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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14261/2020 del 08/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (medico)

La controversia

La controversia origina dai ricoveri e dalle cure prestate, tra il luglio 1994 e l’aprile 1995, a una paziente ultraottantenne affetta da dolori addominali. La paziente fu sottoposta a ripetuti accertamenti e a un intervento di emicolectomia; la neoplasia venne diagnosticata soltanto tramite esame istologico e la paziente morì nell’aprile 1995. In primo grado il Tribunale di Ancona, con sentenza n. 190/2010, ritenne responsabili per inadempimento contrattuale e omissione informativa l’azienda sanitaria e il medico, condannandoli al pagamento di complessivi Euro 20.000,00 ciascuno in favore dei danneggiati, oltre spese, e dichiarò la compagnia assicuratrice tenuta a manlevare il medico. La Corte d’appello di Ancona, con sentenza n. 992/2017 depositata il 29 giugno 2017, riformò la decisione: sulla base della CTU ritenne non provato, neppure secondo il criterio del più probabile che non, il nesso causale tra le omissioni sanitarie e la morte, condannando gli appellanti alle spese e alla restituzione di quanto ricevuto. I congiunti ricorsero per cassazione con tre motivi. Con il primo denunciarono la violazione degli artt. 2697 e 1218 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che l’incompletezza della cartella clinica, che avrebbe impedito di ricostruire le ipotesi diagnostiche e le ragioni dell’intervento d’urgenza, non dovesse ricadere sui danneggiati e dovesse consentire di desumere presuntivamente il nesso causale e la responsabilità. Con il secondo lamentarono che la Corte d’appello non avesse valorizzato le risultanze della CTU sul mancato scambio di informazioni tra i sanitari ospedalieri e il medico curante, sull’assenza della lettera di dimissioni e sulla possibilità che una migliore continuità informativa conducesse a un intervento elettivo anziché d’urgenza. Con il terzo censurarono la stima dell’incidenza causale della condotta omissiva, pari al 20% secondo la decisione di primo grado, ritenuta recepita acriticamente in appello nonostante fosse stata specificamente contestata.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato giudicato infondato: nella responsabilità sanitaria contrattuale il danneggiato deve provare il nesso di causalità materiale tra inadempimento e pregiudizio alla salute; se la causa dell’evento resta ignota, le conseguenze dell’incertezza ricadono sul creditore della prestazione. L’incompletezza della cartella clinica non comporta automaticamente l’assolvimento dell’onere probatorio: può assumere rilievo presuntivo soltanto quando abbia reso impossibile l’accertamento del nesso eziologico e la condotta del sanitario sia stata comunque astrattamente idonea a causare il danno. Nel caso concreto, la CTU aveva escluso che una diagnosi più precoce avrebbe modificato l’evoluzione clinica o evitato l’intervento d’urgenza; non risultava quindi superato il preliminare vaglio dell’astratta idoneità causale della condotta. I motivi secondo e terzo, esaminati congiuntamente, sono stati dichiarati non accoglibili perché privi di autosufficienza: il ricorso riportava solo estratti della CTU senza allegarla né individuarla adeguatamente, non riproduceva il motivo d’appello relativo alla stima causale e rinviava per relationem agli atti dei precedenti gradi. Inoltre, le dedotte violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c. non erano state prospettate nei termini richiesti: tali norme non consentono di trasformare il dissenso sulla valutazione delle prove in un vizio di legittimità, salvo che ricorrano le specifiche ipotesi di inosservanza delle regole legali di acquisizione o valutazione. I ricorrenti sono stati condannati alle spese di cassazione in favore di ciascun controricorrente: Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie del 15%, Euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. È stato inoltre dichiarato sussistente l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    nell’ambito della responsabilità contrattuale spetta a chi si assume danneggiato fornire la prova del nesso di causa fra l’inadempimento ed il pregiudizio alla salute, giacchè se così non fosse dalla fattispecie costitutiva del diritto verrebbe espunto l’elemento della causalità materiale

    Il danneggiato deve provare il nesso causale materiale tra l’inadempimento sanitario e il pregiudizio alla salute; se la causa dell’evento resta ignota, le conseguenze sfavorevoli dell’incertezza probatoria ricadono sul creditore della prestazione.

