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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14576/2024 del 24/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una struttura sanitaria privata accreditata ha chiesto il pagamento di prestazioni di terapia intensiva rese nell'anno 2013 a pazienti provenienti da strutture ospedaliere pubbliche dell'ASP, in situazione di emergenza-urgenza e per carenza di posti letto nelle strutture pubbliche. In primo grado e in appello la domanda è stata respinta sia come azione fondata sul rapporto di accreditamento e sul contratto di budget annuale, sia come domanda subordinata di arricchimento senza causa. La struttura ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: 1) violazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c. per errata valutazione delle prove documentali (fax e richieste di ricovero); 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., sostenendo che l'accordo 2011-2013 non comprendeva i ricoveri in terapia intensiva ma solo quelli in lungodegenza e riabilitazione; 3) violazione dell'art. 1362 c.c. per cattiva interpretazione dell'accordo; 4) violazione dell'art. 14 d.P.R. 128/1969, della circolare assessoriale n. 911/1997 e delle norme sull'accreditamento, assumendo che i ricoveri urgenti non potessero essere rifiutati e dovessero essere remunerati fuori budget; 5) violazione delle norme sul sistema dell'accreditamento e dei principi costituzionali, contestando che il budget costituisse un tetto invalicabile anche per prestazioni urgenti e indifferibili; 6) violazione degli artt. 2041 e 2042 c.c. per il rigetto dell'azione di arricchimento senza causa; 7) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la condanna alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto inammissibili o infondate le censure che miravano a ottenere una diversa lettura del contratto e delle prove, osservando che la Corte d'appello aveva già esaminato il fatto storico dedotto e aveva fornito una motivazione non apparente, sufficiente a superare il "minimo costituzionale". Ha inoltre affermato che la violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando l'onere della prova sia stato erroneamente attribuito alla parte sbagliata, e che l'art. 116 c.p.c. non è invocabile per contestare la mera valutazione del materiale istruttorio. Quanto al merito della pretesa, ha condiviso la conclusione per cui le prestazioni rese da una struttura accreditata non sono remunerabili oltre il budget concordato, che costituisce un tetto di spesa invalicabile anche se le prestazioni siano urgenti o indifferibili, salvo prova della disponibilità di risorse ulteriori, prova non fornita nel caso concreto. Ha inoltre confermato il rigetto della domanda ex art. 2041 c.c., ritenendo che la presenza di una regolamentazione contrattuale e il superamento del budget escludano l'ingiustizia dell'arricchimento e impediscano l'azione residuale. Il motivo sulle spese è stato dichiarato inammissibile perché la regolazione delle spese e l'eventuale compensazione rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito. Il ricorso incidentale condizionato dell'Assessorato è stato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La violazione della norma sull'onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere a una parte diversa da quella gravata secondo le regole di riparto tra fatti costitutivi ed eccezioni; non quando si contesti la valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura è ammissibile solo se il giudice abbia utilizzato prove non dedotte o abbia trattato prove legali come liberamente apprezzabili, non per contestare la valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame non sussiste quando il fatto storico sia stato comunque esaminato dal giudice di merito; non è consentito in cassazione chiedere una nuova valutazione del merito.

  • art. 1362 c.c.

    L'interpretazione del contratto è censurabile in cassazione solo se si indica specificamente il canone ermeneutico violato e il modo in cui il giudice se ne è discostato; altrimenti la doglianza è meramente merita.

  • art. 14 d.P.R. 128/1969

    "Accertata la necessità del ricovero, questo non può essere rifiutato... il trasporto dell'infermo in altro ospedale"

    La disciplina riguarda i servizi ospedalieri pubblici e non consente di estendere automaticamente il rinvio a qualsiasi struttura privata accreditata.

  • art. 8-bis d.lgs. 502/1992

    Le strutture private operano nel SSN entro il sistema dell'accreditamento e nei limiti degli accordi contrattuali.

  • art. 8-quater d.lgs. 502/1992

    È richiamato nel sistema che consente la remunerazione delle prestazioni solo entro la programmazione e gli accordi di budget.

  • art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992

    Gli accordi contrattuali annuali costituiscono il riferimento essenziale del rapporto tra struttura privata accreditata e SSN e fissano il limite di spesa remunerabile.

  • art. 1, comma 18, d.lgs. 502/1992

    Conferma il vincolo delle risorse pubbliche disponibili e la necessità di rispettare i tetti di spesa.

  • art. 2, comma 3, lett. d, l. reg. Sicilia n. 5/2009

    Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte non ne ha tratto un diverso esito rispetto al limite di budget e al sistema di accreditamento.

  • circolare assessoriale n. 911 del 27/1/1997

    È qualificata come atto interno della P.A. e non come fonte del diritto idonea a fondare un diritto alla remunerazione extra budget.

  • art. 2041 c.c.

    L'azione di arricchimento è esclusa quando l'attribuzione patrimoniale si inserisce in una regolamentazione contrattuale o quando l'arricchimento è "imposto" dal sistema dei tetti di spesa.

  • art. 2042 c.c.

    L'azione residuale di arricchimento non è esperibile ove esista una causa giustificativa riconducibile al rapporto contrattuale e alla disciplina dell'accreditamento.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza; il controllo della Cassazione è limitato alla verifica che non siano poste a carico della parte vittoriosa.

  • art. 92 c.p.c., comma 2

    La compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile se motivata nei limiti di legge.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione alla censura sulle spese, senza incidere sul decisum.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'irragionevolezza del tetto di budget, ma la Corte ha ribadito la prevalenza del vincolo di spesa pubblica.

  • art. 32 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno del diritto alla salute, senza superare il limite degli accordi di budget.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di buon andamento, ma non idoneo a fondare la remunerazione extra budget.

Massime di principio

  • Nel sistema dell'accreditamento sanitario, la remunerazione delle prestazioni rese da una struttura privata è dovuta nei limiti del budget e degli accordi contrattuali; il superamento del tetto di spesa impedisce, di regola, il sorgere di un diritto al pagamento delle prestazioni extra budget.
  • La struttura accreditata non può trasformare l'urgenza o l'indifferibilità della prestazione in un titolo autonomo di pagamento oltre budget, salvo prova specifica della disponibilità di risorse ulteriori o di un diverso titolo giuridico idoneo.
  • In cassazione, la censura di violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo se l'onere probatorio è stato attribuito alla parte sbagliata; non è sufficiente contestare come il giudice abbia valutato le prove.
  • La violazione dell'art. 116 c.p.c. non può essere dedotta per chiedere una nuova valutazione del compendio probatorio, ma solo quando il giudice abbia utilizzato prove non introdotte in causa o abbia attribuito efficacia legale a prove liberamente apprezzabili.
  • L'azione di arricchimento senza causa è preclusa quando l'attribuzione patrimoniale è giustificata da una disciplina contrattuale o quando l'arricchimento della pubblica amministrazione è conseguenza imposta dal sistema dei tetti di spesa del SSN.
  • Le norme interne o amministrative richiamate per regolare l'accesso alle prestazioni sanitarie non possono, da sole, derogare al sistema legale degli accordi di accreditamento e dei limiti di spesa.
  • La regolazione delle spese di lite e la loro eventuale compensazione rientrano, nei limiti di legge, nella discrezionalità del giudice di merito e sono censurabili in cassazione solo per violazione del principio di soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàArricchimento senza causa

Testo integrale

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