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Sentenza

Sentenza del 15/01/2018 n. 502 - Comm. Trib. Prov. Catania

Fideiussione - Natura di negozio accessorio - Irrilevanza in ambito tributario - Autonomia dei negozi giuridici - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stato affermato che l'accessorietà della fideiussione rileva nell'ambito civilistico, ma non opera automaticamente in ambito tributario. In materia di imposta di registro, disciplinata dal D.P.R. n. 131/1986, vige il principio di autonomia dei singoli negozi giuridici; pertanto, la fideiussione può essere valutata e assoggettata a imposta autonomamente rispetto al negozio principale. La decisione è conforme a Cass. n. 17237/2013.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda il trattamento tributario della fideiussione ai fini dell'imposta di registro. Il punto centrale è stabilire se la fideiussione, essendo civilisticamente un negozio accessorio rispetto all'obbligazione principale ai sensi degli artt. 1939-1941 c.c., debba seguire la disciplina fiscale dell'atto principale oppure debba essere considerata autonomamente ai fini dell'imposizione.

Norme richiamate

  • Codice civile, artt. 1939-1941

    Le disposizioni qualificano la fideiussione come garanzia accessoria dell'obbligazione principale in ambito civilistico. Tale accessorietà, tuttavia, non determina necessariamente un trattamento fiscale unitario.

  • D.P.R. n. 131/1986, Testo unico dell'imposta di registro

    Ai fini dell'imposta di registro, i negozi giuridici devono essere considerati secondo il principio della loro autonomia fiscale. La fideiussione può quindi essere assoggettata a imposizione indipendentemente dall'atto principale.

Massime di principio

  • La qualificazione civilistica di un contratto come accessorio non comporta automaticamente che esso sia fiscalmente assorbito nel contratto principale.
  • Ai fini dell'imposta di registro, occorre verificare se la disciplina tributaria considera autonomamente i singoli negozi, anche quando essi siano collegati o dipendenti sul piano civilistico.
  • Una fideiussione può generare un autonomo obbligo d'imposta di registro, distinto da quello relativo all'obbligazione o al contratto garantito.
  • Nelle controversie tributarie è necessario distinguere il piano civilistico, relativo alla struttura e agli effetti del contratto, dal piano fiscale, relativo ai criteri autonomi di tassazione.
  • L'interpretazione è coerente con Cass. n. 17237/2013 e può essere applicata a fattispecie analoghe in cui si invochi l'accessorietà civilistica per escludere l'autonoma imposizione di un atto.

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