Sentenza del 06/12/2018 n. 31589 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la deduzione di perdite fiscali riportate e l'applicazione dell'agevolazione prevista dalla cosiddetta legge Tremonti-bis agli investimenti effettuati per lavori di ristrutturazione edilizia e impiantistica. Secondo l'Ufficio, dovevano essere esclusi i pagamenti anteriori al luglio 2001, data di entrata in vigore della legge, poiché riferiti a lavori già eseguiti e contabilizzati mediante stati di avanzamento lavori, anziché a meri acconti relativi a un'opera unitaria. L'Agenzia contestava inoltre un errore di conversione Lire/Euro nell'indicazione delle perdite riportabili e sosteneva che una precedente sentenza tributaria avesse già stabilito, con efficacia di giudicato, un importo di perdite inferiore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la sentenza regionale aveva comunque esaminato e motivato la questione relativa all'errore di conversione Lire/Euro; la Cassazione non può trasformarsi in un nuovo giudice del fatto quando la motivazione è esistente, comprensibile e logicamente coerente. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la precedente sentenza invocata dall'Agenzia non risultava irrevocabile ed era stata impugnata in via incidentale dalla contribuente. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile: l'Agenzia contestava in realtà la valutazione delle prove e la ricostruzione concreta dell'unitarietà dell'appalto, utilizzando impropriamente il motivo di violazione di legge. È rimasta quindi ferma la decisione favorevole alla contribuente, con condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 3.000, oltre spese forfettarie e accessori di legge.
Norme richiamate
Legge n. 383 del 2001, art. 4 (cosiddetta legge Tremonti-bis)
L'agevolazione è stata applicata agli investimenti qualificati come parte di un'opera unitaria. La qualificazione dei pagamenti anteriori all'entrata in vigore della legge come acconti, anziché come corrispettivi di lavori già eseguiti, dipende dalla valutazione concreta del contratto, dei pagamenti e dell'organizzazione dei lavori.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti
Dopo la riforma, il controllo della Cassazione sulla motivazione è limitato al cosiddetto minimo costituzionale. Il vizio ricorre solo in caso di motivazione mancante, apparente, incomprensibile o affetta da contraddittorietà irriducibile, oppure per l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso.
Art. 2909 c.c.
L'autorità del giudicato può operare soltanto quando la precedente decisione sia divenuta definitiva e irrevocabile. Una sentenza ancora impugnata non può essere utilizzata come giudicato esterno vincolante.
Art. 324 c.p.c.
La definitività della sentenza, necessaria per il passaggio in giudicato, presuppone che non siano più esperibili i mezzi ordinari di impugnazione.
Art. 2697 c.c.
La ripartizione dell'onere della prova non consente di sostituire automaticamente una presunzione alla valutazione degli elementi concreti acquisiti nel processo. La qualificazione dei pagamenti e dell'investimento deve essere verificata sulla base delle prove disponibili.
Massime di principio
- In Cassazione non è normalmente possibile contestare la ricostruzione dei fatti o la valutazione delle prove mediante un motivo formulato come violazione di legge: occorre distinguere l'errore nell'interpretazione della norma dall'errore nella ricostruzione della fattispecie concreta.
- Una sentenza precedente produce effetti di giudicato esterno solo se è documentata la sua irrevocabilità; se è ancora impugnata, non può vincolare il giudice in un altro processo.
- Quando il giudice di merito motiva in modo chiaro e logicamente comprensibile, la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di fatto, anche se ritiene possibile una diversa ricostruzione delle prove.
- Per le agevolazioni fiscali collegate a investimenti realizzati in più fasi, la qualificazione di un pagamento come acconto o come corrispettivo di lavori già eseguiti dipende dall'esame complessivo del contratto, degli stati di avanzamento, delle modalità di pagamento e dell'eventuale unitarietà dell'opera.
- Gli errori contabili o di conversione monetaria devono essere specificamente contestati e provati nel processo; tuttavia, se il giudice di merito li esamina e offre una motivazione non apparente, la relativa valutazione è difficilmente censurabile in Cassazione.
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