Sentenza del 23/12/2020 n. 29343 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva ricevuto nel 2004 diritti di opzione su azioni della controllante lussemburghese e nel 2005 aveva effettuato la rivalutazione volontaria dei diritti pagando imposta sostitutiva. Il 15 dicembre 2006 esercitò le opzioni e rivendette immediatamente le azioni realizzando una plusvalenza. Il datore di lavoro trattenne IRPEF sul differenziale tra prezzo di vendita e valore di offerta (2004). Il contribuente chiese il rimborso sostenendo che dovesse applicarsi il regime agevolato vigente al momento dell'assegnazione (aliquota sostitutiva 12,5%) e invocando la decorrenza annuale delle modifiche tributarie (L. 212/2000). In primo grado il giudice respinse la domanda principale ma riconobbe, in via subordinata, il valore fiscalmente riconosciuto dalla rivalutazione 2005; la decisione fu confermata in appello. L'Amministrazione impugnò in Cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Amministrazione, ritenendo che il presupposto impositivo si realizzi al momento dell'esercizio dell'opzione (quando le azioni entrano nel patrimonio del dipendente) e che, quindi, sia applicabile la disciplina vigente alla data di esercizio (3 ottobre 2006, con le modifiche introdotte dal D.L. 262/2006). Poiché le condizioni aggiuntive previste dal nuovo testo non erano rispettate nel caso concreto, non era applicabile l'aliquota agevolata del 12,5% e la plusvalenza va assoggettata a IRPEF come reddito di lavoro dipendente. La rivalutazione del 2005 ha rilievo solo ai fini delle plusvalenze come redditi diversi e non può essere opposta per ridurre il reddito da lavoro dipendente; il ricorso incidentale del contribuente è stato rigettato. Spese compensate.
Norme richiamate
Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR), articolo 51, comma 2, lettera g-bis
art. 51, comma 2, lett. g-bis
La disciplina agevolativa sulle stock option va valutata al momento dell'effettivo esercizio dell'opzione: il vantaggio è escluso se, alla data di esercizio, non ricorrono le condizioni previste dal testo vigente.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR), articolo 163
Il divieto di doppia imposizione non è ritenuto violato in quanto la rivalutazione e l'imposta sostitutiva versata possono essere oggetto di distinto rimborso; la rivalutazione rileva per plusvalenze come redditi diversi, non per redditi da lavoro dipendente.
Decreto Legge n. 262 del 2006, convertito in L. n. 286 del 2006
D.L. n. 262/2006, art. 2, comma 29 (convertito L. n. 286/2006)
Ha introdotto ulteriori condizioni per fruire della tassazione agevolata (holding minima, esercitabilità non prima di 3 anni, quotazione all'esercizio). Tali condizioni devono essere verificate alla data di esercizio dell'opzione.
Decreto Legge n. 223 del 2006, art. 36, comma 25
D.L. n. 223/2006, art. 36, comma 25
Intervento normativo che, nella sequenza del 2006, aveva abrogato momentaneamente la disciplina agevolativa: utile per ricostruire la cronologia delle modifiche intervenute nel 2006.
Legge n. 248 del 2006 (conversione del D.L. n. 223/2006)
Ha reintrodotto la disciplina con alcune condizioni; fa parte della serie di modifiche che hanno modificato il regime delle stock option nel 2006.
Decreto Legge n. 203 del 2005, articolo 11-quaterdecies, comma 4, convertito in L. n. 248 del 2005
D.L. n. 203/2005, art. 11-quaterdecies, comma 4 (conv. L. n. 248/2005)
Norma che consentiva la rivalutazione dei titoli, quote e diritti non negoziati mediante perizia e imposta sostitutiva: rilevante per la determinazione fiscale delle plusvalenze come redditi diversi, ma non per la determinazione del reddito di lavoro dipendente al momento dell'esercizio dell'opzione.
Legge n. 212 del 2000, articolo 3, comma 1, secondo periodo
L. n. 212/2000, art. 3, c.1, secondo periodo
La regola generale sulla decorrenza delle modifiche tributarie (applicazione dal periodo d'imposta successivo) riguarda i tributi 'periodici' riconducibili a una causa continuativa; la Corte ha ritenuto che non si applica all'IRPEF in relazione alle stock option, perché il presupposto impositivo è autonomo e collegato all'esercizio dell'opzione.
Legge n. 448 del 2002, articolo 5
Parte del quadro normativo richiamato nella discussione delle stock option; citata a supporto della ricostruzione normativa, ma l'interpretazione decisiva è stata data in relazione alle modifiche del 2006 e al principio dell'esercizio come momento impositivo.
Massime di principio
- Per le stock option il momento impositivo rilevante è l'esercizio dell'opzione (quando le azioni entrano nel patrimonio del dipendente): la disciplina fiscale applicabile è quella vigente alla data di esercizio, non quella vigente alla data di offerta/attribuzione.
- Le modifiche normative intervenute tra l'assegnazione e l'esercizio possono incidere sul regime fiscale applicabile: se al momento dell'esercizio non ricorrono le condizioni agevolative previste dal testo in vigore, non si applica il regime favorevole.
- La rivalutazione volontaria (pagamento di imposta sostitutiva) rileva ai fini delle plusvalenze considerate come redditi diversi, ma non può essere automaticamente utilizzata per ridurre un reddito da lavoro dipendente determinato sulla base del regime vigente all'esercizio dell'opzione.
- La norma sulla decorrenza delle modifiche tributarie (L. 212/2000, art.3) relativa ai tributi periodici non si applica automaticamente all'IRPEF quando il presupposto impositivo è un evento autonomo e discrezionale (es. esercizio di un'opzione).
- Se il contribuente ha versato spontaneamente un'imposta sostitutiva sulla base di una scelta o di un'errata convinzione, può agire separatamente per il rimborso; tuttavia tale pagamento non preclude l'applicazione della disciplina fiscale corretta al momento dell'esercizio.
- In caso di modifiche normative intervenute tra attribuzione ed esercizio, non si può fare affidamento sulla 'immutabilità' del regime agevolativo alla data di attribuzione se il concreto realizzo (esercizio) avviene successivamente.
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