Sentenza n. 384/2026 - Catania, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza n. 316 /2025 emessa dal Tribunale di Siracusa in data 25/03/2025 nel procedimento RG n. 3340/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto il diritto all'accredito della carta elettronica per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 316/2025 del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, con la quale era stato accertato il suo diritto all'accredito della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per un valore nominale complessivo di 2.000 euro. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione il 10 aprile 2025, era passata in giudicato e, nonostante ciò, l'Amministrazione non aveva adempiuto. Il ricorso è stato notificato il 7 novembre 2025, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione. L'Amministrazione si è costituita con una memoria di mera forma, senza dimostrare l'avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, che il termine dilatorio di 120 giorni era decorso e che l'Amministrazione non aveva dato esecuzione agli obblighi derivanti dalla pronuncia. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla comunicazione amministrativa della decisione, oppure dalla sua notifica su istanza di parte se anteriore. Per l'ulteriore ipotesi di inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un funzionario dotato della necessaria professionalità, stabilendo che l'attività sia svolta senza ulteriore compenso, in quanto rientrante nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in 500 euro oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Fondamento processuale del giudizio di ottemperanza e dei poteri del giudice dell'esecuzione.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione; il termine era decorso prima della proposizione del ricorso.
art. 147, comma 1, lett. a), l. n. 388/2000
Richiamato quale disposizione modificativa dell'art. 14 d.l. n. 669/1996.
art. 44, comma 3, lett. a), d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003
Richiamato quale ulteriore disposizione modificativa della disciplina del termine dilatorio per l'esecuzione nei confronti della Pubblica Amministrazione.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola sull'assenza di compenso per il commissario appartenente alla stessa amministrazione è stata ritenuta applicabile per analogia anche a condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001.
art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015
Richiamato quale disposizione che ha previsto la formulazione dell'art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è proponibile nei confronti della Pubblica Amministrazione quando la decisione da eseguire è passata in giudicato, il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 è decorso e l'Amministrazione non ha adempiuto agli obblighi conformativi o pecuniari derivanti dalla pronuncia.
- Accertato l'inadempimento dell'Amministrazione a una sentenza passata in giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione entro un termine assegnato e nominare, per l'eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta con poteri sostitutivi.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente della stessa amministrazione obbligata, l'attività sostitutiva può essere svolta senza ulteriore compenso se rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale regola può essere applicata per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle disciplinate dalla legge n. 89/2001.
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