Cassazione Penale, Sentenza n. 28037/2023 del 28/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore impugnava l'ordinanza del GUP del Tribunale di Catania del 17/11/2022 che aveva dichiarato la nullità, in relazione ai punti 1A) e 2A) del capo di imputazione, del decreto che dispone il giudizio per "Medici senza frontiere Belgio" e "Medici senza frontiere Olanda" ritenendo le relative contestazioni indeterminate. Il PM denunciava abnormità del provvedimento perché il GUP non aveva previamente sollecitato il pubblico ministero a integrare o precisare le imputazioni (art. 429 c.p.p. richiamato) secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite (c.d. sentenza Battistella, n. 5307/2008).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso del pubblico ministero inammissibile. Ha ritenuto prevalente l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, nella fase dibattimentale (o dopo la cristallizzazione dell'accusa tramite decreto di citazione a giudizio), il giudice può dichiarare la nullità del decreto che dispone il giudizio per genericità o indeterminatezza senza preventiva sollecitazione al PM a integrare la contestazione. La Corte ha inoltre richiamato la modifica normativa (art. 421, comma 1, introdotto dal d.lgs. n. 150/2022) che regola espressamente il meccanismo di invito al PM solo nella fase dell'udienza preliminare, confermando che tale interlocuzione non si estende alla fase dibattimentale. In sintesi, l'ordinanza del GUP è stata ritenuta legittima e il ricorso del PM è stato respinto per inammissibilità.
Norme richiamate
art. 429 cod. proc. pen.
comma 1, lettere C) e comma 2
Riferita alla possibilità di sollecitare integrazioni in fase di udienza preliminare (comma 1) e alla nullità del decreto che dispone il giudizio in caso di indeterminatezza (comma 2); la Corte interpreta che, nella fase dibattimentale, debba applicarsi il meccanismo della nullità senza previa sollecitazione
art. 552 cod. proc. pen.
Citato come principio analogo per la citazione diretta: la nullità del decreto di citazione può essere dichiarata per indeterminatezza senza previa interlocuzione
art. 417 cod. proc. pen.
Riferito alla formulazione oscura o vaga dell'accusa; la Corte segnala che la disciplina dell'eventuale richiesta di riformulazione è prevista per la fase di udienza preliminare
art. 421 cod. proc. pen. (d.lgs. n.150/2022)
La riforma processuale specifica che il GUP, se rileva la vaghezza nella richiesta di rinvio a giudizio, invita il PM a riformulare l'accusa in udienza preliminare e solo in caso di mancato adempimento può dichiarare la nullità; la Corte interpreta ciò come indice che il meccanismo di interlocuzione è limitato alla fase dell'udienza preliminare e non alla fase dibattimentale
legge n.231/2001
Richiamata in relazione alla responsabilità degli enti: la descrizione della condotta contestata agli enti deve rendere percepibile l'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza che fonderebbe la responsabilità dell'ente
Massime di principio
- Se l'accusa risulta generica o indeterminata nella fase dibattimentale (dopo il decreto che dispone il giudizio), il giudice del dibattimento può dichiarare la nullità del decreto senza preventivamente invitare il pubblico ministero a precisare l'imputazione.
- Il meccanismo di 'invito al PM a precisare' e la conseguente possibilità di definire in via interlocutoria l'imputazione è previsto e rilevante soprattutto per la fase dell'udienza preliminare; la riforma del d.lgs. n.150/2022 ne conferma la limitazione a quella fase.
- La dichiarazione di nullità per indeterminatezza non costituisce necessariamente un blocco irreversibile del procedimento: il PM, se ne ha titolo, può successivamente precisare la contestazione e riproporre l'azione (nuovo decreto o nuova citazione), salvo valutazioni di merito e termini procedurali.
- In presenza di accuse contro enti ex legge 231/2001 la specificazione degli elementi relativi all'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza è essenziale: una formulazione generica che non renda chiari questi elementi può essere causa di nullità della imputazione nei confronti dell'ente.
- Data la storica oscillazione giurisprudenziale sul punto, è consigliabile in casi analoghi verificare la fase processuale in cui si trova il procedimento (udienza preliminare vs dibattimento) e citare la più recente giurisprudenza e le modifiche normative quando si decide la strategia difensiva o dell'accusa.
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