'esistenza e la regolare notifica del titolo esecutivo, la sussistenza del credito e il rispetto delle specifiche garanzie previste per la misura cautelare.
- La mancata notifica dell'intimazione ad adempiere non determina automaticamente l'illegittimità dell'ipoteca, salvo che siano violate altre formalità o garanzie previste dalla legge.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 8 giu 2017Sentenza del 08/06/2017 n. 429 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 8 giu 2017Sentenza del 08/06/2017 n. 134 - Comm. Trib. Prov. Teramo
- Sentenza · 8 giu 2017Sentenza del 08/06/2017 n. 155 - Comm. Trib. Prov. Pavia
- Sentenza · 8 giu 2017Sentenza del 08/06/2017 n. 156 - Comm. Trib. Prov. Pavia
- Sentenza · 8 giu 2017Sentenza del 08/06/2017 n. 214 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
- Sentenza · 8 giu 2017Sentenza del 08/06/2017 n. 435 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →