Cassazione Penale, Sentenza n. 2124/2022 del 18/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 06/05/2021 che aveva confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca (diretta o per equivalente) di un conto corrente intestato alla ditta individuale Mecca Domenico, avente saldo di euro 403.166,65. Il ricorrente ha dedotto: (i) inesistenza di disponibilità sostanziale del conto da parte di terzi (in particolare del padre Antonio Mecca), lamentando l'insufficienza della procura conferita ad operare e richiamando una consulenza che, a suo avviso, dimostrava l'assenza di operazioni compiute da Antonio e la prevalenza di operatività aziendale; (ii) violazione del principio di proporzionalità, sostenendo che il sequestro avrebbe dovuto essere commisurato al profitto e realizzato con misure meno invasive, e che il profitto era ripartito al 50% tra i concorrenti.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la delega ad operare senza limitazioni costituisse un elemento significativo, rafforzato dalle risultanze probatorie che attestavano il ruolo dominante di Antonio Mecca nella ditta formalmente intestata al figlio; la consulenza prodotta dal ricorrente non è stata ritenuta idonea a smentire la ricostruzione probatoria del Tribunale. Il motivo di proporzionalità è stato giudicato inammissibile per estraneità alla deducibilità del terzo e, comunque, generico e infondato: il conto sottoposto a sequestro aveva un saldo inferiore alla metà dell'importo complessivamente indicato nel provvedimento (il sequestro era stato disposto fino a euro 811.083,38, il saldo del conto era euro 403.166,65). Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a pagare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 321, comma 3, cod. proc. pen.
art. 321, comma 3, c.p.p.
Invocato dal ricorrente in relazione ai presupposti del sequestro; la Corte ha valutato la disponibilità sostanziale del bene e ritenuto sufficiente la delega senza limitazioni unita alle risultanze probatorie per dimostrare l'effettiva disponibilità in capo al delegato
art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137/2020
art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020
Norma che ha consentito la trattazione del ricorso senza l'intervento delle parti
Giurisprudenza di legittimità richiamata
Sez. 3, n. 23046 del 9/7/2020, Cavinato, Rv. 279821; Sez. 3, n. 13130 del 19/11/2019, Cattaneo, Rv. 279377
La giurisprudenza richiamata considera la delega ad operare non limitata come elemento significativo, talvolta idoneo di per sé, a dimostrare l'effettiva disponibilità del conto a favore del delegato
Massime di principio
- La delega ad operare sul conto corrente senza limiti è un elemento probatorio molto rilevante e può essere interpretata come indice di disponibilità sostanziale del conto a favore del delegato, specie se confermato da altre risultanze (dichiarazioni di terzi, ruolo operativo dominante, prelievi e operazioni compatibili con disponibilità personale).
- Una consulenza contabile o tecnica non è sufficiente a smentire la disponibilità effettiva se non affronta direttamente e in modo puntuale le stesse evidenze su cui si basa il provvedimento (es. esistenza di deleghe illimitate, prelievi allo sportello, ruolo gestionale).
- Il terzo che impugna un sequestro preventivo ha limiti di deducibilità: deve concentrarsi sulla dimostrazione della mancata disponibilità del bene; argomenti estranei a tale profilo possono risultare inammissibili.
- Il principio di proporzionalità può essere opposto al sequestro, ma l'opposizione deve essere motivata e specifica (es. indicare somme sequestrate eccedenti rispetto al profitto accertato). Se il saldo sottoposto a vincolo è inferiore alla misura indicata come limite del sequestro, l'argomento di sproporzione può essere meno convincente.
- Le impugnative infondate o generiche possono comportare condanna alle spese e, se sussistono profili di colpa nella causa dell'inammissibilità, anche sanzioni (es. somma alla Cassa delle ammende).
- In fase di valutazione del sequestro la valutazione complessiva delle prove (documentali, testimoniali e comportamentali) prevale su singole produzioni che non incidono sul quadro probatorio complessivo.
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