Sentenza n. 10689/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento RICORSO INTRODUTTIVO: - del Decreto del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche n. 52 del 14.12.2022, pubblicato in pari data sul sito istituzionale della Regione, recante, “elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. 78/2015”; - del documento istruttorio parimenti allegato al predetto decreto; - dell’Allegato A al predetto decreto, recante l’«elenco quota di ripiano annuale e complessiva per fornitore»; - delle determinazioni dell’ASUR Marche e degli altri Enti del SSR menzionate nel citato documento istruttorio, con le quali è stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici, attraverso la rilevazione dei costi, sostenuti per l’acquisto dei dispositivi medici contabilizzati nelle apposite voci dei modelli CE ministeriali di cui al decreto 15 giugno 2012, “di contenuto allo stato non conosciuto”, richiamate nel corpo della determinazione di ripiano; - della nota a mezzo e-mail prot. 13779/ASF/ASF/A del 13.12.2022, con la quale il Controllo di gestione e dei sistemi statistici della Regione Marche ha trasmesso l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e i relativi importi di ripiano da queste dovuti; - della comunicazione di avvio del procedimento del 14.11.2022; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale a quelli impugnati e in particolare: - del decreto adottato in data 6.7.2022 dal Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, e relativi allegati A, B, C e D, pubblicato in G.U. n. 216 del 15.9.2022; - della circolare del Ministero della Salute 29.7.2019, prot. n. 22413; - dell’Accordo raggiunto in Conferenza Permanente tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano n. 181/CSR del 7.11.2019 e relativi allegati; - del decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica ‘Conto economico’ (CE) e ‘Stato patrimoniale’ (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”; - del decreto del Ministro della Salute 6 ottobre 2022, recante “Adozione delle Linee Guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato in G.U. n. 251 del 26.10.2022; - della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, adottata di concerto con il Ministero della Salute, del 19.2.2016 (prot. n. 1341), avente ad oggetto “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici – Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78”; - della circolare del Ministero dell’economia e delle Finanze, adottata di concerto con il Ministero della Salute, del 21.4.2016 (prot. 0003251-P-21/04/2016), avente ad oggetto “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici – Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9 -ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 – Integrazione della nota del 19 febbraio 2016”; - dell’intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022 (prot. n. 22/179/CR6/C7); - dell’intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 28.9.2022 (prot. n. 22/186/SR13/C7); - dell’intesa sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022, rep. n. 213/CSR; MOTIVI AGGIUNTI PRESENTATI IN DATA 1.7.2025: - del Decreto del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche del 14.3.2025, n. 14, pubblicato per estratto sul BUR della Regione Marche del 28.4.2025, n. 38, avente ad oggetto il Ripiano superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale, anni 2015, 2016, 2017 e 2018, mediante il quale è stato aggiornato l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 di cui al decreto n. 52/SALU/2022 ed i relativi importi di ripiano da queste dovuti in ottemperanza delle sentenze nn. 139/2024 e 140/2024 emesse dalla Corte Costituzionale; - dell’allegato A al predetto decreto parte integrante e sostanziale dello stesso; - degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti regionali di quantificazione e ricalcolo del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, nonché atti ministeriali e statali presupposti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto della Regione Marche che individuava le aziende fornitrici soggette al ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, i relativi allegati contenenti il fatturato e gli importi dovuti, gli atti istruttori e il successivo decreto regionale di ricalcolo adottato in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale nn. 139 e 140 del 2024. Sono stati inoltre impugnati il decreto ministeriale del 6 luglio 2022, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le linee guida, l'accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019 e gli ulteriori atti presupposti. La società ha dedotto, quanto agli atti regionali, violazione dell'obbligo di motivazione, difetto di istruttoria, lesione del contraddittorio e delle garanzie partecipative, violazione della trasparenza e del diritto di difesa. Quanto alla disciplina statale, ha dedotto illegittimità derivata e vizi propri per violazione dell'art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, irretroattività della fissazione dei tetti regionali, lesione del legittimo affidamento, della certezza dei rapporti giuridici, della buona fede, della proporzionalità, della libertà d'impresa, della concorrenza e della remuneratività delle forniture. Ha inoltre prospettato l'illegittimità costituzionale della disciplina per violazione degli artt. 3, 23, 32, 41, 42, 53, 117 e 120 Cost., dell'art. 1 del Primo Protocollo addizionale CEDU e degli artt. 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, sostenendo di avere operato in perdita e di avere riportato risultati di bilancio negativi.
