Sentenza del 15/01/2018 n. 502 - Comm. Trib. Prov. Catania
Fideiussione - Natura di negozio accessorio - Irrilevanza in ambito tributario - Autonomia dei negozi giuridici - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato che l'accessorietà della fideiussione rileva nell'ambito civilistico, ma non opera automaticamente in ambito tributario. In materia di imposta di registro, disciplinata dal D.P.R. n. 131/1986, vige il principio di autonomia dei singoli negozi giuridici; pertanto, la fideiussione può essere valutata e assoggettata a imposta autonomamente rispetto al negozio principale. La decisione è conforme a Cass. n. 17237/2013.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il trattamento tributario della fideiussione ai fini dell'imposta di registro. Il punto centrale è stabilire se la fideiussione, essendo civilisticamente un negozio accessorio rispetto all'obbligazione principale ai sensi degli artt. 1939-1941 c.c., debba seguire la disciplina fiscale dell'atto principale oppure debba essere considerata autonomamente ai fini dell'imposizione.
Norme richiamate
Codice civile, artt. 1939-1941
Le disposizioni qualificano la fideiussione come garanzia accessoria dell'obbligazione principale in ambito civilistico. Tale accessorietà, tuttavia, non determina necessariamente un trattamento fiscale unitario.
D.P.R. n. 131/1986, Testo unico dell'imposta di registro
Ai fini dell'imposta di registro, i negozi giuridici devono essere considerati secondo il principio della loro autonomia fiscale. La fideiussione può quindi essere assoggettata a imposizione indipendentemente dall'atto principale.
Massime di principio
- La qualificazione civilistica di un contratto come accessorio non comporta automaticamente che esso sia fiscalmente assorbito nel contratto principale.
- Ai fini dell'imposta di registro, occorre verificare se la disciplina tributaria considera autonomamente i singoli negozi, anche quando essi siano collegati o dipendenti sul piano civilistico.
- Una fideiussione può generare un autonomo obbligo d'imposta di registro, distinto da quello relativo all'obbligazione o al contratto garantito.
- Nelle controversie tributarie è necessario distinguere il piano civilistico, relativo alla struttura e agli effetti del contratto, dal piano fiscale, relativo ai criteri autonomi di tassazione.
- L'interpretazione è coerente con Cass. n. 17237/2013 e può essere applicata a fattispecie analoghe in cui si invochi l'accessorietà civilistica per escludere l'autonoma imposizione di un atto.
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