Sentenza n. 9/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento di trasferimento d'autorità avente nr. -OMISSIS- di prot. originato il 21.09.2023 dal Comando Generale dell''Arma dei Carabinieri – I Reparto – SM – Ufficio Personale Ufficiali, notificato il 26.09.2023 nonché tutti gli atti comunque connessi, conseguenti e/o presupposti ai precedenti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare i vizi dedotti contro il trasferimento. La decisione è stata determinata dalla dichiarazione del ricorrente, ritenuta idonea a evidenziare il venir meno dell'interesse alla pronuncia. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti per giustificati motivi.
Atto impugnato: provvedimento di trasferimento d'autorità adottato dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e notificato al ricorrente il 26 settembre 2023
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione della difesa)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il trasferimento d'autorità deducendo violazione di legge ed eccesso di potere, nonché violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e logicità, travisamento dei fatti, contraddittorietà e incompletezza della motivazione. Ha inoltre denunciato l'omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 l. 241/1990. L'istanza cautelare era stata respinta con precedente ordinanza. Nel corso del giudizio, il ricorrente ha dichiarato il 5 novembre 2025 la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, in ragione del mutamento delle circostanze e delle condizioni che avevano originato il ricorso.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
art. 7 l. 241/1990
Norma richiamata dal ricorrente quale parametro per censurare l'omessa comunicazione di avvio del procedimento; la censura non è stata esaminata per l'improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, il ricorrente dichiara che sono mutate le circostanze e le condizioni originarie al punto da far venir meno l'interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse impedisce al giudice di esaminare nel merito i vizi dedotti contro il provvedimento impugnato.
- La sopravvenuta carenza di interesse può giustificare la compensazione delle spese di giudizio quando il giudice ravvisi giustificati motivi.
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