Cassazione Penale, Ordinanza n. 17827/2026 del 18/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ritenendo che l'impugnazione fosse irrituale e che sussistessero profili di colpa ai sensi della giurisprudenza costituzionale richiamata. La condanna per illegale detenzione della carabina, confermata in appello, è dunque rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna per illegale detenzione di una carabina. Il ricorso articolava tre motivi, qualificati dalla Corte come aspecifici e sostanzialmente riproduttivi delle censure già dedotte in appello. Con i primi due motivi si contestava l'attribuzione della condotta all'imputato, sostenendo l'insufficienza degli elementi valorizzati dai giudici di merito; la Corte ha però rilevato che la riferibilità del fatto emergeva agevolmente dalle modalità di rinvenimento dell'arma durante una perquisizione domiciliare e dalle dichiarazioni confessorie dell'imputato, che al momento della ricerca della prova si trovava in ospedale per essersi ferito con la carabina. Con il terzo motivo si censurava la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto la doglianza infondata perché il trattamento sanzionatorio era stato motivato e comunque la pena era stata irrogata al di sotto della media edittale, sicché non era richiesta una motivazione particolarmente analitica.
Norme richiamate
art. 133 c.p.
La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, da esercitarsi secondo i criteri legali di valutazione; in cassazione è sindacabile solo se la motivazione sia mancante, apparente, arbitraria o illogica.
art. 240 c.p.
Non citato espressamente nel testo fornito; nessuna interpretazione ricavabile con certezza.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la censura sulla responsabilità è inammissibile quando si risolve nella mera riproposizione di doglianze già esaminate e disattese dal giudice di appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La riferibilità dell'arma all'imputato può essere desunta dal compendio probatorio complessivo, comprese le modalità del rinvenimento in esito a perquisizione domiciliare e le dichiarazioni confessorie dell'imputato stesso.
- La valutazione del giudice di merito sulla determinazione della pena è insindacabile in cassazione se congruamente motivata e non frutto di arbitrio o illogicità manifesta.
- Quando la pena irrogata è inferiore alla media edittale, non è necessaria una motivazione particolarmente analitica sulla quantificazione, potendo il percorso argomentativo risultare dall'intera motivazione della sentenza.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nell'impugnazione, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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