Sentenza n. 581/2026 - Palermo, Sezione 3
per la declaratoria di illegittimità del silenzio/inadempimento formatosi in relazione all’istanza, con cui l’odierna ricorrente ha chiesto alle Amministrazioni intimate, in data 25.06.2025, di procedere ad attualizzare/rimodulare/prorogare il Piano Assistenziale Individuale (P.A.I.) del figlio -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio/inadempimento sull’istanza di attualizzazione, rimodulazione o proroga del Piano Assistenziale Individuale del minore
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie e comunali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. per ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Palermo e dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, in relazione all’istanza del 25 giugno 2025 volta ad attualizzare, rimodulare o prorogare il Piano Assistenziale Individuale predisposto in favore del figlio minore con disabilità. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato che la propria pretesa era stata integralmente soddisfatta, chiedendo tuttavia la condanna delle amministrazioni al pagamento delle spese di lite.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che la pretesa della ricorrente fosse stata pienamente soddisfatta nel corso del giudizio. Quanto alle spese, ha applicato il criterio della soccombenza virtuale e le ha poste solidalmente a carico delle amministrazioni intimate, rilevando che esse avevano posto rimedio al comportamento inerte soltanto dopo la notificazione del ricorso. Le spese sono state liquidate in € 1.500,00, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. È stato inoltre disposto che, in caso di passaggio in giudicato, la Segreteria trasmetta copia integrale della sentenza alla Corte dei conti di Palermo ai sensi dell’art. 2, comma 8, l. n. 241/1990.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione, utilizzato per chiedere l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia sulla domanda di aggiornamento del Piano Assistenziale Individuale.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Impone la dichiarazione di cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta.
art. 2, comma 8, l. n. 241/1990
Prevede, nel caso indicato dalla sentenza e in caso di passaggio in giudicato, la trasmissione della pronuncia alla Corte dei conti.
articoli 6, paragrafo 1, lettera f), 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento UE 2016/679
Costituiscono il presupposto, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. n. 196/2003
Rileva per la protezione dei dati personali contenuti nel provvedimento e per l’oscuramento in caso di diffusione.
art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003
Concorre a fondare la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio instaurato ai sensi dell’art. 117 c.p.a., l’amministrazione soddisfa integralmente la pretesa cui era finalizzata l’istanza, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- Ai fini della regolazione delle spese in caso di cessazione della materia del contendere, può applicarsi il criterio della soccombenza virtuale: le spese possono essere poste a carico dell’amministrazione che abbia rimosso l’inerzia solo dopo la notificazione del ricorso, quando tale condotta evidenzi la fondatezza originaria dell’azione.
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