Cassazione Penale, Ordinanza n. 30008/2025 del 29/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché formulato in modo generico, privo della necessaria specificazione degli elementi che avrebbero dovuto condurre a una decisione di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. All'inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Taranto del 19 dicembre 2024. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il ricorso denunciava, in sostanza, un generico difetto di motivazione con riferimento alla verifica di eventuali cause di non punibilità rilevanti ai fini di una decisione ex art. 129 c.p.p. Tuttavia, il ricorrente non aveva specificato quali elementi decisivi sarebbero stati omessi dal giudice di merito nel pervenire al giudizio di responsabilità.
Norme richiamate
art. 129 c.p.p.
La Corte richiama la possibilità di pronunciare immediatamente cause di non punibilità/proscioglimento, ma precisa che il ricorso deve indicare in modo specifico gli elementi trascurati dal giudice di merito per rendere utile tale verifica.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a dedurre in modo generico un vizio di motivazione senza indicare quali concreti elementi di fatto o di diritto siano stati pretermessi e siano idonei a imporre una decisione ex art. 129 c.p.p.
- La richiesta di proscioglimento immediato per cause di non punibilità presuppone una censura specifica e non meramente assertiva: occorre indicare gli elementi decisivi già emergenti dagli atti che renderebbero evidente la causa di non punibilità.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono, secondo il regime ordinario, le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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