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Sentenza

Sentenza n. 2184/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202501402

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale del lavoro di Agrigento che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale del lavoro di Agrigento n. 228/2024, con la quale era stato accertato il suo diritto, quale docente con incarichi a tempo determinato, a usufruire della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, per l’importo complessivo di euro 1.000,00. Nonostante la notificazione della sentenza all’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato. La ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di inottemperanza, l’ordine di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. A seguito di un’ordinanza istruttoria, ha depositato la prova della notificazione del titolo esecutivo presso il domicilio reale dell’Amministrazione debitrice.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Il giudicato del Tribunale del lavoro era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato all’Amministrazione e imponeva al Ministero un obbligo conformativo puntuale, consistente nell’attivazione della carta elettronica del docente e nell’accreditamento dell’importo complessivo di euro 1.000,00. L’inerzia dell’Amministrazione, protrattasi oltre il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, ha integrato l’inottemperanza. Il Ministero è stato quindi ordinato a dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un altro dirigente o funzionario del Dipartimento competente, da attivarsi su istanza di parte entro l’ulteriore termine di sessanta giorni e senza compensi ulteriori. L’Amministrazione è stata condannata alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    La notificazione del titolo esecutivo presso il domicilio reale dell’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dalla disposizione costituiscono presupposti per procedere all’esecuzione forzata o, nel giudizio amministrativo, per configurare l’inottemperanza al giudicato.

  • art. 26 c.p.a.

    Richiamato per la regolazione e la quantificazione delle spese del giudizio di ottemperanza secondo il criterio della soccombenza.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato, unitamente all’art. 26 c.p.a. e al d.m. n. 55/2014, per la condanna alle spese della parte soccombente.

  • art. 127-ter c.p.c.

    Indicato quale disposizione formale in base alla quale era stata emessa la sentenza del giudice del lavoro costituente il titolo oggetto di ottemperanza.

Massime di principio

  • Quando un giudicato passato in giudicato, ritualmente notificato all’Amministrazione e contenente un obbligo conformativo puntuale, non viene eseguito entro il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, sussistono i presupposti per l’accoglimento del giudizio di ottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all’Amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine determinato, specificando le attività necessarie per conformarsi alla decisione passata in giudicato.
  • In caso di ulteriore inerzia dell’Amministrazione dopo l’ordine giudiziale di esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuandone i poteri sostitutivi, il termine di intervento e la facoltà di delega.
  • Il commissario ad acta nominato per l’esecuzione di un giudicato può essere individuato in un dirigente dell’Amministrazione competente e può operare su istanza della parte interessata entro un termine ulteriore stabilito dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimentoEfficacia ed esecutorietà

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