La decisione
Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono stati rigettati quanto all'impugnazione degli atti ministeriali e degli ulteriori atti statali presupposti, ritenuti legittimi. Il TAR ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, che ha ritenuto il payback una misura ragionevole e proporzionata, qualificabile come contributo solidaristico, non lesiva della riserva di legge, dell'affidamento, del principio di irretroattività, della libertà d'impresa e dei parametri eurounitari. Il fatturato costituisce un parametro non arbitrario né irragionevole per graduare il concorso delle imprese al ripiano; non è necessario considerare i costi sostenuti o l'eventuale perdita delle singole commesse, poiché il meccanismo non è commisurato agli utili né ha natura di prelievo sul reddito. Il payback non altera le procedure di gara o il prezzo contrattuale, operando esternamente sulla posizione patrimoniale complessiva dell'impresa. Le censure contro gli atti regionali sono state invece dichiarate inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Secondo il TAR, le Regioni svolgono attività meramente tecnico-contabili e vincolate: verificano i dati di fatturato, individuano l'elenco dei fornitori e calcolano l'importo dovuto applicando percentuali e criteri già fissati dalla legge e dagli atti statali. Tali atti non costituiscono esercizio di potere autoritativo, ma accertamento del quantum di un'obbligazione patrimoniale; la controversia attiene quindi a un diritto soggettivo e spetta al giudice ordinario. È stata indicata la possibilità di riassumere la causa davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Le spese sono state compensate per la complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
«in misura pari all’incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l’acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale»
La disciplina pone a carico delle aziende fornitrici una quota del ripiano proporzionata all'incidenza del loro fatturato sulla spesa regionale; il comma 9-bis attribuisce alle Regioni il compito di individuare gli operatori soggetti al ripiano e gli importi dovuti sulla base di verifiche contabili.
art. 17, comma 1, lettera c), d.l. 98/2011, convertito dalla l. 111/2011
Ha introdotto il tetto di spesa per gli acquisti di dispositivi medici nell'ambito della razionalizzazione della spesa sanitaria.
art. 15, comma 13, lettera f), d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012
Ha fissato dal 2014 il tetto di spesa nazionale per dispositivi medici al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario nazionale standard.
art. 1, comma 557, l. 145/2018
Ha previsto che il superamento del tetto fosse rilevato sulla base del fatturato di ciascuna azienda al lordo dell'IVA e dichiarato con decreto ministeriale.
art. 8, d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023
«solo il 48 per cento della quota di ripiano determinata nei loro confronti»
Ha istituito un fondo e previsto una riduzione della somma dovuta dalle aziende in presenza delle condizioni stabilite; la Corte costituzionale, con sentenza n. 139 del 2024, ha esteso la riduzione a tutte le aziende fornitrici.
art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025
«gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento»
Ha previsto, per gli anni 2015-2018, l'estinzione dell'obbligazione mediante il versamento della quota ridotta del 25 per cento e la cessazione della materia del contendere nei giudizi relativi agli atti regionali.
art. 11 c.p.a.
Consente la riassunzione davanti al giudice ordinario della causa dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia.
artt. 74, comma 1, e 88, comma 2, lettera d), c.p.a.
Consentono al giudice di richiamare precedenti conformi e di motivare mediante riferimento alle relative argomentazioni.
art. 53 Cost.
Non impone di commisurare il payback agli utili o ai costi dell'impresa, poiché il fatturato è ritenuto indice non arbitrario della dimensione economica dell'apporto dell'operatore al mercato; il payback non è un'imposta sul reddito ma un contributo solidaristico.
artt. 3, 23, 41, 42, 53 e 117 Cost.
I prospettati parametri costituzionali non risultano violati secondo la ricostruzione della Corte costituzionale n. 140 del 2024 e del TAR.
artt. 16 e 17 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
La libertà d'impresa e il diritto di proprietà non impediscono l'imposizione di un contributo solidaristico proporzionato per la razionalizzazione della spesa sanitaria pubblica.
Massime di principio
- Gli atti regionali adottati ai sensi dell'art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015, quando si limitano a verificare dati contabili, individuare i fornitori e calcolare matematicamente le somme dovute applicando criteri e percentuali già fissati dalla legge e dagli atti statali, non costituiscono esercizio di potere autoritativo, ma accertamento tecnico-contabile di un'obbligazione patrimoniale; le controversie relative al quantum debeatur appartengono alla giurisdizione ordinaria.
- Il payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018 è compatibile con i principi di ragionevolezza e proporzionalità, poiché persegue la razionalizzazione della spesa sanitaria e configura un contributo solidaristico a carico degli operatori che beneficiano della spesa pubblica.
- La disciplina del payback non viola il legittimo affidamento né il principio di irretroattività quando l'obbligo di concorrere al ripiano e i suoi criteri essenziali erano già previsti dalla legge prima dello svolgimento delle gare, anche se la concreta quantificazione dell'importo è intervenuta successivamente.
- Il fatturato, considerato al lordo dell'IVA, può essere utilizzato quale parametro per ripartire tra le imprese l'onere di ripiano; la disciplina non impone di considerare i costi delle singole forniture, gli utili realizzati o le perdite dell'impresa, perché il payback non è un prelievo sul reddito.
- Il payback opera esternamente ai contratti di fornitura e non modifica né il prezzo contrattuale né l'entità delle prestazioni oggetto di gara; pertanto, in quanto già prevedibile nei suoi elementi essenziali, non altera di per sé l'esito delle procedure di evidenza pubblica.
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