Sentenza n. 127/2026 - Trieste, Sezione 1
Per l’ottemperanza con richiesta di chiarimenti ex art. 112, comma 5 c.p.a con contestuale istanza cautelare, in ordine alle modalità di esecuzione del parere medico legale del dott. -OMISSIS- d.d. 16.10.12025, reso nell'ambito del giudizio TAR FVG R.G. n. 180/2025 e della sentenza n. -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: modalità di esecuzione del parere medico-legale reso nell'ambito del giudizio di ottemperanza, con particolare riferimento alla decorrenza della validità annuale della patente di guida
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare del diritto alla patente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 112, comma 5, c.p.a., chiedendo chiarimenti sulle modalità di esecuzione del parere medico-legale emesso dall'ausiliario del giudice, che lo aveva dichiarato idoneo alla guida per un anno, con limitazioni relative al raggio di guida, alla velocità e al divieto di circolazione in autostrada. Ha dedotto che, nonostante il decorso di circa cinque mesi, le amministrazioni avevano rilasciato soltanto permessi provvisori mensili, senza consegnare un unico titolo annuale. Ha quindi chiesto che fosse chiarito che la validità annuale della patente dovesse decorrere dal primo permesso provvisorio, rilasciato l'11 novembre 2025. Le amministrazioni hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva della parte vittoriosa a proporre il ricorso per chiarimenti e, inoltre, l'inammissibilità per mancata proposizione del reclamo contro il parere dell'ausiliario ai sensi dell'art. 114, comma 6, c.p.a. Nel merito hanno sostenuto che la decorrenza dovesse essere individuata nel certificato medico del 27 febbraio 2025, con il quale la Commissione medica aveva dichiarato l'inidoneità alla guida e che il commissario avrebbe sostituito con il proprio giudizio di idoneità.
La decisione
Il TAR ha respinto entrambe le eccezioni di rito. Ha riconosciuto che il ricorso per chiarimenti ex art. 112, comma 5, c.p.a. può essere proposto anche dalla parte vittoriosa nel giudizio di cognizione, non essendo prevista alcuna limitazione soggettiva e imponendosi un'interpretazione conforme agli artt. 24, 103 e 113 Cost. Ha inoltre escluso la necessità del reclamo ex art. 114, comma 6, c.p.a., poiché il ricorrente non contestava il contenuto o la validità annuale del parere, ma chiedeva di chiarire le modalità della sua esecuzione. Nel merito, il Collegio ha rilevato che l'ausiliario aveva esaurito il proprio incarico con il deposito del parere e che ogni dubbio interpretativo doveva essere sottoposto al giudice dell'ottemperanza. Ha ritenuto logicamente necessario che la validità annuale della patente decorresse dall'11 novembre 2025, data del rilascio del primo permesso provvisorio, e non dal 27 febbraio 2025, data di un certificato avente contenuto opposto, che attestava la non idoneità alla guida. Ha pertanto accolto il ricorso, chiarendo che la patente doveva essere rilasciata in un unico titolo con validità annuale decorrente dall'11 novembre 2025. Le amministrazioni sono state condannate, in solido quanto al risultato complessivo e nella misura di € 2.000 ciascuna, al pagamento delle spese di lite, per complessivi € 4.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 112, comma 5, c.p.a.
Il ricorso di cui al presente articolo può essere proposto anche al fine di ottenere chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza.
La disposizione consente di proporre il ricorso per chiarimenti sulle modalità esecutive del giudicato anche alla parte vittoriosa, oltre che al commissario ad acta, senza limitazioni soggettive espresse.
art. 114, comma 6, c.p.a.
Il reclamo contro gli atti del commissario ad acta non è necessario quando la parte non contesta il contenuto del parere, ma chiede al giudice chiarimenti sulle modalità della sua esecuzione.
art. 114, comma 7, c.p.a.
Nel caso di ricorso ai sensi del comma 5 dell’art. 112 il giudice fornisce chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza, anche su richiesta del commissario.
La norma conferma che il giudice dell'ottemperanza deve fornire i chiarimenti necessari sulle modalità esecutive, anche quando il quesito proviene dalla parte interessata.
artt. 24, 103 e 113 Cost.
Il diritto di agire per la tutela di una situazione giuridica protetta costituisce il fondamento costituzionale per riconoscere alla parte vittoriosa la legittimazione a chiedere chiarimenti in sede di ottemperanza.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza volto a ottenere chiarimenti sulle modalità di esecuzione del giudicato ai sensi dell'art. 112, comma 5, c.p.a. può essere proposto anche dalla parte vittoriosa nel giudizio di cognizione, oltre che dalla parte soccombente e dal commissario ad acta, in assenza di una limitazione soggettiva prevista dalla legge e in ossequio al diritto costituzionale di azione.
- Quando sorge un dubbio interpretativo sulle modalità di esecuzione del giudicato, il quesito deve essere sottoposto al giudice dell'ottemperanza e non all'ausiliario o commissario ad acta che abbia già esaurito il proprio incarico con il deposito del parere e la liquidazione del compenso.
- Il ricorso per chiarimenti ex art. 112, comma 5, c.p.a. è distinto dal reclamo contro gli atti del commissario ad acta: il reclamo non è necessario quando la parte non contesta il contenuto dell'atto o del parere, ma chiede esclusivamente di individuare le modalità coerenti per darvi esecuzione.
- Nell'interpretare le modalità esecutive di un titolo abilitativo riconosciuto in sede di ottemperanza, la decorrenza della sua validità deve essere individuata secondo criteri di logica e coerenza con il contenuto del titolo; non può decorrere da un precedente provvedimento avente contenuto incompatibile o opposto, quale un certificato di non idoneità alla guida.
- Se il giudice riconosce il diritto al rilascio di un titolo annuale e l'amministrazione rilascia soltanto autorizzazioni provvisorie mensili, il giudice dell'ottemperanza può chiarire che la durata annuale decorre dal rilascio del primo titolo provvisorio, quando questa sia l'unica soluzione coerente con il giudicato e con l'effettivo esercizio del diritto riconosciuto.
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