Cassazione Penale, Sentenza n. 00374/2026 del 07/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Venezia (che aveva dichiarato la prescrizione per il reato di diffamazione, confermando per il resto la sentenza di primo grado) con due motivi volti a censurare la motivazione e l'erronea applicazione della legge penale. Tuttavia, prima della decisione della Cassazione, l'imputato ha ritualmente rinunciato al ricorso per mezzo della procuratrice speciale (avv. Maria Traina), invocando ragioni personali e di salute
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per intervenuta rinuncia (art. 591, comma 1, lett. d, c.p.p.). Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, a una sanzione pecuniaria di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.) e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori. La richiesta di esentare il ricorrente dalla sanzione non è stata accolta, e la mancata prova di una tempestiva comunicazione della rinuncia alla parte civile ha determinato l'obbligo di rimborso delle spese
Norme richiamate
art. 591 cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per intervenuta rinuncia secondo le previsioni dell'art. 591 c.p.p.; la rinuncia impedisce l'esame del merito dell'impugnazione
art. 616 cod. proc. pen.
Stabilisce l'applicazione di una sanzione pecuniaria a carico del ricorrente in caso di inammissibilità; la Corte ha precisato che la norma non distingue tra le diverse cause di inammissibilità, pertanto la sanzione è applicabile anche in caso di rinuncia motivata con ragioni personali o di salute
Sez. 5, n. 28691
06/06/2016, Arena, Rv. 267373
Precedente di legittimità che conferma l'applicabilità della sanzione pecuniaria indipendentemente dalla causa dell'inammissibilità
Sez. 5, n. 23636
21/03/2018, Horvat, Rv. 273325
Richiamata per il principio secondo cui non è sufficiente dichiarare ragioni personali non documentate per escludere l'applicazione della sanzione
Sez. 1, n. 20158
30/03/2022, Vincenti, Rv. 283063
Conferma l'onere dell'imputato che intende rinunciare all'impugnazione di comunicare tempestivamente la rinuncia alla parte civile; in difetto, sorge l'obbligo di rifondere le spese sostenute dalla parte civile
Sez. 5, n. 29472
07/05/2018, Dante, Rv. 273476
Ulteriore richiamo giurisprudenziale sul dovere di comunicazione della rinuncia e sulle conseguenze economiche della sua omissione
Massime di principio
- La rinuncia formale all'impugnazione in Cassazione determina l'inammissibilità del ricorso e impedisce l'esame del merito della causa.
- La sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p. è applicabile anche quando l'inammissibilità deriva da una rinuncia motivata con ragioni personali o di salute; la giurisprudenza è rigorosa sull'assenza di distinzioni di causa.
- Per evitare l'obbligo di rifondere le spese sostenute dalla parte civile, chi rinuncia all'impugnazione deve comunicare tempestivamente la rinuncia alla parte civile; la mancata comunicazione comporta responsabilità per le spese del grado.
- Dichiarazioni generiche e non documentate di motivi personali o di salute non sono, di per sé, idonee a evitare l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
- Se si intende rinunciare a un impugnazione, è opportuno (i) informare tempestivamente e per iscritto la parte contraria, (ii) documentare le ragioni della rinuncia se si cercano attenuanti o una diversa valutazione della sanzione, e (iii) valutare alternative (es. transazione o rinuncia antecedente a spese sostenute) per limitare l'esposizione economica.
- La rinuncia priva la Corte della possibilità di pronunciare sulla fondatezza dei motivi di impugnazione, compresi profili quali la prescrizione; pertanto, questioni processuali e di merito restano risolte secondo lo stato della causa al momento della rinuncia.
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