Sentenza n. 11796/2026 - Roma, Sezione 3
per l'ottemperanza, previa concessione di misura cautelare, dalla sentenza esecutiva del TAR Lazio n. -OMISSIS-, pubblicata in data -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza che aveva annullato la limitazione biennale della validità della patente e ordinato una nuova determinazione motivata sull'idoneità alla guida
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare di patente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'esatta esecuzione della precedente sentenza del TAR, che aveva annullato la limitazione a due anni della validità della patente, ritenendo insufficiente la motivazione relativa a una vicenda risalente a circa venticinque anni prima e non connessa alla guida. La sentenza ottemperanda aveva imposto alla Commissione medica locale di pronunciarsi nuovamente entro trenta giorni, rivalutando gli elementi istruttori già acquisiti e motivando specificamente sull'eventuale sussistenza di profili di rischio tali da giustificare una durata inferiore al termine ordinario quinquennale. Invece, la Commissione medica locale ha disposto nuovi accertamenti tossicologici, la cui esecuzione sarebbe stata possibile soltanto dopo la scadenza della patente. Il ricorrente ha dedotto l'elusione e la violazione del giudicato, chiedendo l'adozione delle misure necessarie all'esecuzione della sentenza e, contestualmente, tutela cautelare. Le amministrazioni resistenti hanno chiesto il rigetto. In via cautelare è stato ordinato il rilascio di un titolo provvisorio di guida, considerate le esigenze lavorative e il pregiudizio derivante dalla prossima scadenza della patente.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha interpretato la sentenza precedente nel senso che la Commissione medica avrebbe dovuto rivalutare gli esami medici già prodotti nel procedimento originario e, sulla base di tali risultanze, adottare una nuova determinazione adeguatamente motivata sull'eventuale durata ridotta della patente. La prescrizione di nuovi esami tossicologici, anziché la rivalutazione degli accertamenti già svolti, è stata ritenuta non conforme all'ordine giudiziale; gli atti adottati in contrasto con la sentenza sono stati dichiarati inefficaci ai sensi dell'art. 114, comma 4, c.p.a. Il TAR ha ordinato alle amministrazioni, secondo competenza, di rideterminarsi sul rinnovo della patente entro trenta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza, mantenendo valido il titolo provvisorio fino all'effettiva esecuzione. È stata prevista, su richiesta del ricorrente, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Non è stata disposta allo stato la penalità di mora, riservata a un'eventuale successiva richiesta in caso di perdurante inottemperanza. Le ulteriori domande sono state respinte e le amministrazioni sono state condannate alle spese, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, c.p.a.
gli atti adottati in contrasto con la sentenza vanno irrimediabilmente dichiarati inefficaci
Nel giudizio di ottemperanza, gli atti adottati dall'amministrazione in violazione o elusione del giudicato possono essere dichiarati inefficaci.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Base normativa richiamata per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Disposizioni richiamate, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
d.lgs. 11.59/2011, Allegato III, lett. F.2.2., Gruppo 2
Abuso o consumo abituale di medicinali
La previsione relativa alla durata biennale del rinnovo non è stata ritenuta applicabile alla fattispecie, riferendosi all'abuso o consumo abituale di medicinali e non alla vicenda posta a fondamento della limitazione contestata.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'amministrazione deve eseguire il giudicato secondo il contenuto conformativo effettivamente desumibile dalla sentenza, senza sostituire gli adempimenti prescritti dal giudice con attività istruttorie incompatibili con quanto statuito.
- Quando una sentenza annulla una limitazione della validità di un titolo per difetto di motivazione e ordina una nuova determinazione, l'amministrazione deve rivalutare gli elementi istruttori già acquisiti, salvo che il giudicato consenta espressamente ulteriori accertamenti, e deve motivare specificamente ogni eventuale nuova limitazione.
- Gli atti amministrativi adottati in violazione o elusione di una sentenza esecutiva possono essere dichiarati inefficaci nel giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114, comma 4, c.p.a.
- Il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine e prevedere, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta; la penalità di mora non deve essere disposta quando, allo stato, non ne ricorrono i presupposti.
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