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Sentenza

Sentenza n. 292/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'esecuzione della sentenza n. 313/23 emessa e pubblicata il 12.12.2023 dal Tribunale di Udine, notificata all'Amministrazione in data 13.12.2023, non impugnata, passata in giudicato

Giustizia amministrativa202500581

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, prima della proposizione del ricorso, della sentenza n. 313/23 del Tribunale di Udine, passata in giudicato

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto un giudizio di esecuzione della sentenza n. 313/23 emessa dal Tribunale di Udine, notificata all'Amministrazione, non impugnata e passata in giudicato. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha eseguito il giudicato. La ricorrente ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, chiedendo tuttavia la condanna dell'Amministrazione alle spese, poiché l'adempimento è intervenuto dopo la proposizione della domanda giudiziale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto dell'intervenuta ottemperanza al giudicato. Ha tuttavia condannato l'Amministrazione alla rifusione delle spese processuali in favore della ricorrente, quantificate in euro 1.000,00 oltre agli accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato. La distrazione delle spese è stata disposta in favore del difensore dichiaratosi antistatario. La decisione è stata adottata perché l'adempimento è intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, sopravviene una situazione idonea a soddisfare integralmente la pretesa azionata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'esecuzione del giudicato da parte dell'amministrazione dopo la proposizione del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, ma non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese processuali quando la sopravvenuta soddisfazione della pretesa sia riconducibile alla domanda giudiziale.
  • La condotta processuale dell'amministrazione che adempie al giudicato soltanto dopo l'instaurazione del giudizio giustifica, ai fini della regolazione delle spese, la sua soccombenza virtuale e il rimborso del contributo unificato sostenuto dal ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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