Sentenza n. 2016/2026 - Torino, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Torino, Sezione lavoro, n. 447 del 29 ottobre 2025, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero al risarcimento di € 16.904,99, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La docente ha proposto ricorso per ottenere l’ottemperanza alla sentenza della Corte d’Appello di Torino, Sezione lavoro, n. 447 del 29 ottobre 2025, passata in giudicato e ritualmente notificata, lamentando che il Ministero non aveva pagato il risarcimento riconosciutole. Il titolo aveva liquidato € 16.904,99 per il danno correlato alle retribuzioni spettanti dal 30 agosto 2022 al 31 agosto 2023, detratto quanto percepito per gli incarichi di supplenza svolti nell’anno scolastico 2022/2023, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo. La ricorrente ha chiesto l’ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia e la rifusione delle spese. Il Ministero si è costituito, ma la pretesa non è stata adeguatamente contestata. Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, previsto per il pagamento da parte delle amministrazioni, era decorso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l’inottemperanza del Ministero e ordinandogli di eseguire il giudicato entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Il pagamento deve comprendere le somme stabilite dal titolo, detratti eventuali pagamenti già effettuati, gli accessori e gli oneri dovuti in base al titolo e alla legge, nonché gli interessi maturati dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza. I conteggi del creditore non vincolano l’Amministrazione: capitale residuo e interessi, inclusi misura e decorrenza, devono essere verificati secondo il titolo e le norme applicabili. Per l’eventuale persistente inerzia è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, che interverrà su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e dovrà determinare definitivamente il dovuto e adottare gli atti necessari entro i successivi 60 giorni; non è riconosciuto un compenso per l’incarico. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 2.000 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali del 15%, con distrazione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
La pretesa fatta valere è sorretta da idonea documentazione, né è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore e si fonda su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
La disposizione consente l’ottemperanza ai titoli giudiziali passati in giudicato che fondano la pretesa documentata del creditore.
artt. 1282 e ss. c.c.
Poiché, peraltro, il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo, quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha soltanto la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili, e dagli eventuali adempimenti parziali, va riaffermato che l’entità delle somme qui richieste, così come calcolata da parte ricorrente, non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione: e ciò, in particolare, per il capitale residuo e gli interessi, dei quali andrà comunque verificata l’esatta misura, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri costituiti dal titolo e dalla legge (artt. 1283 e ss. cod. civ.).
In ottemperanza il giudice assicura la soddisfazione del credito nei limiti risultanti dal titolo, dalla legge e dagli eventuali pagamenti parziali; i conteggi del creditore non vincolano l’Amministrazione, che deve verificare capitale residuo e interessi secondo i parametri applicabili.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
È comunque decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, di cui all’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, per il quale le Amministrazioni dello Stato, e gli enti pubblici non economici, dispongono, dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di danaro, prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.
Per le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici l’azione di recupero coattivo può essere avviata solo dopo il decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
art. 93 c.p.c.
Le spese devono distrarsi a favore del difensore avv. Francesco Paolo Zangari, dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. e degli articoli 26 e 39 del c.p.a.
La dichiarazione di antistatarietà giustifica la distrazione delle spese processuali in favore del difensore.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Le spese devono distrarsi a favore del difensore avv. Francesco Paolo Zangari, dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. e degli articoli 26 e 39 del c.p.a.
Le norme sono richiamate, insieme all’art. 93 c.p.c., a fondamento della distrazione delle spese a favore del difensore antistatario.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto: a) dichiara l’inottemperanza del giudicato in epigrafe, ordinando all’Ente resistente di darvi esecuzione nei termini e nelle forme stabilite in motivazione; b) nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta nella persona del dirigente indicato in motivazione; c) condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio, nell’importo di € 2.000,00 (duemila/00) per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e onere del contributo unificato come per legge solo se dovuto nel presente giudizio (art. 13 comma 6bis1 del DPR n. 115/2002), spese da distrarsi a favore dell’avv. Francesco Paolo Zangari dichiaratosi antistatario;
Il contributo unificato è posto a carico dell’Amministrazione solo se dovuto nel giudizio.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza a un titolo di condanna al pagamento non costituisce il credito, ma ne consente il soddisfacimento secondo la dimensione risultante dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali.
- I conteggi del creditore relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano l’Amministrazione in sede di ottemperanza: la misura e la decorrenza degli interessi e l’importo ancora dovuto devono essere verificati alla luce del titolo e della legge.
- Una volta accertata l’inottemperanza, il giudice può assegnare all’Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d’ora un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza del creditore in caso di persistente inerzia.
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