  • art. 1218 c.c.

    nell’ambito della responsabilità contrattuale spetta a chi si assume danneggiato fornire la prova del nesso di causa fra l’inadempimento ed il pregiudizio alla salute, giacchè se così non fosse dalla fattispecie costitutiva del diritto verrebbe espunto l’elemento della causalità materiale

    La natura contrattuale della responsabilità sanitaria non esonera il danneggiato dalla prova della causalità materiale tra condotta inadempiente e danno alla salute.

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    il medico ha l’obbligo di controllare la competenza e l’esattezza delle cartelle cliniche e dei relativi referti allegati, la cui violazione comporta la configurazione di un difetto di diligenza rispetto alla previsione generale contenuta nell’art. 1176 c.c., comma 2 e, quindi, un inesatto adempimento della sua corrispondente prestazione professionale

    Il medico deve controllare la competenza e l’esattezza delle cartelle cliniche e dei referti allegati; la violazione di tale dovere integra difetto di diligenza professionale e inesatto adempimento.

  • art. 115 c.p.c.

    il vizio di violazione dell’art. 115 c.p.c., per essere accolto richiede che venga denunciato che il giudice non ha posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè che abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che, per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio

    La violazione dell’art. 115 c.p.c. ricorre quando il giudice si discosti dalla regola di decisione sulle prove, espressamente o utilizzando prove non introdotte dalle parti fuori dai casi di potere officioso; non basta contestare il modo in cui le prove sono state apprezzate.

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione del paradigma dell’art. 116 c.p.c., il quale prescrive come regola di valutazione delle prove quella secondo cui il giudice deve valutarle secondo prudente apprezzamento, a meno che la legge non disponga altrimenti, è concepibile solo: a) se il giudice di merito valuta una determinata prova ed in genere una risultanza probatoria, per la quale l’ordinamento non prevede uno specifico criterio di valutazione diverso dal suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore ovvero il valore che il legislatore attribuisce ad una diversa risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale); b) se il giudice di merito dichiara di valutare secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza soggetta ad altra regola, così falsamente applicando e, quindi, violando la norma in discorso (oltre che quelle che presiedono alla valutazione secondo diverso criterio della prova di cui trattasi)

    La violazione dell’art. 116 c.p.c. è configurabile soltanto quando il giudice applica un criterio di valutazione diverso da quello legale pertinente, attribuendo alla prova un valore non previsto, oppure applica il prudente apprezzamento a una prova soggetta a una diversa regola; il mero dissenso valutativo non è sufficiente.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Al netto dei plurimi vizi di sussunzione, i motivi non soddisfano il principio di autosufficienza: riportano solo passaggi scelti della CTU, ma non la allegano al ricorso nè forniscono elementi per individuarla all’interno del fascicolo

    Il ricorso per cassazione deve esporre e documentare in modo autosufficiente gli elementi necessari a verificare le censure; il rinvio ad altri atti o la riproduzione di soli estratti non consente il controllo di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Massime di principio

  • Nella responsabilità sanitaria contrattuale, il danneggiato deve provare il nesso di causalità materiale tra l’inadempimento e il danno alla salute; se la causa dell’evento dannoso resta ignota, l’incertezza probatoria ricade sul creditore della prestazione.
  • L’incompletezza della cartella clinica non determina automaticamente l’assolvimento dell’onere di provare il nesso causale. Essa può assumere valore presuntivo solo se ha reso impossibile accertare il nesso eziologico e se la condotta del sanitario era comunque astrattamente idonea a provocare il danno.
  • La verifica dell’astratta idoneità causale della condotta sanitaria costituisce un passaggio preliminare: se tale idoneità è esclusa, l’impossibilità di ricostruire in concreto la vicenda a causa delle lacune documentali non consente di imputare l’evento al sanitario.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio: occorre indicare, rispettivamente, la decisione fondata su prove non introdotte dalle parti fuori dai casi consentiti, oppure l’effettiva applicazione di un criterio di valutazione probatoria diverso da quello previsto dalla legge.
  • Il ricorso per cassazione non può soddisfare il principio di autosufficienza mediante rinvii per relationem agli atti dei precedenti gradi; quando la censura dipende dal contenuto di una consulenza tecnica o di un motivo d’appello, gli elementi necessari al controllo devono essere riprodotti o individuati in modo adeguato.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità medicaImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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