Cassazione Penale, Sentenza n. 24642/2022 del 24/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Pubblico ministero ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Palermo (che aveva confermato il rigetto della richiesta di misura cautelare personale formulata dal GIP di Agrigento) denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'esclusione: 1) del pericolo di reiterazione dei reati (bancarotta fraudolenta preferenziale), lamentando che i giudici di merito avrebbero sottovalutato elementi concreti e attuali quali conversazioni intercettate, lo stato di crisi del gruppo MONCADA, proposte di concordato, la condotta durante la perquisizione del 22/07/2020, segnalazioni di operazioni sospette, il sopralluogo a Rovereto e le dichiarazioni di un teste; 2) del pericolo di inquinamento probatorio, rilevando la riappropriazione di beni della fallita dopo l'omologa del concordato, l'operatività dei dominus del gruppo nonostante il fallimento e indizi di occultamento o ricombinazione di documenti contabili.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Pubblico ministero. Il Collegio ha ritenuto che l'ordinanza impugnata non presenti motivazione apparentemente nulla o manifestamente illogica: i giudici di merito hanno esplicitato le ragioni per escludere il pericolo di reiterazione (tra cui il lungo decorso temporale dei fatti, la valutazione delle intercettazioni come operazioni lecite di compensazione, la mancata prova dello stato di crisi) e per escludere il pericolo di inquinamento probatorio (insufficiente capacità probatoria delle intercettazioni addotte e disponibilità documentale esercitata dalla curatela). La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui la cassazione non può riconsiderare il merito e rivalutare gli elementi di fatto se non quando emerga manifesta illogicità della motivazione. Conseguenza: resta confermato il rigetto delle misure cautelari nei confronti di Volpe Calogero.
Norme richiamate
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla nozione di motivazione "apparente"; la Corte precisa che la motivazione è nulla se del tutto avulsa dalle risultanze o costituita da affermazioni apodittiche prive di efficacia dimostrativa.
art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Richiamato quale riferimento ai motivi di impugnazione per cassazione riguardanti nullità della motivazione; la Corte indica che la censura deve riguardare la manifesta illogicità o la nullità del ragionamento motivazionale.
Principio giurisprudenziale sulla competenza della Corte di cassazione
La Corte non può rimettere in discussione la valutazione di fatto o il peso degli indizi compiuta dal giudice di merito; il sindacato in sede di legittimità è limitato a verificare la coerenza, completezza e logicità della motivazione, non a riconsiderare il merito.
Massime di principio
- La Corte di cassazione può censurare un provvedimento cautelare solo per manifesta illogicità o nullità della motivazione; non è competente a rivedere il merito e la valutazione degli elementi di fatto.
- Il tempo intercorso dalla commissione dei fatti è solo uno degli elementi da valutare in ordine al pericolo di reiterazione; la sua importanza può essere compensata da elementi concreti e attuali che dimostrino il rischio di nuova attività delittuosa.
- Per provare il pericolo di reiterazione o di inquinamento probatorio occorrono elementi concreti, attuali e specifici: generiche deduzioni o una mera elencazione di indizi non sostituiscono una motivazione logica che colleghi quei fatti alla sussistenza dell'esigenza cautelare.
- La mera conservazione delle cariche sociali o la partecipazione ad atti gestionali non costituiscono automaticamente prova del pericolo di reiterazione: serve dimostrare come tali poteri possano essere effettivamente usati per commettere nuovi reati.
- La chiusura di un fallimento o la presentazione/omologa di un concordato non escludono di per sé il rischio di inquinamento probatorio; tuttavia, in sede cautelare è necessario dimostrare il concreto rischio di ostacolo alle indagini o di distruzione/occultamento di prove.
- In un ricorso per cassazione che impugna misure cautelari è fondamentale indicare chiaramente quali specifici passaggi motivazionali si ritengono illogici o omessi, e perché la diversa valutazione proposta dal ricorrente configurerebbe una manifesta illogicità, altrimenti il ricorso è inammissibile.
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